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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24982/2021 del 15/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto per la fornitura di alcuni lucernari concluso tra una ditta fornitrice e una società committente. La società committente annullò poi l'ordine, avendo individuato una diversa soluzione tecnica. Il fornitore ottenne inizialmente un decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma e successivamente le parti stipularono una transazione con rateazione del debito. Poiché la committente non adempì integralmente alla transazione, il fornitore chiese in giudizio il pagamento del residuo dovuto in base all'accordo rateale, oltre all'adempimento del contratto originario e al risarcimento dei danni. In corso di causa modificò la domanda, rinunciando all'adempimento e insistendo per la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno. Il Tribunale accolse solo in parte la domanda, riconoscendo il saldo della transazione e un limitato risarcimento; la Corte d'appello rigettò l'impugnazione del fornitore. Con il ricorso per cassazione il ricorrente dedusse: 1) violazione degli artt. 112 c.p.c. e 1453, comma 2, c.c., lamentando che i giudici di merito avessero erroneamente escluso la validità della domanda, nonostante la modifica da adempimento a risoluzione parziale del contratto; 2) violazione degli stessi articoli per avere limitato il danno risarcibile a una somma inferiore a quella ritenuta dovuta dal ricorrente; 3) violazione dell'art. 116 c.p.c. per il mancato esame e l'omessa ammissione di prove articolate dalla difesa. La Corte di cassazione ha ritenuto congiuntamente inammissibili tutti i motivi, osservando che le doglianze miravano in sostanza a ottenere una diversa valutazione del materiale istruttorio, attività riservata al giudice di merito; ha inoltre affermato che la facoltà di sostituire la domanda di adempimento con quella di risoluzione ex art. 1453, comma 2, c.c. riguarda, di regola, l'intero contratto e non una sua sola parte, salvo ipotesi particolari di contratto avente ad oggetto più cose autonomamente individuabili e funzionalmente separate, circostanza che non era stata allegata né dimostrata nel caso concreto; infine ha rilevato il difetto di specificità del terzo motivo, non essendo indicate le prove asseritamente non ammesse né il momento e il grado del giudizio in cui erano state ritualmente introdotte.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha reputato inammissibili i tre motivi, anche per difetto di specificità del terzo, confermando sostanzialmente la decisione della Corte d'appello di Venezia che aveva rigettato l'impugnazione del fornitore. Ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato. Nessuna statuizione sulle spese, perché la parte intimata non ha svolto difese in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro della censura di ultrapetizione/omessa pronuncia, ma la Corte rileva che la doglianza tendeva in realtà a una rivalutazione del fatto e delle risultanze istruttorie

  • art. 1453, comma 2, c.c.

    consente la sostituzione della domanda di adempimento con quella di risoluzione sino alla precisazione delle conclusioni, ma tale facoltà riguarda di regola l'intero contratto e non una sua porzione, salvo casi particolari di pluralità di beni autonomamente distinti

  • art. 116 c.p.c.

    la censura è inammissibile quando mira a contestare la valutazione delle prove e la decisività del materiale istruttorio, riservate al giudice di merito

  • art. 1458 c.c.

    evocato per affermare che la risoluzione parziale è prevista per i contratti a esecuzione continuata o periodica e, in casi particolari, anche per contratti istantanei aventi ad oggetto più beni autonomi

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è ammissibile una censura che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, si risolva nella richiesta di una nuova valutazione delle prove o del convincimento espresso dal giudice di merito.
  • La facoltà di trasformare, fino alla precisazione delle conclusioni, la domanda di adempimento in domanda di risoluzione ex art. 1453, comma 2, c.c. riguarda normalmente l'intero rapporto contrattuale, perché adempimento e risoluzione sono domande logicamente incompatibili rispetto al medesimo vincolo.
  • La risoluzione parziale è configurabile solo in ipotesi particolari, quando il contratto abbia ad oggetto una pluralità di beni o prestazioni autonomamente individuabili e separabili, ciascuno dei quali conservi una propria autonomia economico-funzionale.
  • La risoluzione per inadempimento presuppone una valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento in rapporto all'interesse dell'altra parte e all'economia complessiva del sinallagma, con apprezzamento rimesso al giudice di merito.
  • La censura per omessa ammissione di prove è inammissibile se non indica specificamente quali istanze istruttorie siano state negate, quando siano state ritualmente formulate e in quale atto di impugnazione la relativa questione sia stata devoluta al giudice di appello.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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