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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34678/2024 del 27/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fideiussore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per il pagamento di una rilevante esposizione debitoria verso una società cooperativa. Il decreto era stato opposto dal garante della società debitrice principale. Il giudice di primo grado aveva accolto l'opposizione, qualificando la garanzia come fideiussione, pur in presenza della clausola "a prima richiesta", e ritenendo azionata la garanzia oltre il termine previsto dall'art. 1957 c.c.; aveva inoltre dichiarato improcedibile la domanda monitoria verso la società principale, medio tempore fallita. La banca aveva appellato sostenendo che la clausola "a prima richiesta" valesse a qualificare il rapporto come contratto autonomo di garanzia, con conseguente inapplicabilità dell'art. 1957 c.c. La Corte d'appello aveva però confermato la decisione. In cassazione la banca ha dedotto, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dei canoni ermeneutici di cui all'art. 1362 c.c., lamentando che la Corte territoriale non avesse valorizzato la clausola tipizzante "a semplice richiesta scritta" e non avesse coordinato tale clausola con l'intero regolamento contrattuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura non si confrontasse con la ratio della sentenza impugnata, la quale aveva applicato il principio giurisprudenziale per cui la clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" è, di regola, incompatibile con la fideiussione e può orientare verso il contratto autonomo di garanzia, salvo l'ipotesi di evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale. La Corte ha rilevato che il giudice di merito aveva svolto una qualificazione in fatto della clausola e dell'intero assetto negoziale, considerando la concreta causa del rapporto di garanzia in relazione al credito bancario, e che tale ricostruzione non era stata specificamente censurata. Ha quindi condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre agli ulteriori importi per contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    I canoni ermeneutici contrattuali devono essere invocati in modo coerente con la concreta operazione interpretativa compiuta dal giudice di merito, che resta censurabile solo se specificamente e correttamente attaccata.

  • art. 1957 c.c.

    La norma tutela il fideiussore e la sua applicazione non è automaticamente esclusa dalla clausola di pagamento a prima richiesta; occorre verificare la volontà concreta delle parti e l'eventuale deroga pattizia.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Il vizio denunciabile riguarda la violazione di legge, ma non consente di ignorare o eludere la ricostruzione in fatto e l'accertamento interpretativo compiuti dal giudice di merito.

  • art. 366, n. 4 c.p.c.

    Il ricorso deve contenere una critica specifica e pertinente alla decisione impugnata; in difetto la censura è inammissibile.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    In presenza dei presupposti, può essere liquidata una somma a titolo di responsabilità aggravata a carico della parte soccombente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrendone i presupposti, va dato atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" non è di per sé incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c.; la sua effettiva portata va determinata in concreto, alla luce dell'intero contenuto del regolamento negoziale e della comune intenzione delle parti.
  • Ai fini della qualificazione del rapporto come fideiussione o contratto autonomo di garanzia, non basta il dato testuale della clausola: il giudice deve verificare se la clausola, letta nel contesto complessivo del contratto, riveli o meno una deroga totale o solo parziale alla disciplina della fideiussione.
  • In sede di legittimità, la censura per violazione dei canoni ermeneutici è inammissibile se non si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e con l'accertamento in fatto sulla volontà negoziale delle parti.
  • La deroga all'art. 1957 c.c. non si presume dall'inserimento di una clausola di pagamento a prima richiesta, potendo il giudice ravvisare una semplice semplificazione della modalità di escussione della garanzia, senza trasformare automaticamente il negozio in garanzia autonoma.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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