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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19522/2026 del 12/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da una lite di vicinato tra proprietari di fondi confinanti in materia di distanze legali tra fabbricati. Una parte proprietaria di un immobile in Comune di Seravezza ha convenuto in giudizio il vicino, deducendo che quest’ultimo avesse realizzato sette manufatti in prossimità del confine in violazione dell’art. 873 c.c. e del regolamento edilizio locale, che prevedeva distanze minime più rigorose (10 metri tra fabbricati e 5 dal confine), chiedendone la demolizione o l’arretramento e il risarcimento del danno. Il convenuto ha resistito eccependo l’usucapione del diritto di mantenere i manufatti a distanza non legale e ha proposto domanda riconvenzionale per l’arretramento di un capannone dell’attrice. Il tribunale ha accolto la domanda principale e rigettato la riconvenzionale; la corte d’appello ha poi riformato parzialmente la decisione, accertando l’usucapione del diritto a mantenere a distanza irregolare alcuni manufatti e limitando l’arretramento agli altri, oltre a condannare anche gli attori ad arretrare la propria costruzione. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto quattro censure: 1) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. per aver la corte d’appello valorizzato, ai fini della prova della preesistenza dei manufatti, risultanze della CTU e documentazione del condono edilizio, senza un adeguato onere probatorio a carico della controparte; 2) violazione degli artt. 1158 e 1163 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere riconosciuto l’usucapione del diritto di mantenere i manufatti a distanza illegale nonostante la pretesa clandestinità del possesso; 3) violazione dell’art. 873 c.c., del D.M. n. 1444 del 1968 e del regolamento edilizio comunale per avere applicato alla costruzione degli odierni ricorrenti la distanza di 10 metri, senza considerare la pretesa natura di mera ristrutturazione dell’intervento e la possibilità di costruire in aderenza; 4) violazione degli artt. 73 disp. att. c.p.c. e 2043 c.c. per avere riconosciuto il rimborso delle spese stragiudiziali sostenute per la denuncia al Comune senza adeguata verifica di necessità e giustificatezza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate le doglianze sulla prova della preesistenza dei manufatti e sull’usucapione, osservando che la corte territoriale aveva compiuto un apprezzamento complessivo delle risultanze istruttorie, fondato non solo sulla CTU ma anche su documenti, planimetrie, denuncia catastale, aerofotogrammetria e testimonianza tecnica, senza violare né l’art. 115 c.p.c. né l’art. 2697 c.c.; ha inoltre escluso che il motivo potesse tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito o della credibilità delle prove. Ha poi respinto la censura sulle distanze legali, rilevando che l’immobile dei ricorrenti non era in aderenza e che, comunque, la corte di merito aveva accertato l’applicabilità della disciplina urbanistica della zona omogenea D, con distanza minima di 10 metri tra fabbricati e 5 dal confine; la pretesa qualificazione dell’intervento come mera ristrutturazione non risultava introdotta in modo specifico nel giudizio di merito ed era comunque tesa a una rivalutazione di fatto non consentita in cassazione. Infine, ha ritenuto corretto il riconoscimento del rimborso delle spese stragiudiziali, poiché la corte d’appello aveva motivato sulla necessità e giustificazione dell’attività del difensore per tutelare il diritto dei proprietari presso l’autorità amministrativa e in ragione dell’esito della lite. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti, con anche il richiamo all’ulteriore contributo unificato dovuto.

Norme richiamate

  • art. 873 c.c.

    È la base normativa del rispetto delle distanze legali tra costruzioni; la Corte ne conferma l’applicazione insieme alla disciplina urbanistica locale per determinare la distanza minima dovuta.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi; non quando valuti liberamente le prove dedotte in causa.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione delle prove e la scelta delle fonti ritenute più attendibili restano riservate al giudice di merito, purché motivi adeguatamente.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione ricorre solo se l’onere della prova viene addossato alla parte sbagliata; non basta contestare l’esito della valutazione probatoria compiuta dal giudice.

  • art. 1158 c.c.

    Richiamato per l’usucapione del diritto a mantenere i manufatti a distanza irregolare; la Corte non nega in astratto l’operatività, ma conferma l’accertamento di fatto compiuto in appello.

  • art. 1163 c.c.

    Richiamato in relazione al possesso utile per usucapire; la Corte esclude che nel caso concreto sia stata dimostrata la clandestinità del possesso in modo idoneo a scalfire la decisione di merito.

  • D.M. n. 1444 del 1968

    È richiamato quale parametro urbanistico per le distanze tra fabbricati; la Corte conferma che la disciplina locale e urbanistica poteva imporre la distanza di 10 metri.

  • art. 73 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per il rimborso delle spese legali stragiudiziali; la Corte ritiene corretta la valutazione della loro necessità e giustificazione.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato solo come parametro della domanda di ristoro delle spese stragiudiziali; la Corte conferma il riconoscimento del danno/spesa sulla base della necessità dell’attività svolta.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per determinare la misura dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto dell’impugnazione.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito trasformare le censure in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio: la ricostruzione dei fatti, la scelta delle prove attendibili e la ponderazione complessiva degli elementi acquisiti appartengono al giudice di merito, salvo vizi motivazionali nei limiti oggi consentiti.
  • La violazione dell’art. 115 c.p.c. sussiste solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o acquisite al di fuori dei poteri officiosi; è invece inammissibile dolersi della mera diversa valutazione di prove ritualmente acquisite.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre soltanto quando sia stato invertito l’onere probatorio; non quando si contesti l’apprezzamento dell’esito della prova o la conclusione che una parte abbia assolto il proprio onere.
  • In tema di usucapione di un diritto a mantenere una situazione di fatto contrastante con le distanze legali, il giudice può fondare l’accertamento su un complesso di elementi documentali, tecnici e testimoniale, purché il ragionamento decisorio sia congruamente motivato.
  • La disciplina delle distanze tra costruzioni può risultare dalla combinazione tra norma codicistica e normativa urbanistico-edilizia locale; l’eventuale possibilità di costruire in aderenza non elimina di per sé l’applicazione della distanza minima quando l’assetto concreto non integri un’ipotesi di aderenza.
  • Le spese per attività stragiudiziale possono essere poste a carico della controparte quando l’attività sia necessaria e giustificata per la tutela del diritto, e il giudice dia conto di tale duplice requisito in relazione all’esito della controversia.

Come è indicizzato

MaterieProprietàProveImpugnazioniSpese di lite
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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