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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23569/2023 del 02/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Una società, già aggiudicataria di un immobile all’asta nell’ambito di una procedura fallimentare, ha agito per ottenere l’accertamento che la superficie utile interna e la superficie commerciale del bene erano inferiori a quelle indicate nella perizia di stima e per conseguire la restituzione della parte di prezzo che assumeva indebitamente versata. In appello la domanda è stata respinta sia per ragioni processuali, ritenendo che ogni credito verso la massa dovesse essere fatto valere nel passivo fallimentare, sia nel merito, valorizzando un criterio di misurazione della superficie diverso da quello invocato dall’attrice. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti due motivi: violazione degli artt. 52 e 93 ss. l.fall. per l’affermata improcedibilità della domanda ordinaria; violazione degli artt. 107 l.fall., 568 e 569 c.p.c. per avere la Corte d’appello fatto leva sulla "superficie complessiva utile" anziché sulla sola "superficie commerciale" quale parametro di stima.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ma ha chiarito che il rigetto era dovuto a una ragione diversa da quelle spese nei gradi di merito: la domanda proposta dall’aggiudicataria era, in sostanza, una actio quanti minoris per riduzione del prezzo ex art. 1492 c.c., non proponibile contro la procedura fallimentare in quanto nella vendita forzata è esclusa la garanzia per vizi prevista dall’art. 2922 c.c. La Corte ha quindi affermato l’inapplicabilità alla vendita esecutiva delle tutele tipiche della compravendita (garanzia per vizi, rescissione per lesione, risoluzione o riduzione del prezzo, risarcimento del danno da vizi). Ha compensato le spese per giusti motivi e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 52 l.fall.

    artt. 52, comma 2, e 93 e ss. l.fall.

    I diritti di credito verso la massa fallimentare devono essere fatti valere nelle forme dell’accertamento del passivo.

  • art. 93 l.fall.

    La tutela dei crediti verso la procedura passa dal procedimento di verifica del passivo.

  • art. 107 l.fall.

    Nel richiamo al regime della vendita fallimentare, non consente di trasporre integralmente le regole della compravendita ordinaria.

  • art. 568 c.p.c.

    È richiamato dalla ricorrente per il criterio di stima del bene, ma la Corte non fonda la decisione su tale parametro.

  • art. 569 c.p.c.

    Norma richiamata in relazione alla stima e alla vendita forzata, ma non decisiva nel ragionamento finale.

  • art. 1492 c.c.

    actio quanti minoris per la riduzione del prezzo, ex art. 1492 c.c.

    La domanda sostanziale viene qualificata come azione di riduzione del prezzo, non esperibile contro l’amministrazione fallimentare nella vendita forzata.

  • art. 2922 c.c.

    nella vendita forzata è esclusa la garanzia per vizi della cosa, prevista dall'art. 2922 c.c.

    Nella vendita forzata è esclusa la garanzia per vizi della cosa venduta.

  • art. 1490 c.c.

    fattispecie prefigurate dagli artt. 1490 - 1497 c.c.

    Le regole sulla garanzia per vizi della compravendita ordinaria non si applicano alla vendita esecutiva.

  • art. 1497 c.c.

    fattispecie prefigurate dagli artt. 1490 - 1497 c.c.

    Le tutele per mancanza di qualità promesse o essenziali non si estendono alla vendita forzata.

  • art. 1448 c.c.

    la rescissione per lesione ex art.1448 c.c.

    La rescissione per lesione è esclusa in via interpretativa per la vendita esecutiva.

  • art. 1494 c.c.

    l'azione di risarcimento del danno ex art. 1494 c.c.

    Il rimedio risarcitorio da vizi della cosa non è applicabile alla vendita esecutiva.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002

    ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228

    Ha introdotto il meccanismo del contributo unificato დამატivo nei casi previsti.

  • art. 93 ss. l.fall.

    Indicano la sede procedurale necessaria per l’accertamento dei crediti verso la massa.

Massime di principio

  • Nella vendita forzata, compresa quella avvenuta in sede fallimentare, l’aggiudicatario non può far valere contro la procedura le ordinarie tutele della compravendita per vizi, mancanza di qualità o riduzione del prezzo, perché l’art. 2922 c.c. esclude la garanzia per vizi della cosa.
  • La minor estensione o consistenza del bene aggiudicato, se non integra un caso di aliud pro alio, non consente di trasformare la contestazione sul valore in un rimedio tipico della vendita civilistica.
  • L’aliud pro alio nella vendita forzata è configurabile solo in ipotesi estreme: bene di genere del tutto diverso da quello posto in vendita, mancanza delle qualità essenziali per la funzione economico-sociale del bene, o compromissione totale della destinazione indicata nell’ordinanza di vendita.
  • I crediti verso la massa fallimentare devono essere fatti valere secondo le forme dell’accertamento del passivo; il giudizio ordinario contenzioso non è lo strumento per ottenere la condanna della procedura al pagamento di somme collegate alla pretesa.
  • La disciplina della vendita esecutiva è speciale e, per struttura e funzione, prevale sulle regole della compravendita ordinaria quanto alle azioni esperibili dall’acquirente contro la procedura.
  • In presenza di rigetto o inammissibilità del ricorso, le spese possono essere compensate solo se ricorrono giusti motivi, e può trovare applicazione il raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataLiquidazione giudizialeCompravendita
RamiEsecuzioniFallimentare / Crisi d'impresaContratti
IstitutiOnere della provaNullità

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