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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00515/2026 del 08/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di riesame della misura custodiale (carcere) applicata per reati connessi allo spaccio e al porto/possesso di armi. Il ricorrente articolava quattro motivi: 1) vizio di motivazione e omessa valutazione delle circostanze temporali e della contiguità urbana che avrebbero escluso un'affectio societatis e l'unitarietà del gruppo; 2) carenza probatoria circa il ruolo apicale (cassiere/organizzatore) contestato al ricorrente, ruolo che sarebbe incompatibile con l'attività di manovalanza e non emergente dalle dichiarazioni dei collaboratori; 3) insufficiente base probatoria per l'aggravante di favoreggiamento mafioso (art. 416‑bis), fondata secondo il ricorrente solo sulla dichiarazione di un collaboratore e priva di riscontri e della prova della consapevolezza soggettiva; 4) mancata dimostrazione della circostanza aggravante dell'«associazione armata» (art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309/1990), perché le armi sarebbero state custodite altrove e solo un altro indagato (Sciuto Stefano) avrebbe avuto contatti con esse.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I primi due motivi (attinenti alla sussistenza della gravità indiziaria e al ruolo associativo) sono stati ritenuti inammissibili perché le censure si risolvevano in una diversa valutazione dei fatti e della prova, operazione non consentita in sede di legittimità; la motivazione del Tribunale è stata ritenuta congrua e non manifestamente illogica rispetto al compendio probatorio (intercettazioni, dichiarazioni dei collaboratori, immagini e basi logistiche). Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per mancato confronto argomentato con le ragioni dell'ordinanza e per proporre censure essenzialmente in fatto. Il quarto motivo è stato invece ritenuto manifestamente infondato: il Tribunale aveva adeguatamente richiamato elementi (rinvenimento armi nel sito, accessi documentati dalle telecamere, intercettazioni che attestavano la consapevolezza e l'uso delle armi) e la Corte ha richiamato il principio secondo cui l'aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. 309/1990 richiede la sola disponibilità di armi e la prevedibilità concreta della loro disponibilità da parte dei partecipi. Conclusione: ricorso inammissibile; condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo (testo integrale del dispositivo non riprodotto nell'estratto).

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Riferimento ai reati in materia di stupefacenti e, specificamente per il comma 4, l'aggravante dell'«associazione armata»: la Corte interpreta che per tale aggravante è sufficiente la disponibilità di armi da parte dell'associazione e non è necessaria la prova del loro collegamento materiale con gli scopi dell'associazione; occorre però la prevedibilità concreta della disponibilità delle armi da parte dei partecipi.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma che punisce il traffico illecito di sostanze stupefacenti; le plurime contestazioni in ordine agli illeciti di spaccio sono state utilizzate dal Tribunale nel quadro probatorio a fondamento della sussistenza dell'associazione dedita al traffico.

  • art. 416‑bis cod. pen.

    Aggravante per i delitti commessi con modalità mafiose; la Corte richiama che per l'aggancio di un gruppo a dinamiche mafiose è necessario evidenziare collegamenti con la famiglia mafiosa e modalità mafiose, oltre alla possibilità di provare che parte dei proventi alimentavano il clan; l'accertamento richiede elementi probatori non meramente sospettosi.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Definizione e limiti del concetto di 'gravi indizi di colpevolezza' ai fini delle misure cautelari: elementi logici o rappresentativi che, pur non provando oltre ogni dubbio, rendono qualificata la probabilità di responsabilità.

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Richiama l'obbligo, per l'ammissibilità del ricorso, di confrontarsi concretamente e argomentare rispetto alle ragioni esposte nell'ordinanza impugnata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la possibilità, in caso di inammissibilità del ricorso, di condannare il ricorrente alle spese e a una sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della inammissibilità.

  • art. 59 cod. pen.

    Richiesto, ai fini della responsabilità in relazione all'aggravante arma, un coefficiente di prevedibilità concreta (collegato al concetto di coscienza e volontà) della disponibilità delle armi da parte del partecipante.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Norma procedurale citata in relazione al deposito della memoria del Pubblico Ministero; richiamata nel procedimento ma senza incidenza decisoria autonoma rispetto alle censure.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari è ammissibile solo per la violazione di norme di diritto o per manifesta illogicità della motivazione; non è lo strumento per rivedere valutazioni probatorie o ricostruzioni dei fatti operate dal giudice di merito.
  • La gravità indiziaria richiede elementi concreti, consistenti e logicamente collegati che possano prevedere la futura acquisizione della prova definitiva; il giudice deve motivare chiaramente la valutazione, tenendo conto anche degli elementi a favore dell'indagato.
  • Per contestare in Cassazione l'esistenza di specifiche aggravanti (es. favoreggiamento mafioso, associazione armata) è necessario svolgere un confronto argomentato puntuale con le ragioni contenute nell'ordinanza impugnata, indicando dove la motivazione sarebbe manifestamente illogica o illegale.
  • L'attribuzione di un ruolo apicale in un'associazione non richiede un atto formale di investitura, ma la prova di un contributo consapevole e operativo, funzionale all'esistenza e al rafforzamento dell'organizzazione.
  • L'aggravante dell'«associazione armata» (art. 74, comma 4, d.P.R. 309/1990) richiede la disponibilità di armi e una prevedibilità concreta della loro disponibilità da parte del soggetto: non è necessario dimostrare un uso delle armi per gli scopi dell'associazione.
  • Le censure fondate esclusivamente su rilievi circa l'incompletezza o la non concordanza delle dichiarazioni di collaboratori, senza indicare specifiche violazioni di diritto o manifesta illogicità della motivazione, rischiano l'inammissibilità.
  • In procedimenti cautelari, la difesa dovrebbe concentrarsi su profili di diritto e su eventuali incongruenze logiche della motivazione per rendere il ricorso ammissibile e utile in Cassazione.

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