Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 15259/2022 del 12/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (procedura concorsuale)

La controversia

La controversia trae origine da un'azione revocatoria proposta dalla procedura di amministrazione straordinaria di una società debitrice per ottenere la revoca di cinque pagamenti, complessivamente pari a euro 426.599,31, eseguiti in favore di una società estera tra il giugno e il novembre 2002, cioè nell'anno anteriore alla dichiarazione di insolvenza. Il tribunale aveva rigettato la domanda, mentre la corte d'appello l'aveva accolta ritenendo provata, anche per presunzioni, la conoscenza effettiva dello stato di insolvenza da parte della creditrice. La ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello con quattro motivi: 1) nullità della procura/appello per mancanza di valida elezione di domicilio e dei dati di notifica; 2) violazione dell'art. 342 c.p.c. per asserita inammissibilità dell'appello, ritenuto non articolato in motivi separati e specifici; 3) omessa motivazione e violazione dell'art. 348-bis c.p.c. per mancato esame dell'eccezione di inammissibilità dell'appello; 4) violazione dell'art. 67, comma 2, l.fall. e degli artt. 2727 e 2729 c.c., per avere la corte territoriale valorizzato in modo illogico e cumulativo elementi indiziari (termine di pagamento, richiesta di garanzia bancaria, dilazioni, bilancio, articoli di stampa) e per avere, secondo la ricorrente, fatto ricorso a presunzioni su presunzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'elezione di domicilio non è requisito di validità della procura alle liti e che le notificazioni si effettuano al procuratore costituito nel suo domicilio senza necessità di domiciliazione della parte presso di lui. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità del ricorso per cassazione, rilevando che la ricorrente non aveva trascritto il contenuto dell'appello ed evidenziando comunque che l'atto d'appello esprimeva chiaramente il quantum appellatum. Ha ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato il terzo motivo, osservando che non può parlarsi di omessa pronuncia su questioni processuali e che la decisione di merito implicava il diniego dei presupposti dell'art. 348-bis c.p.c. Ha infine rigettato il quarto motivo, distinguendo tra censura di legge e rivalutazione del fatto, e confermando che la scientia decoctionis può essere provata per presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, mediante una valutazione prima analitica e poi globale degli indizi; ha inoltre escluso la violazione del divieto di praesumptio de praesumpto. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 2, legge fallimentare

    La conoscenza effettiva dello stato di insolvenza del debitore da parte del terzo può essere provata anche mediante presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti.

  • art. 83 c.p.c.

    La validità della procura alle liti non richiede l'elezione di domicilio della parte presso il difensore.

  • art. 85 c.p.c.

    Il mandato difensivo è distinto dall'elezione di domicilio e non ne dipende la validità.

  • art. 125 c.p.c.

    La procura alle liti non è invalidata dalla mancata elezione di domicilio presso il difensore.

  • art. 170 c.p.c.

    Le notificazioni e comunicazioni dopo la costituzione si effettuano al procuratore costituito nel suo domicilio, senza necessità che la parte abbia eletto domicilio presso di lui.

  • art. 47 c.c.

    L'elezione di domicilio è atto autonomo e distinto dal conferimento della procura, con effetti propri fino a revoca.

  • art. 141 c.p.c.

    Richiamato per qualificare l'elezione di domicilio come atto giuridico unilaterale e per i suoi effetti notificatori.

  • art. 82 r.d. 22 gennaio 1934, n. 37

    Per i procuratori fuori circoscrizione l'elezione di domicilio nel luogo dell'ufficio giudiziario è prevista a fini di notificazione, non come requisito di validità della procura.

  • art. 342 c.p.c.

    L'appello è ammissibile se individua chiaramente il quantum appellatum e le ragioni di dissenso rispetto alla sentenza impugnata; non occorre un progetto alternativo di decisione né la formulazione in motivi formalmente separati.

  • art. 348-bis c.p.c.

    La decisione nel merito dell'appello implica il mancato rilievo della sua inammissibilità per difetto di ragionevole probabilità di accoglimento.

  • art. 2727 c.c.

    La prova presuntiva richiede indizi idonei a fondare un ragionamento inferenziale secondo canoni di gravità, precisione e concordanza.

  • art. 2729 c.c.

    Il giudice deve valutare gli indizi prima singolarmente e poi globalmente; il motivo di ricorso deve specificare in che modo il ragionamento presuntivo abbia violato i requisiti legali.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Non consente di trasformare in censura di diritto una doglianza che mira in realtà alla rivalutazione del fatto.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Non può essere usato per lamentare un'omessa motivazione quando la censura attiene a questioni processuali o a errori di attività.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La sindacabilità in cassazione della valutazione del fatto è limitata ai ristretti confini del vizio motivazionale nei termini vigenti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nell'azione revocatoria fallimentare, la conoscenza effettiva dello stato di insolvenza del debitore da parte del terzo può essere desunta anche da una pluralità di indizi concordanti, purché il ragionamento inferenziale sia costruito secondo i canoni di gravità, precisione e concordanza.
  • La prova per presunzioni va svolta in due passaggi: prima la selezione critica dei singoli indizi, poi la loro valutazione complessiva; il sindacato di legittimità non può tradursi in una nuova valutazione del merito.
  • La contestazione in cassazione del ragionamento presuntivo richiede una censura specifica dei singoli requisiti dell'inferenza presuntiva; non basta lamentare genericamente illogicità o richiesta di diversa lettura dei fatti.
  • L'elezione di domicilio è atto distinto dalla procura alle liti e non costituisce requisito di validità del mandato difensivo; le notificazioni alla parte costituita si effettuano al procuratore nel suo domicilio processuale.
  • L'appello è ammissibile quando consente di individuare con chiarezza la parte della decisione investita e le ragioni del dissenso, senza necessità di uno schema formale rigido o di un "progetto alternativo di sentenza".
  • Nel giudizio di cassazione, l'omesso esame di questioni puramente processuali non integra di regola omessa pronuncia in senso tecnico, che riguarda domande ed eccezioni di merito.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.