Cassazione Civile, Sentenza n. 29968/2022 del 13/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'INPS ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Firenze che aveva riconosciuto a Borselli la pensione di anzianità in regime di totalizzazione con decorrenza dal 1.8.2010, ritenendo computabili i periodi di contribuzione figurativa per disoccupazione ai fini del raggiungimento del requisito contributivo di 40 anni. L'INPS ha dedotto violazione della normativa sulla totalizzazione (d.lgs. n. 42/2006, art. 1 e art. 4) e dell'art. 22 della legge n. 153/1969, sostenendo che il requisito per la pensione di anzianità in totalizzazione è il conseguimento dei 40 anni di contribuzione effettiva e non vi è un requisito alternativo basato su contribuzione figurativa/età; pertanto i periodi di indennità di disoccupazione non sono computabili per formare il requisito dei 40 anni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ritenendo fondato il motivo. Ha cassato la sentenza impugnata della Corte d'Appello di Firenze e ha rinviato la causa alla stessa Corte d'Appello in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. La Cassazione ha confermato l'orientamento secondo cui i contributi figurativi accreditati per l'indennità di disoccupazione non si computano ai fini del perfezionamento del requisito di anzianità contributiva di 40 anni previsto per l'accesso alla pensione di anzianità in regime di totalizzazione, salvo espressa previsione normativa che disponga diversamente.
Norme richiamate
La disciplina della totalizzazione richiede, per l'accesso alla pensione di anzianità in base al solo requisito contributivo, il perfezionamento di 40 anni di contribuzione; la Corte interpreta che tali 40 anni devono essere costituiti da contribuzione effettiva e non possono essere raggiunti con i contributi figurativi per disoccupazione
L'art. 22 contiene specifiche eccezioni in cui la contribuzione figurativa può essere rilevante; tuttavia la Corte ritiene che l'indennità di disoccupazione non rientri tra le eccezioni abilitate a formare il requisito dei 40 anni per la pensione di anzianità
Cassazione, Ordinanza Sez. L n. 23293/2019
Giurisprudenza di questa Corte che ha già affermato che i contributi figurativi per disoccupazione non si computano ai fini del requisito dei 40 anni per la pensione di anzianità in totalizzazione
Cassazione, Sentenza Sez. L n. 18192/2017
Ulteriore precedente che conferma il principio generale secondo cui, salvo eccezioni esplicite, ai fini pensionistici si considerano i contributi effettivi e non una equiparazione totale tra contributi effettivi e figurativi
Massime di principio
- Per la pensione di anzianità in regime di totalizzazione, il requisito dei 40 anni di contribuzione deve essere raggiunto con contribuzione effettiva salvo che una norma espressa preveda altrimenti.
- I periodi di contribuzione figurativa corrisposti per indennità di disoccupazione, in assenza di specifica disposizione normativa che li renda utili, non sono computabili per il perfezionamento del requisito contributivo di 40 anni richiesto dalla totalizzazione.
- Le eccezioni che consentono il computo di contribuzioni figurative sono limitate e vanno individuate puntualmente nella normativa (ad es. art. 22 L. 153/1969 quando applicabile); non può farsi ricorso a un'equiparazione generalizzata tra contributi effettivi e figurativi.
- Se la concessione della pensione dipende dal computo di periodi figurativi e la giurisprudenza di legittimità esclude la loro utilità, l'INPS può ottenere la cassazione della decisione favorevole al lavoratore e il rinvio alla corte territoriale per nuovo esame.
- In situazioni analoghe, il richiedente la pensione deve dimostrare che i 40 anni sono stati raggiunti con contribuzione effettiva; in mancanza, il ricorso dell'ente previdenziale avrà elevate probabilità di accoglimento in sede di legittimità.
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