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Sentenza

Sentenza n. 325/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento: - del diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia di cui al Decreto Cat. 6/F3°14/2025 del 17.04.2025, adottato dal Questore della Provincia di Reggio Calabria;

Giustizia amministrativa202500284

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia adottato dal Questore di Reggio Calabria

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (titolare di porto d'armi)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo della licenza, deducendo violazione degli artt. 1, 11, 42 e 43 T.U.L.P.S., travisamento dei fatti, carenza e insufficienza della motivazione e dell'istruttoria, irragionevolezza, contraddittorietà, sproporzione e nullità del provvedimento. Il diniego era fondato sull'asserita inaffidabilità del richiedente, desunta dall'ambiente familiare e, in particolare, dal rapporto di parentela con il fratello, gravato da precedenti di polizia, da un avviso orale e da una condanna per danneggiamento seguito da incendio. Il ricorrente ha sostenuto che il vincolo familiare era già noto nel 2020, quando la licenza era stata rilasciata, che egli è incensurato, non convive con il fratello e non presenta circostanze personali sopravvenute indicative di un uso abusivo delle armi. L'amministrazione ha resistito sostenendo che, dopo il rilascio originario, il quadro istruttorio era mutato per l'aggravamento dei precedenti del fratello e che tali elementi, riferiti all'ambiente familiare, giustificavano il diniego.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, con obbligo dell'amministrazione di rideterminarsi. Il giudice ha riconosciuto che l'amministrazione dispone di ampia discrezionalità nel formulare il giudizio prognostico sull'affidabilità del richiedente e può valorizzare anche fatti non penalmente rilevanti o riferiti all'ambiente familiare, quando siano concretamente idonei a evidenziare il rischio di abuso delle armi. Tuttavia, tale valutazione è sindacabile in presenza di manifesta irragionevolezza, illogicità, travisamento, carenza dei presupposti o insufficienza istruttoria e motivazionale. Nel caso concreto, il quadro istruttorio non era sovrapponibile a quello del 2020, poiché erano sopravvenuti elementi negativi a carico del fratello; nondimeno, l'amministrazione aveva omesso di valutare la personalità e lo stile di vita del richiedente nel periodo successivo al rilascio, nonché l'assenza di convivenza, frequentazioni, contatti, cointeressenze personali o economiche con il fratello o con altri soggetti controindicati. Mancavano inoltre addebiti personali, estrinseci rispetto al mero vincolo parentale, sintomatici dell'inaffidabilità del titolare, abilitato all'uso delle armi dal 2020. Il giudizio prognostico è stato quindi ritenuto fondato su un'istruttoria lacunosa e parziale e su una motivazione carente. Le amministrazioni resistenti sono state condannate in solido al pagamento di 1.000 euro per spese di lite, oltre accessori, contributo unificato ove versato e oscuramento delle generalità della parte.

Norme richiamate

  • artt. 11, 39 e 43 R.D. n. 773/1931

    La disciplina dei titoli di polizia consente di negare o revocare la licenza quando dagli elementi acquisiti emerga l'inaffidabilità del richiedente nell'uso delle armi; la valutazione amministrativa è prognostica e ampiamente discrezionale, ma deve poggiare su un'istruttoria completa e su una motivazione adeguata.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Il procedimento di diniego è stato preceduto dalle garanzie partecipative e dalle osservazioni dell'interessato; tali garanzie, tuttavia, non hanno compensato il deficit istruttorio e motivazionale del provvedimento finale.

  • art. 3 d.lgs. n. 159/2011

    L'avviso orale emesso nei confronti del fratello è stato considerato quale elemento del quadro familiare valutato dall'amministrazione, ma non è stato ritenuto da solo sufficiente a dimostrare l'inaffidabilità personale del richiedente.

Massime di principio

  • Nel procedimento di rilascio o rinnovo di una licenza di porto d'armi, l'amministrazione può valorizzare anche fatti non penalmente rilevanti e circostanze riferite all'ambiente familiare, purché da esse possa ragionevolmente desumersi, in concreto, una non completa affidabilità dell'interessato nell'uso delle armi.
  • Il giudizio prognostico sull'affidabilità del richiedente il porto d'armi è ampiamente discrezionale, ma resta sindacabile quando sia manifestamente irragionevole o illogico, fondato su un travisamento dei fatti, carente nei presupposti oppure viziato da istruttoria insufficiente e motivazione inadeguata.
  • La sopravvenienza di precedenti o condanne a carico di un familiare può giustificare una nuova valutazione in sede di rinnovo, ma non consente di desumere automaticamente l'inaffidabilità del titolare della licenza dal solo vincolo parentale.
  • Quando il diniego di rinnovo è fondato su condotte o precedenti di un familiare, l'amministrazione deve esaminare anche la personalità, lo stile di vita, le frequentazioni, gli eventuali contatti o cointeressenze del richiedente con il familiare e l'eventuale presenza di addebiti personali, motivando specificamente il nesso tra tali elementi e il rischio di abuso delle armi.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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