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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07611/2023 del 16/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di alcuni proprietari di terreni che chiedevano l'accertamento dell'usucapione di una servitù di passaggio pedonale su un viottolo largo circa un metro e lungo circa 80 metri, ritenuto collegamento tra due strade e utilizzato da oltre cinquant'anni. Il tribunale aveva rigettato la domanda, mentre la corte d'appello aveva riformato la decisione dichiarando l'acquisto per usucapione della servitù, valorizzando le deposizioni testimoniali e ritenendo provati i requisiti del possesso utile, dell'apparenza e della pacificità del transito. I soccombenti in appello hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi e violazione delle norme sull'usucapione e sulla valutazione della prova, lamentando che la corte territoriale non avesse considerato la deposizione del proprio teste, né la presenza di un cancello chiuso, di rami sporgenti e di altri ostacoli, e avesse errato nel ritenere il passaggio pubblico e pacifico; 2) violazione dell'art. 345 c.p.c., sostenendo che in appello fosse stata proposta una domanda nuova, qualitativamente e quantitativamente diversa da quella di primo grado; 3) violazione dell'art. 100 c.p.c. per difetto di legittimazione passiva, assumendo che non fosse chiarito chi fosse titolare del fondo servente; 4) violazione dell'art. 345 c.p.c. e delle norme sull'usucapione delle servitù, deducendo l'utilizzo di documenti nuovi non ammissibili e l'impossibilità di usucapire servitù non apparenti, oltre alla carenza di prova dell'apparenza stessa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, per il primo motivo, che le doglianze miravano a una rivalutazione del materiale istruttorio, attività riservata al giudice di merito, il quale aveva invece motivato in modo logico e sufficiente valorizzando le testimonianze ritenute più attendibili. Ha inoltre precisato che la dedotta violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. non risultava configurabile, perché il giudice d'appello aveva semplicemente valutato le prove introdotte dalle parti. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che non vi fosse domanda nuova in appello, poiché la sentenza impugnata aveva interpretato l'atto introduttivo come diretto sin dall'origine all'accertamento dell'usucapione della servitù e alla cessazione delle turbative. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché introduceva una questione nuova, non trattata nei precedenti gradi, e comunque non adeguatamente indicata nei suoi passaggi processuali. Il quarto motivo è stato anch'esso inammissibile per difetto di specificità, non essendo indicati i documenti asseritamente nuovi né l'atto in cui era stata sollevata l'eccezione; in ogni caso, la corte territoriale aveva ritenuto integrato il requisito dell'apparenza della servitù. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese e dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1158 c.c.

    Richiamato come norma sull'usucapione della servitù; la Corte non rivede il merito della prova quando il giudice di appello ha accertato in fatto il possesso utile e pacifico.

  • art. 1163 c.c.

    Evocato nel motivo di ricorso insieme alle norme sull'usucapione; la Corte lo tratta come censura che richiederebbe una diversa lettura delle prove, inammissibile in cassazione.

  • art. 1167 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai presupposti dell'usucapione, ma la censura è stata ritenuta volta a sollecitare una revisione del fatto.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione si configura solo se il giudice attribuisce erroneamente l'onere della prova; non basta contestare la valutazione comparativa delle prove.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione ricorre solo se il giudice decide su prove non introdotte dalle parti o dichiara di non dover osservare la regola del decidere sulle prove dedotte; non è sufficiente dissentire dalla ponderazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La selezione delle prove ritenute più attendibili rientra nel potere valutativo del giudice di merito.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Richiamato nel ragionamento sulla sufficienza della motivazione, che deve essere logica e adeguata ma non confutare ogni elemento istruttorio.

  • art. 345 c.p.c.

    Invocato per la pretesa introduzione di domande nuove e di documenti nuovi in appello; la Corte ha escluso, o comunque ritenuto non specificamente dimostrata, tale violazione.

  • art. 100 c.p.c.

    La doglianza sul difetto di legittimazione passiva è stata considerata nuova e non adeguatamente prospettata nei gradi di merito.

  • art. 1061 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'impossibilità di usucapire servitù non apparenti; la Corte ha osservato che la sentenza d'appello aveva comunque motivato sull'apparenza.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato come parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Citato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio, poiché la scelta delle testimonianze e dei documenti ritenuti più attendibili appartiene al giudice di merito, purché la motivazione sia logica e sufficiente.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. si configura solo quando il giudice di merito attribuisca l'onere della prova a una parte diversa da quella onerata; non quando si contesti soltanto il diverso peso attribuito alle prove.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. non può essere dedotta per il solo fatto che il giudice abbia preferito alcune prove ad altre; occorre che abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o abbia dichiarato di non osservare la regola di giudizio sulle prove introdotte.
  • L'interpretazione della domanda giudiziale spetta al giudice di merito e, se la domanda originaria è stata letta come diretta all'accertamento di una servitù per usucapione, non è configurabile in appello una domanda nuova solo perché vengano valorizzati ulteriori documenti o argomenti a sostegno della stessa pretesa.
  • Le eccezioni o questioni nuove, specialmente quando richiedono accertamenti di fatto non emergenti dagli atti, sono inammissibili in cassazione se non risulta che siano state ritualmente sollevate nei gradi di merito con adeguata specificazione.
  • La censura per difetto di specificità del motivo di ricorso è fondata quando il ricorrente non indica con precisione i documenti, gli atti processuali o i passaggi della sentenza che intende contestare.

Come è indicizzato

MaterieServitùImpugnazioniProve
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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