Cassazione Penale, Sentenza n. 33534/2025 del 10/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello per diversi profili: Monti deduceva (1) l'inutilizzabilità delle intercettazioni ritenute fondanti la condanna; (2) che dalle intercettazioni non risultava il suo apporto causale ma piuttosto l'intervento di Nicola Fallarino; (3) che il reato doveva essere qualificato al più come tentato poiché i telefoni non giunsero nella disponibilità dei detenuti; (4) censurava la sproporzione della pena per la mancata qualificazione come tentativo e il carattere marginale della condotta; (5) contestava la dichiarazione di delinquenza abituale e l'applicazione della libertà vigilata per mancanza di adeguata motivazione. Fallarino deduceva (1) insufficiente prova filmica per individuare con certezza l'autore del lancio e mancata prova della conoscenza del contenuto del pallone; (2) inutilizzabilità o genericità delle intercettazioni; (3) errata qualificazione del fatto (sarebbe favoreggiamento e non il reato di cui all'art. 391-ter). Ingrassetto contestava l'illegittimità dell'aumento per continuazione applicato al suo cumulo di pena (aumento ritenuto eccessivo).
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso di Monti: ha ritenuto utilizzabili le intercettazioni della notte del 28 febbraio 2022 come "corpo del reato", ha confermato che le indicazioni fornite (anche da Monti) costituivano un contributo causale essenziale all'introduzione e che la fattispecie di cui all'art. 391-ter può ricomprendere condotte che realizzano l'introduzione anche se i dispositivi non raggiungono poi concretamente la piena disponibilità del detenuto; ha altresì ritenuto adeguata la dichiarazione di delinquenza abituale e l'applicazione della misura di sicurezza. Ha dichiarato inammissibile il ricorso di Roberto Fallarino, ritenendo che le censure factuali fossero contrastanti con la motivazione dei giudici di merito e che la conoscenza del contenuto del pallone e il dolo siano provati; ha pertanto escluso la riclassificazione in favoreggiamento. Anche il ricorso di Vito Ingrassetto è stato dichiarato inammissibile: il calcolo dell'aumento per continuazione è stato ritenuto conforme all'art. 81 cod. pen. e alla recidiva specifica infraquinquennale riconosciuta in primo grado. Per tutti i ricorrenti la Corte ha disposto la condanna al pagamento delle spese del procedimento e somme in favore della Cassa delle ammende ove indicato.
Norme richiamate
art. 391-ter cod. pen.
chi indebitamente "introduce in un istituto penitenziario uno dei predetti strumenti al fine di renderlo disponibile a una persona detenuta"; il detenuto che "riceve o utilizza"
La Corte ha inteso la disposizione in senso ampio: la comunicazione vocale che guida l'operazione può costituire "corpo del reato" e l'elemento dell'introduzione può ritenersi integrato anche se i dispositivi non giungono poi nella concreta disponibilità del detenuto, quando la condotta realizzata abbia idoneità e sia parte di un progetto criminoso volto a rendere il bene disponibile
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma applicata a Ingrassetto per le cessioni di stupefacente; la Corte non ha accolto il profilo di impugnazione relativo al calcolo della pena complessiva
art. 80, lett. g) d.P.R. n. 309/1990
Aumento di pena per recidiva/continuazione applicato in relazione alle condanne per stupefacenti; la Corte ha ritenuto legittimo il calcolo effettuato
art. 270 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti edittali delle intercettazioni; la Corte ha condiviso l'esclusione di alcune captazioni (16-27 feb.) ma ritenuto utilizzabili quelle del 28 feb.
art. 103 cod. pen.
Richiamato in tema di dichiarazione di delinquenza abituale; la Corte ha ritenuto soddisfatti i presupposti alla luce dei molteplici precedenti di Monti
art. 81, comma 4, cod. pen.
Disciplina l'aumento per continuazione; applicazione ritenuta corretta nel calcolo operato a carico di Ingrassetto
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese e versamenti in favore della Cassa delle ammende; applicata in caso di inammissibilità/rigetto dei ricorsi
Sez. U., n. 32697 del 26/06/2014 (Floris), Rv. 259776
"la comunicazione o conversazione oggetto di registrazione costituisce corpo del reato, unitamente al supporto che la contiene, allorché essa integri ed esaurisca la fattispecie criminosa"
Sentenza di riferimento per qualificare come "corpo del reato" le intercettazioni che esauriscono la fattispecie; la Corte l'ha richiamata per giustificare l'utilizzabilità delle captazioni del 28 febbraio
Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218
Richiamata per il principio della "doppia conforme" (motivazione di primo e secondo grado che formano un unico corpo decisorio)
Massime di principio
- Le intercettazioni possono essere "corpo del reato" se contengono conversazioni che integrano ed esauriscono la fattispecie: non sono automaticamente inutilizzabili per questioni temporali se il contenuto mostra un apporto causale diretto all'esecuzione del reato
- L'art. 391-ter va interpretato in senso ampio: l'introduzione di dispositivi idonei alla comunicazione può ritenersi realizzata anche quando l'operazione è finalizzata a rendere il bene a disposizione del detenuto, ancorché la piena disponibilità materiale non si concretizzi, se la condotta aveva idoneità ed efficacia tipica
- Chi materialmente compie l'atto (es. chi lancia il pallone) risponde del reato tipico se era consapevole del contenuto e partecipava al progetto criminoso; la qualificazione come favoreggiamento è inidonea se la condotta è parte integrante del disegno criminoso preliminare o esecutivo
- Le censure che si limitano a proporre una lettura alternativa della motivazione dei giudici di merito sono spesso inammissibili in Cassazione: occorre dimostrare vizi logico-giuridici o violazioni di legge, non il mero dissenso sulla valutazione probatoria
- La dichiarazione di delinquenza abituale richiede motivazione concreta e riferimento ai precedenti, ma può essere ritenuta sufficiente anche con ampia serie di precedenti eterogenei se la motivazione descrive la tendenza criminale e la pericolosità sociale
- Il calcolo dell'aumento per continuazione deve rispettare i limiti fissati dall'art. 81 c.4; salve palesi errori aritmetici o giuridici, la Corte di legittimità tende a ritenere legittimo il modo in cui i giudici di merito hanno operato il cumulo se correttamente motivato
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