Cassazione Civile, Ordinanza n. 33285/2025 del 19/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionario tributario)
La controversia
La controversia origina da due avvisi di accertamento per l'imposta comunale sulla pubblicità relativi agli anni 2018 e 2019, emessi dalla società concessionaria dell'attività di accertamento, liquidazione e riscossione per conto del Comune. La contribuente aveva ottenuto l'annullamento degli avvisi in primo grado e la decisione era stata confermata in appello. La concessionaria ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione delle norme sull'imposta sulla pubblicità e del d.m. 26 luglio 2012, sostenendo che la CTR avesse erroneamente applicato la disciplina speciale del marchio di fabbrica sulle macchine da cantiere, individuando nel Comune di sede della contribuente il soggetto titolare del credito e negando invece la spettanza del gettito al Comune per conto del quale operava la concessionaria; 2) difetto di motivazione della sentenza di appello; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè che i silos oggetto di imposizione fossero prodotti dalla stessa contribuente; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su un motivo di appello. La controricorrente ha inoltre eccepito il difetto di rappresentanza processuale del sottoscrittore della procura e il giudicato esterno, eccezioni respinte dalla Corte.
La decisione
La Corte ha respinto le eccezioni preliminari di difetto di rappresentanza processuale e di giudicato esterno. Nel merito ha ritenuto infondato il secondo motivo, relativo al vizio di motivazione, e infondato il quarto motivo, relativo all'omessa pronuncia. Ha invece accolto il primo e il terzo motivo: ha chiarito che il d.m. 26 luglio 2012 disciplina solo l'esenzione per il marchio di fabbrica apposto su determinate macchine da cantiere e non esclude in generale l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità; se il segno apposto sui silos non coincide con il marchio di fabbrica del produttore, occorre applicare la disciplina generale del d.lgs. 507/1993. Poiché la CTR non aveva accertato se la contribuente fosse effettivamente produttrice dei silos e se il segno apposto fosse il suo marchio di fabbrica, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 3, comma 16-sexies, d.l. 16/2012
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate; la Corte ne discute solo in rapporto al vizio di sussunzione e alla disciplina dell'imposta sulla pubblicità
artt. 1-2 d.m. 26 luglio 2012
disciplinano in modo derogatorio solo l'apposizione del marchio di fabbrica su gru mobili, gru a torre e macchine da cantiere, ai fini dell'esenzione dall'imposta di pubblicità
costituiscono la disciplina generale dell'imposta comunale sulla pubblicità, applicabile quando non ricorra la deroga del d.m. 26 luglio 2012
art. 2, lett. a), dir. 2006/42/CE
richiamata nel ricorso, senza rilievo decisivo autonomo nella motivazione finale
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
consente il sindacato sulla violazione e falsa applicazione di legge, inclusa la falsa applicazione per vizio di sussunzione
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
consente il censurare l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
invocato per il difetto di motivazione, ma la Corte esclude il vizio perché la sentenza contiene una motivazione sufficiente al minimo costituzionale
art. 111, comma 6, Cost.
la motivazione è nulla solo se manca del tutto, è apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria, non per mera insufficienza
non risulta violato quando le ulteriori questioni restano assorbite da una decisione che definisce la controversia su un punto decisivo
evocato nei principi sulla ripartizione dell'onere probatorio, in particolare per la prova del potere rappresentativo e del giudicato esterno
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione ex art. 360, n. 3, c.p.c., è deducibile non solo la violazione di legge ma anche la falsa applicazione della norma per errore di sussunzione, quando il fatto accertato sia ricondotto a una disciplina astrattamente non pertinente.
- L'esenzione o deroga da un'imposta comunale prevista per l'apposizione del marchio di fabbrica su specifici beni mobili opera solo se il segno apposto corrisponde effettivamente al marchio del produttore del bene; in mancanza di tale accertamento, resta applicabile la disciplina generale dell'imposta sulla pubblicità.
- Quando la deroga fiscale dipende dalla qualità di produttore del bene, il giudice di merito deve accertare in fatto se il soggetto inciso sia effettivamente il fabbricante del bene e se il segno esposto sia il suo marchio di fabbrica; altrimenti non può applicarsi la disciplina speciale.
- Il vizio motivazionale denunciabile in cassazione è limitato alla violazione del minimo costituzionale della motivazione: non basta lamentare insufficienza o non condivisibilità della motivazione se il percorso argomentativo del giudice è chiaro e intelligibile.
- L'omessa pronuncia non sussiste quando la questione non esaminata risulti assorbita da una statuizione decisiva che rende superfluo provvedere sulle ulteriori censure.
- Chi contesta la rappresentanza processuale del soggetto che ha conferito la procura deve proporre tempestiva eccezione e fornire la prova negativa del difetto di potere; non è il conferente a dover dimostrare positivamente la propria qualità rappresentativa.
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