Cassazione Penale, Sentenza n. 00653/2026 del 08/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato le condanne per corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 110, 319, 321 c.p.) a carico di Luigi Civile (capo a) e per falso in atto pubblico in concorso (artt. 110, 479, 476 c.p.) a carico di Luigi Civile e Marina Mancini (capo b). L'accusa è che Civile abbia pattuito e poi corrisposto 500 euro a un pubblico ufficiale (Pragliola) perché redigesse un verbale falso attestante l'assenza di lavori abusivi già riscontrati il 9 giugno 2021. Proceduralmente gli imputati avevano scelto il rito abbreviato; il GUP li aveva condannati in primo grado; la Corte d'appello aveva ridotto le pene ma confermato le restanti statuizioni; i ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione deducendo violazioni processuali e di diritto (tardiva costituzione di parte civile, insussistenza del falso, mancata applicazione di attenuanti quali minima partecipazione e risarcimento integrale ai sensi dell'art. 62 n.6 c.p., e violazioni relative al beneficio di non menzione).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi ritenendoli infondati o inammissibili. Ha confermato la regolare ammissione della costituzione di parte civile del Comune di Napoli alla luce dell'art. 441, comma 2, c.p.p. e della comunicazione di cancelleria che ha fatto decorrere il termine per la rimessione in termini. Ha dichiarato inammissibili i motivi che chiedevano una diversa valutazione delle prove, ribadendo il divieto per la Cassazione di riesaminare il merito probatorio. Ha condiviso la qualificazione del fatto come corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (anche nella forma antecedente, perfezionatasi con l'accordo) in quanto l'atto richiesto era ideologicamente falso e illecito. Ha negato l'applicabilità dell'attenuante della minima partecipazione perché il contributo della Mancini non era di marginale efficacia causale, e ha escluso la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.6 c.p. ritenendo che il risarcimento versato non fosse integrale, anche tenuto conto del danno derivante dalle opere abusive; inoltre ha osservato che i criteri invocati dal ricorrente (normativa per la Corte dei conti) non sono vincolanti nel processo penale. Ha rilevato l'improcedibilità delle questioni non svolte in appello (es. non menzione) e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Principio del concorso di persone nel reato; rilevanza della partecipazione nella qualificazione dei reati contestati.
art. 319 cod. pen.
Delitto di corruzione per l'atto contrario ai doveri d'ufficio; la Corte ha ritenuto sussistente la fattispecie quando l'atto richiesto è illecito/ideologicamente falso.
art. 321 cod. pen.
Sanzioni relative alla corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio; applicata nella sentenza di merito.
art. 479 cod. pen.
Falso ideologico in atto pubblico; la Corte ha ritenuto ideologicamente falso il verbale del 19 luglio 2021.
art. 476, secondo comma, cod. pen.
Circostanze aggravanti/particolari relative al reato di falso (richiamata nella contestazione).
art. 79 cod. proc. pen.
"la costituzione di parte civile può avvenire per l'udienza preliminare, prima che siano ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti"
Disposizione sul termine per la costituzione di parte civile; la Cassazione ha ribadito che le modifiche normative non incidono sulla portata dell'art. 441, comma 2, c.p.p. nel giudizio abbreviato.
art. 173 cod. proc. pen.
Norma sui termini processuali; invocata nella censura sulla tardività della costituzione della parte civile, ma i giudici hanno ritenuto il termine decorso dalla comunicazione di cancelleria.
art. 175 cod. proc. pen.
Norma sul termine decadenziale per la rimessione in termini; Corte ha valutato che il termine decorreva dalla comunicazione di cancelleria e che la rimessione era tempestiva.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 5, comma 1, lett. c)
Riforma che ha inciso sui termini di costituzione della parte civile; tuttavia l'art. 441 c.p.p. rimane autonomo e non inciso, per cui la giurisprudenza consente la costituzione successiva in giudizio abbreviato entro i limiti previsti.
art. 441, comma 2, cod. proc. pen.
"la costituzione di parte civile, intervenuta dopo la conoscenza dell'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, equivale ad accettazione del rito abbreviato"
Permette la costituzione tardiva della parte civile nel giudizio abbreviato purché antecedente alla dichiarazione di apertura della discussione; è stata determinante per l'ammissione del Comune di Napoli.
art. 421, comma 1, cod. proc. pen.
Riferimento al momento di apertura della discussione; utile a delimitare il termine entro cui può costituirsi la parte civile nel rito abbreviato.
art. 419 cod. proc. pen.
Norma sull'avviso di fissazione dell'udienza preliminare; la Corte ha osservato che le persone offese non sono automaticamente destinatari di tale avviso.
art. 114 cod. pen.
Attenuante della minima partecipazione: la Corte ricorda che si applica solo se la partecipazione è marginale e con efficacia causale trascurabile; non si applica per una mera minore efficienza causale.
art. 597, comma 5, cod. proc. pen.
Regole sulla sospensione condizionale e benefici connessi; la Corte osserva che omissioni inerenti tali benefici non possono essere dedotte in cassazione se non prospettate in appello.
art. 323-bis cod. pen.
Attenuante richiamata nel primo grado (riconosciuta in favore di Civile dal GUP), menzionata nello svolgimento del procedimento.
art. 62, n. 6, cod. pen.
Circostanza attenuante per il risarcimento del danno: la Corte chiarisce che è richiesta la riparazione integrale di ogni effetto dannoso (patrimoniale e non patrimoniale) per l'applicazione dell'attenuante.
art. 1, comma 1-sexies, legge 14 gennaio 1994, n. 20
Norma della Corte dei conti che presume un danno all'immagine pari al doppio della somma percepita; la Cassazione ricorda che tale criterio concerne il giudizio contabile e non vincola il giudice penale.
art. 1, comma 62, legge 6 novembre 2012, n. 190
Modifica collegata alla norma sopra; richiamata per sottolineare inapplicabilità nel processo penale.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese.
art. 154-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma sulle comunicazioni telematiche del dispositivo alle amministrazioni di appartenenza; la Cancelleria curerà la comunicazione alla amministrazione di Mancini.
Massime di principio
- Costituzione tardiva di parte civile: nel giudizio abbreviato la parte civile può costituirsi anche dopo la conoscenza dell'ordinanza che dispone il rito (art. 441, comma 2 c.p.p.), purché avvenga prima dell'apertura della discussione; la decorrenza per eventuali rimesse in termini può partire dalla comunicazione di cancelleria che mette effettivamente a conoscenza la p.o.
- Sindacato della Cassazione: la Corte di legittimità non può rivedere la valutazione di merito sulle prove; i motivi che si risolvono in una diversa lettura probatoria sono inammissibili.
- Qualificazione della corruzione: quando l'atto richiesto al pubblico ufficiale è di per sé illecito o ideologicamente falso, la condotta integra la corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio; la consumazione può avvenire con l'accordo (promessa) anche prima della dazione.
- Attenuante minima partecipazione (art. 114 c.p.): è di stretta interpretazione e si applica solo se il contributo del concorrente è marginale e con efficacia causale trascurabile, non sulla base di una mera minore intensità della condotta.
- Attenuante per risarcimento del danno (art. 62 n.6 c.p.): richiede risarcimento integrale di tutti gli effetti dannosi (patrimoniali e non); importi parziali o criteri presuntivi estranei al processo penale (es. parametri della Corte dei conti) non sono sufficienti.
- Benefici processuali e loro deduzione: questioni inerenti benefici come la non menzione o la sospensione condizionale devono essere prospettate in appello per poter essere sindacate in cassazione; la mancata deduzione in appello preclude il controllo in cassazione.
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