Salta al contenuto
Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 30141/2022 del 13/10/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente chiedeva il riconoscimento della qualifica superiore (II livello del CCNL Federambiente) sostenendo che AMA aveva proceduto a nuove assunzioni per posti di livello superiore nell'ambito dell'appalto senza effettuare la preventiva verifica fra i dipendenti in forza prevista dall'art. 15 del CCNL, violando così la procedura contrattuale che dovrebbe favorire la crescita professionale del personale. In appello la Corte aveva ritenuto sussistente l'inadempimento procedurale dell'azienda ma aveva escluso che la clausola contrattuale costituisse un diritto soggettivo alla promozione automatica, condannando la ricorrente alla restituzione delle somme percepite esecutivamente; la ricorrente ha ricorso per cassazione denunciando errata interpretazione dell'art. 15 e insufficiente/motivazione contraddittoria sulla probabilità di ottenere la promozione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'art. 15 del CCNL Federambiente, così come collocato nella parte "Dichiarazioni delle parti stipulanti", impone all'azienda un obbligo procedimentale nei confronti delle organizzazioni sindacali e della collettività dei lavoratori (verificare preventivamente la possibilità di coprire posti vacanti o di nuova istituzione tra i dipendenti dell'appalto), ma non riconosce ai singoli dipendenti un diritto soggettivo automatico alla promozione. Ne consegue che la Corte d'appello non ha errato nel ritenere che l'inadempimento contrattuale non implicava automaticamente la promozione della ricorrente né la certezza della sua realizzazione; il ricorso è quindi respinto, le spese compensate e resta fermo l'esito processuale di merito (inclusa la pronuncia di restituzione delle somme per il periodo indicato decennale), con statuizione sul versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • CCNL Federambiente 2007-2010, art. 15 (Dichiarazioni delle parti stipulanti)

    «1. Al fine di valorizzare e favorire la crescita professionale del personale, qualora nell'ambito del singolo appalto di servizio l'azienda intenda provvedere alla copertura di posti in organico vacanti o di nuova istituzione che comportino contrattualmente un avanzamento al livello superiore, l'azienda stessa verificherà preventivamente la possibilità di soddisfare tale esigenza tra i dipendenti in forza presso lo specifico appalto, sempre che risultino in possesso dei requisiti e/o dei titoli stabiliti; comunque fatte salve, prioritariamente, le eventuali assunzioni disposte per collocamento obbligatorio a termini di legge e quelle di cui all'art. 10, comma 31, del presente CCNL.»

    La clausola costituisce un obbligo procedurale dell'azienda nei confronti delle organizzazioni sindacali e della collettività dei lavoratori (verifica preventiva), non un diritto soggettivo individuale alla promozione automatica.

  • CCNL Federambiente 2007-2010, art. 16

    Disciplina i mutamenti di mansioni e prevede l'acquisizione della qualifica superiore a seguito di esercizio effettivo di mansioni superiori per un periodo (sinteticamente richiamato); integra gli strumenti per la valorizzazione professionale ma non sovverte la natura procedurale dell'art. 15.

  • Codice Civile, artt. 1362 ss.

    Criteri di interpretazione dei contratti applicati anche ai contratti collettivi nazionali: interpretazione complessiva, criterio letterale integrato con contesto, prassi e finalità.

  • Codice Civile, art. 2103

    Norma sul mutamento di mansioni e promozione automatica quando il lavoratore svolge mansioni corrispondenti al livello superiore in termini di prevalenza; nel caso concreto la verifica sulla sussistenza di tali requisiti era stata già definita e portava all'esclusione della promozione automatica.

  • Codice di Procedura Civile, art. 360 (n. 3, n. 4, n. 5)

    Indica i limiti del sindacato in cassazione: la violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi è sindacabile ai sensi del n.3; la censura sulla motivazione è ammessa nei termini molto ristretti previsti (n.4 e n.5), con i criteri interpretativi richiamati dalla giurisprudenza.

  • D.Lgs. 2 febbraio 2006 n. 40

    Ha equiparato, sul piano del sindacato in Cassazione, la denuncia di violazione dei contratti collettivi a quella delle norme di diritto, stabilendo il regime di impugnazione per le fonti di natura collettiva di rilevanza nazionale.

  • D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Prevede l'ulteriore contributo unificato in sede di legittimità; la Corte ha rilevato i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente.

  • Decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, art. 54, comma 1, lett. b (convertito)

    Richiamato in relazione alla disciplina dei vizi di motivazione denunciabili in cassazione; limita l'ammissibilità delle doglianze sulla motivazione.

  • Legge 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 17

    Norma che ha introdotto il comma relativo all'ulteriore contributo unificato previsto dal DPR n.115; richiamata in ordine all'obbligo di versamento.

Massime di principio

  • Una clausola collettiva che prevede che il datore "verifichi preventivamente" la possibilità di coprire posti con personale interno configura, di norma, un obbligo procedurale verso le organizzazioni sindacali e la collettività dei lavoratori e non un diritto soggettivo automatico di promozione per ciascun dipendente.
  • Per ottenere la promozione automatica sulla base di svolgimento di mansioni superiori occorre far valere i requisiti previsti dall'art. 2103 c.c. (o dalle previsioni contrattuali specifiche); se manca la prevalenza delle mansioni superiori, l'automatismo non scatta.
  • La violazione di una procedura contrattuale priva di sanzioni esplicite può essere rimossa con gli ordinari rimedi civilistici, ma il lavoratore che agisca deve provare non solo il difetto procedurale ma anche la probabilità elevata (o la certezza) che, se la procedura fosse stata osservata, avrebbe ottenuto la promozione; la mera allegazione generica non è sufficiente.
  • In assenza di prova che l'adempimento della procedura avrebbe determinato la promozione, il giudice può riconoscere un interesse legittimo alla corretta procedimentalizzazione e risarcimenti limitati (es. perdita di chance) solo se adeguatamente dimostrata l'alta probabilità dell'esito favorevole.
  • Nelle controversie su contratti collettivi nazionali la Cassazione interpreta le clausole secondo i criteri degli artt. 1362 e ss. c.c.: significato letterale va coordinato con la collocazione nel testo (es. 'Dichiarazioni delle parti') e con le finalità complessive del contratto e della prassi sindacale.
  • In tema di impugnazioni in Cassazione è essenziale selezionare correttamente i motivi in base ai limiti degli artt. 360 e alle pronunce interpretative: doglianze meramente deduttive sulla probabilità del risultato sostanziale sono difficilmente ammesse se non supportate da errori di diritto o vizio motivazionale rilevante.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.