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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00667/2026 del 08/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione con tre motivi: (1) nullità/erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 625, n. 7 c.p., sostenendo che l'aggravante "esposizione alla pubblica fede" non si applica a cose non immediatamente asportabili contenute in autovetture parcheggiate; (2) vizio di motivazione circa la stessa aggravante, per una presunta contraddizione tra l'affermazione della facilità di accesso all'abitacolo e la contestazione che le portiere fossero serrate elettricamente e avessero necessitato di forzatura; (3) nullità/erronea applicazione della recidiva (art. 99 c.p.), contestando l'operatività e la corretta valutazione delle pregresse sentenze e della recidiva aggravata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso nella sua interezza. Ha confermato che l'aggravante di cui all'art. 625, n. 7 c.p. si applica anche ai beni temporaneamente lasciati all'interno di autovetture parcheggiate sulla pubblica via quando la loro collocazione è dovuta a "necessità e consuetudine"; ha ritenuto che la facilità di accesso all'abitacolo per il fatto che il veicolo fosse in luogo pubblico giustifica l'estensione dell'aggravante, e che l'argomento relativo alla serratura elettrica attiene invece alla violenza sulle cose e non alla esposizione alla pubblica fede. Quanto alla recidiva, la Cassazione ha giudicato manifestamente infondato il motivo, confermando l'aumento di pena operato nel rispetto del vincolo di cui all'art. 81 c.p.; ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'operatività della recidiva reiterata è valutabile in presenza di sentenze definitive pregresse. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 625, n. 7, cod. pen.

    esposizione alla pubblica fede

    La Corte ha interpretato l'aggravante in senso ampio: comprende anche i beni temporaneamente lasciati all'interno di autovetture parcheggiate sulla pubblica via quando ciò avviene per "necessità e consuetudine", poiché la collocazione in luogo pubblico espone i beni alla pubblica fede e giustifica l'aggravamento della pena

  • art. 99, co. 4, cod. pen.

    La Corte ha confermato l'applicazione della recidiva quando, al momento del fatto, l'imputato risulta gravato da più sentenze definitive; ha ritenuto inammissibile la richiesta di riesame del giudicato sulle pregresse condanne non impugnate nei modi ordinari

  • art. 81, cod. pen.

    limite di aumento di pena non inferiore a un terzo

    Il giudice del merito ha applicato l'aumento di pena nel rispetto del limite minimo di un terzo previsto dall'art. 81, comma 4, c.p.; la Cassazione ha ritenuto corretta la motivazione e la misura dell'aumento

  • art. 62, n. 4, cod. pen.

    La sentenza di primo grado aveva riconosciuto la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 c.p. in termini di prevalenza sulle contestate aggravanti; la Cassazione ha però confermato la legittimità delle valutazioni successive (aumento per recidiva) effettuate nel rispetto dei limiti di legge

Massime di principio

  • In caso di furto di oggetti contenuti in un'autovettura parcheggiata su area pubblica, è oggi consolidato che l'aggravante dell'art. 625, n. 7 c.p. può trovare applicazione quando la presenza degli oggetti è dovuta a "necessità e consuetudine" e la loro collocazione espone i beni alla pubblica fede
  • La circostanza che una portiera sia stata chiusa o serrata elettricamente non esclude automaticamente l'aggravante per esposizione alla pubblica fede; la rilevanza delle cautele adottate dal proprietario va valutata alla luce della collocazione del veicolo in luogo accessibile al pubblico
  • Questioni relative alla forzatura o alla serratura (violenza sulle cose) sono distinte dalla nozione di esposizione alla pubblica fede; la presenza di elementi di violenza non annulla la possibilità di applicare l'aggravante per esposizione
  • Per contestare la recidiva o la corretta computazione delle pregresse condanne è necessario sollevare i rilievi nei mezzi e tempi processuali appropriati: la Cassazione non riesamina il giudicato o i fatti già acquisiti senza che siano stati impugnati con i rimedi ordinari
  • La valutazione dell'aumento di pena per recidiva deve rispettare il vincolo di cui all'art. 81 c.p.; il giudice di merito ha discrezionalità ma la motivazione deve essere congrua e aderente ai principi di diritto della Cassazione

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