Cassazione Civile, Ordinanza n. 34345/2022 del 22/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una società aveva proposto opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto da uno studio associato per il pagamento di compensi professionali relativi a consulenza del lavoro. In primo grado la società aveva contestato, tra l'altro, la legittimazione attiva dello studio associato, sosteneva l'esistenza di un accordo verbale di compensazione tra prestazioni reciproche e chiedeva in riconvenzionale il pagamento del maggior importo asseritamente dovuto per le controprestazioni rese. Il Tribunale aveva accolto l'eccezione di compensazione e revocato il decreto, ma la Corte d'appello, riformando la decisione, aveva ritenuto non provato l'accordo compensativo e aveva condannato la società al pagamento del compenso limitatamente alle prestazioni effettivamente provate. Nel ricorso per cassazione la società deduceva due censure: primo, violazione del giudicato interno, sostenendo che l'appello dello studio avesse contestato solo l'accoglimento dell'eccezione di compensazione senza investire le controprestazioni poste a base dell'accordo; secondo, erroneo apprezzamento delle deposizioni testimoniali, ritenute idonee a provare l'accordo verbale di compensazione. La Cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili, affermando che la questione della sussistenza dell'accordo compensativo non costituiva un capo autonomo della sentenza idoneo a formare giudicato interno e che la valutazione delle prove testimoniali e della loro attendibilità è riservata al giudice di merito, non essendo sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione logica e giuridicamente corretta. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha condiviso la proposta del relatore e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato, in rito, il primo motivo perché la statuizione sulla sussistenza dell'accordo di compensazione era parte della sequenza logica fatto-norma-effetto della decisione e non capo autonomo suscettibile di giudicato interno. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché mirava a una rivalutazione del merito delle deposizioni testimoniali, attività riservata al giudice di merito. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come norma che disciplina la compensazione tra reciproche poste creditorie e debitorie, quale effetto giuridico subordinato all'accertamento dell'accordo compensativo dedotto in causa.
Usato per la definizione accelerata in camera di consiglio mediante proposta del relatore, poi condivisa dal collegio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Costituisce capo autonomo della sentenza, idoneo a formare giudicato interno, solo la statuizione che risolva una questione controversa dotata di propria individualità e autonomia; non vi rientrano le mere premesse logiche della decisione.
- La censura di una sola componente della sequenza logica fatto-norma-effetto impedisce la formazione del giudicato interno sull'intera statuizione, imponendo la riapertura della valutazione sulla questione complessiva.
- La valutazione delle prove testimoniali, della loro attendibilità e della scelta tra diverse risultanze istruttorie appartiene al giudice di merito ed è sottratta al sindacato di legittimità, salvo vizi giuridici della motivazione.
- Le deposizioni de relato hanno efficacia probatoria attenuata; se non corroborate da ulteriori elementi oggettivi e concordanti, non sono di regola sufficienti a dimostrare il fatto costitutivo allegato.
- In cassazione non è consentito trasformare una censura sulla motivazione o sulla prova in una richiesta di nuovo esame del merito.
- రami
- ?
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34268/2022 del 22/11/2022
- ordinanza_civile · 22 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34269/2022 del 22/11/2022
- ordinanza_civile · 22 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34270/2022 del 22/11/2022
- ordinanza_civile · 22 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34271/2022 del 22/11/2022
- ordinanza_civile · 22 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34273/2022 del 22/11/2022
- ordinanza_civile · 22 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34275/2022 del 22/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →