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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00661/2026 del 08/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Bologna che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per il delitto di furto in abitazione aggravato in concorso (fatto del 3/05/2025). Il difensore ha dedotto tre motivi: (1) nullità per omesso interrogatorio preventivo dell'indagato (violazione di varie norme processuali), eccepita come deducibile anche in sede di riesame; (2) vizio di motivazione e insufficienza delle prove in ordine al pericolo di fuga, deducendo che gli elementi richiamati dal Tribunale erano congetturali e non provavano un pericolo attuale; (3) violazione del principio di minore sacrificio della libertà personale per avere il Tribunale ritenuto inidonei gli arresti domiciliari (anche con braccialetto elettronico) nonostante l'esistenza di un'abitazione idonea e il consenso del ricorrente al dispositivo elettronico.

La decisione

Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto; successivamente il ricorrente, con dichiarazione sottoscritta anche dal difensore in data 18/11/2025, ha rinunciato al ricorso per cassazione. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per intervenuta e rituale rinuncia ex art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 500 alla Cassa delle ammende e ha ordinato alla Cancelleria di trasmettere copia della sentenza al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    La rinuncia rituale al ricorso per cassazione, sottoscritta dal ricorrente e dal difensore, determina l'inammissibilità del ricorso; la Corte non entra nel merito quando ricorre tale rinuncia.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'analisi dei motivi ammissibili nel ricorso avverso provvedimenti cautelari, per cui il ricorso deve essere formulato nei limiti stabiliti da tale disposizione.

  • artt. 178, lett. c), 180, 182, 291, comma 1-quater, e 292, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    Norme richiamate con riferimento all'obbligo e alle conseguenze dell'interrogatorio preventivo: la parte deduce che l'omesso interrogatorio può determinare una nullità generale reclamabile anche in sede di riesame o rilevabile d'ufficio, salvo che la deduzione sia considerata tardiva.

  • art. 274, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Regola i criteri di valutazione del pericolo di fuga: il giudice deve motivare la sussistenza di un pericolo attuale e concreto, non basandosi su elementi meramente congetturali.

  • artt. 275, commi 3 e 3-bis, 275-bis e 284, cod. proc. pen.

    Norme concernenti le misure cautelari meno afflittive (arresti domiciliari, dispositivi elettronici) e il principio del minore sacrificio della libertà personale; il giudice deve valutare e motivare l'inidoneità di misure alternative prima di disporre la custodia in carcere.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo di trasmissione al Direttore dell'istituto penitenziario quando una sentenza non comporta la liberazione del detenuto; la Cancelleria deve darne comunicazione.

Massime di principio

  • La rinuncia rituale al ricorso per cassazione, sottoscritta dal ricorrente e dal difensore, determina l'inammissibilità del ricorso e impedisce alla Corte di esaminare il merito.
  • La rinuncia può comportare l'imputazione delle spese processuali e l'applicazione di sanzioni pecuniarie (es. somma alla Cassa delle ammende).
  • L'omesso interrogatorio preventivo può costituire una nullità rilevabile in sede di riesame o d'ufficio, ma la tempestività e la modalità della sua deduzione sono rilevanti; se la questione è ritenuta tardiva in dibattimento può essere dichiarata inammissibile.
  • Per giustificare la custodia cautelare il giudice deve accertare e motivare un pericolo di fuga o di reiterazione attuale e concreto; deduzioni basate su elementi congetturali o generici non sono adeguate.
  • Prima di disporre la misura più afflittiva il giudice è tenuto a considerare misure meno gravose (arresti domiciliari, braccialetto elettronico) e a motivare la loro inidoneità, tenendo conto dell'esistenza di un'abitazione idonea e della disponibilità del soggetto al dispositivo elettronico.
  • Nei procedimenti cautelari occorre rispettare i limiti procedurali specifici (es. art. 173 disp. att.) nella formazione dei motivi di ricorso; il mancato rispetto può limitare l'esame della Corte.

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