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Sentenza

Sentenza n. 891/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento quanto al ricorso n. 164 del 2024: - della nota in data 13 novembre 2023 - avente ad oggetto la “Pratica id: 03706710237-22112021-0944 prevenuta al SUAP di Legnago in delega alla CCIAA – VR il 22/11/2021. Ditta: Pubbliuno s.r.l. Comunicazione in merito al Capo V – Vigilanza e Sanzioni del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari” - con la quale il Comune di Legnago (VR) - Settore 3° LL.PP. Urbanistica e Ambiente, Ufficio Gestione del Territorio e SUAP - ha ordinato di rimuovere il cartello pubblicitario bifacciale installato dalla ricorrente in via Padana Inferiore Ovest, località San Pietro di Legnago, all’altezza del civico n. 70, avente formato 150x200 cm.; - della successiva nota comunale in data 18 gennaio 2024 avente ad oggetto la “Risposta a Comunicazioni in merito al Capo V – Vigilanza e Sanzioni del Piano generale degli Impianti Pubblicitari – Riscontro a nota prot. n. 057069 del 19.12.2023” con la quale è stato risposto alla richiesta di annullamento in autotutela e diffida inoltrata dalla ricorrente, confermando l’ordine di rimozione del ridetto impianto pubblicitario; quanto al ricorso n. 166 del 2024: - della nota in data 13 novembre 2023 avente ad oggetto la “Pratica id: 03706710237-26052022-1447 pervenuta al SUAP di Legnago in delega alla CCIAA – VR il 26/05/2022. Ditta: Pubbliuno s.r.l.. Comunicazione in merito al Capo V – Vigilanza e Sanzioni del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari” con la quale il Comune di Legnago - Settore 3° LL.PP. Urbanistica e Ambiente, Ufficio Gestione del Territorio e SUAP - ha ordinato di rimuovere il cartello pubblicitario bifacciale installato dalla ricorrente in viale dei Caduti a Legnago, tra il civico n. 30 e il n. 32, avente formato 70x100 cm, spazio pubblicitario attualmente libero; - della successiva nota comunale in data 18 gennaio 2024 avente ad oggetto la “Risposta a Comunicazioni in merito al Capo V – Vigilanza e Sanzioni del Piano generale degli Impianti Pubblicitari – Riscontro a nota prot. n. 057069 del 19.12.2023” con la quale è stato risposto alla richiesta di annullamento in autotutela e diffida inoltrata dalla ricorrente, confermando l’ordine di rimozione del ridetto impianto pubblicitario.

Giustizia amministrativa202400166

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordini di rimozione di due impianti pubblicitari adottati oltre due anni dopo la presentazione delle relative SCIA, e successive conferme in autotutela

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore pubblicitario)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato due provvedimenti comunali con cui era stata ordinata la rimozione di distinti cartelli pubblicitari installati a seguito della presentazione di SCIA. Ha dedotto, in via principale, la violazione dell'art. 19, commi 3 e 4, della l. n. 241/1990 e dell'art. 21-nonies della medesima legge, sostenendo che il Comune avrebbe esercitato tardivamente il potere inibitorio, oltre il termine ordinario di sessanta giorni e oltre il termine massimo di dodici mesi per l'autotutela, senza qualificare l'intervento come annullamento d'ufficio, senza indicare uno specifico interesse pubblico e senza ponderare l'affidamento maturato per effetto della SCIA e della protratta inerzia amministrativa. È stata inoltre dedotta la violazione dell'art. 19, comma 3, per non avere il Comune valutato la possibilità di conformare l'attività mediante misure meno gravose, assegnando un termine per la regolarizzazione. In via subordinata, la ricorrente ha contestato l'interpretazione dell'art. 9 delle N.T.A. del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, lamentando l'applicazione analogica del divieto relativo ai bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali a un percorso ciclopedonale, nonché difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti, irrazionalità, disparità di trattamento e violazione dell'art. 23 del d.lgs. n. 285/1992. I due ricorsi, riguardanti impianti diversi ma questioni identiche, sono stati riuniti.

La decisione

Il TAR ha riunito i due ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva e ha accolto la domanda di estromissione della società V.E.R.I.T.A.S., costituitasi per errore materiale. Nel merito ha accolto il primo motivo comune. Ha affermato che, in presenza di una SCIA, l'amministrazione dispone dapprima del potere inibitorio ordinario, esercitabile entro il termine perentorio di sessanta giorni, e, decorso tale termine, può intervenire soltanto in autotutela alle condizioni dell'art. 21-nonies l. n. 241/1990. Poiché le SCIA erano state presentate il 22 novembre 2021 e gli ordini di rimozione erano stati adottati nel novembre 2023, erano decorsi sia il termine di sessanta giorni sia il termine massimo di dodici mesi applicabile ratione temporis per l'autotutela. Il Comune, inoltre, non aveva qualificato il proprio intervento come autotutela, né indicato uno specifico interesse pubblico, né effettuato la necessaria comparazione con l'affidamento della società. È stata altresì ravvisata la violazione dell'art. 19, comma 3, poiché l'amministrazione aveva imposto direttamente la rimozione senza valutare la possibilità di conformazione dell'attività e senza motivare l'impossibilità di una regolarizzazione. Le ulteriori censure sono state assorbite. Il TAR ha quindi annullato entrambi gli ordini di rimozione e le successive conferme, condannando il Comune al pagamento di 2.000 euro di spese, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 19 l. 241/1990

    1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato ... è sostituito da una segnalazione dell'interessato. 2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione ... 3. L'amministrazione competente ... nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa ... Decorso il termine ... l'amministrazione può intervenire soltanto in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies.

    La SCIA consente l'immediato avvio dell'attività; il potere inibitorio ordinario deve essere esercitato entro sessanta giorni. Decorso tale termine, l'amministrazione può intervenire soltanto mediante autotutela, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 21-nonies.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Dopo la scadenza del termine per l'esercizio del potere inibitorio sulla SCIA, l'intervento amministrativo richiede l'esercizio dell'autotutela, il rispetto del termine massimo applicabile ratione temporis, l'indicazione di uno specifico interesse pubblico e la ponderazione dell'affidamento del privato.

  • art. 6 N.T.A. del Regolamento comunale all'installazione degli impianti pubblicitari

    La disciplina comunale estende il regime della SCIA all'installazione degli impianti pubblicitari.

  • art. 70 c.p.a.

    Consente la riunione di ricorsi connessi per oggetto o per soggetti; il TAR lo ha applicato ai due giudizi relativi a impianti pubblicitari diversi ma a identiche questioni.

Massime di principio

  • In presenza di una SCIA, il potere ordinario dell'amministrazione di vietare la prosecuzione dell'attività e ordinare la rimozione dei suoi effetti deve essere esercitato entro il termine perentorio previsto dall'art. 19 l. n. 241/1990; decorso tale termine, l'amministrazione può intervenire soltanto mediante autotutela decisoria ai sensi dell'art. 21-nonies della stessa legge.
  • Un intervento amministrativo adottato oltre il termine per l'esercizio del potere inibitorio sulla SCIA è illegittimo se non è espressamente qualificato e motivato come esercizio dell'autotutela, con indicazione dello specifico interesse pubblico, rispetto del termine ragionevole applicabile e comparazione tra tale interesse e l'affidamento maturato dal privato.
  • Quando l'attività oggetto di SCIA può essere resa conforme alla normativa mediante modifiche o prescrizioni, l'amministrazione deve preferire l'invito alla conformazione, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni, e non può imporre direttamente la rimozione senza valutare e motivare l'impossibilità di una regolarizzazione meno gravosa.

Come è indicizzato

MaterieSCIA e liberalizzazioniAutotutelaTitoli abilitativi edilizi
RamiProcedimento amministrativoEdilizia
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneAutotutela decisoriaLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezza

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