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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34345/2022 del 22/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Una società aveva proposto opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto da uno studio associato per il pagamento di compensi professionali relativi a consulenza del lavoro. In primo grado la società aveva contestato, tra l'altro, la legittimazione attiva dello studio associato, sosteneva l'esistenza di un accordo verbale di compensazione tra prestazioni reciproche e chiedeva in riconvenzionale il pagamento del maggior importo asseritamente dovuto per le controprestazioni rese. Il Tribunale aveva accolto l'eccezione di compensazione e revocato il decreto, ma la Corte d'appello, riformando la decisione, aveva ritenuto non provato l'accordo compensativo e aveva condannato la società al pagamento del compenso limitatamente alle prestazioni effettivamente provate. Nel ricorso per cassazione la società deduceva due censure: primo, violazione del giudicato interno, sostenendo che l'appello dello studio avesse contestato solo l'accoglimento dell'eccezione di compensazione senza investire le controprestazioni poste a base dell'accordo; secondo, erroneo apprezzamento delle deposizioni testimoniali, ritenute idonee a provare l'accordo verbale di compensazione. La Cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili, affermando che la questione della sussistenza dell'accordo compensativo non costituiva un capo autonomo della sentenza idoneo a formare giudicato interno e che la valutazione delle prove testimoniali e della loro attendibilità è riservata al giudice di merito, non essendo sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione logica e giuridicamente corretta. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha condiviso la proposta del relatore e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato, in rito, il primo motivo perché la statuizione sulla sussistenza dell'accordo di compensazione era parte della sequenza logica fatto-norma-effetto della decisione e non capo autonomo suscettibile di giudicato interno. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché mirava a una rivalutazione del merito delle deposizioni testimoniali, attività riservata al giudice di merito. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1241 c.c.

    Richiamato come norma che disciplina la compensazione tra reciproche poste creditorie e debitorie, quale effetto giuridico subordinato all'accertamento dell'accordo compensativo dedotto in causa.

  • art. 380-bis cod. proc. civ.

    Usato per la definizione accelerata in camera di consiglio mediante proposta del relatore, poi condivisa dal collegio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Costituisce capo autonomo della sentenza, idoneo a formare giudicato interno, solo la statuizione che risolva una questione controversa dotata di propria individualità e autonomia; non vi rientrano le mere premesse logiche della decisione.
  • La censura di una sola componente della sequenza logica fatto-norma-effetto impedisce la formazione del giudicato interno sull'intera statuizione, imponendo la riapertura della valutazione sulla questione complessiva.
  • La valutazione delle prove testimoniali, della loro attendibilità e della scelta tra diverse risultanze istruttorie appartiene al giudice di merito ed è sottratta al sindacato di legittimità, salvo vizi giuridici della motivazione.
  • Le deposizioni de relato hanno efficacia probatoria attenuata; se non corroborate da ulteriori elementi oggettivi e concordanti, non sono di regola sufficienti a dimostrare il fatto costitutivo allegato.
  • In cassazione non è consentito trasformare una censura sulla motivazione o sulla prova in una richiesta di nuovo esame del merito.
  • రami
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Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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