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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 29966/2022 del 13/10/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La Fondazione ENASARCO ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che aveva riconosciuto a Ponte il diritto alla totalizzazione della contribuzione versata a ENASARCO per il periodo 1.7.1985-31.3.1993 e aveva disposto la rideterminazione della pensione di vecchiaia dal 1.7.2006; ENASARCO contestava l'applicabilità della totalizzazione sostenendo che il regime ENASARCO è un trattamento integrativo, presuppone l'iscrizione obbligatoria all'INPS e quindi i periodi sono coincidenti con quelli INPS, ostando alla totalizzazione. Ponte aveva proposto ricorso incidentale per ottenere interessi/accessori da ritardo e risarcimento danni non patrimoniali, oltre contestazioni sulle spese di lite.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale di ENASARCO, ritenendo che il regime ENASARCO sia di natura integrativa e non sostitutiva del sistema generale; pertanto, in presenza di coincidenza dei periodi assicurativi con l'INPS la totalizzazione prevista dal d.lgs. n. 42/2006 non è applicabile. Perciò la sentenza impugnata è cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Palermo in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese. I motivi del ricorso incidentale sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 42/2006

    Il regime di totalizzazione dei periodi contributivi richiede che i periodi non siano coincidenti; quindi non è applicabile quando la contribuzione presso l'ente integrativo coincide con quella INPS

  • D.Lgs. 509/1994

    Richiamato in relazione alle forme pensionistiche gestite da enti trasformati in diritto privato; la Corte ha valutato che, pur soggette a riforme, le gestioni integrative restano escluse dalla totalizzazione se i periodi risultano coincidenti

  • D.Lgs. 103/1996

    Richiamato unitamente al d.lgs. 509/1994 nel quadro normativo delle gestioni pensionistiche: non altera la natura integrativa dell'ENASARCO ai fini della totalizzazione

  • Legge 412/1991

    Invocata nel ricorso incidentale relativo agli accessori e al cumulo degli interessi da ritardo; la Corte di Cassazione ha però assorbito tali profili essendo esclusa la totalizzazione

  • Codice Civile

    Norme richiamate dal ricorrente incidentale per il risarcimento del danno e onere della prova; la Corte ha osservato che la domanda di danno era stata rigettata per difetto di prova e poi assorbita dalla decisione sulla totalizzazione

  • Codice di Procedura Civile

    art. 429, art. 442, art. 100, art. 112, art. 360 co.1 n.3 e n.4

    Richiamati nei motivi incidentali relativi a violazioni processuali, liquidazione delle spese e mezzi di impugnazione; la Cassazione ha ritenuto assorbiti tali motivi dopo aver cassato la decisione sulla questione principale

  • D.M. 55/2014

    Richiamato in relazione alla presunta liquidazione delle spese sotto i minimi; la questione è stata trattata come connessa e assorbita dalla decisione di cassazione e rinvio

Massime di principio

  • La totalizzazione prevista dal d.lgs. n. 42/2006 è applicabile solo se i periodi assicurativi da totalizzare non sono coincidenti; se esiste coincidenza la totalizzazione è esclusa
  • Le gestioni di natura 'integrativa' (come ENASARCO) che richiedono l'iscrizione obbligatoria all'INPS non si sostituiscono al regime generale: perdura la contemporanea obbligatorietà INPS e quindi la coincidenza dei periodi vieta la totalizzazione
  • Per ottenere il risarcimento del danno è necessario provare il nesso causale e l'effettivo pregiudizio; in mancanza di prova le domande di risarcimento sono normalmente rigettate
  • Se la Corte di legittimità decide per l'esclusione di un istituto (qui la totalizzazione), i motivi incidentali che presuppongono l'applicazione di quell'istituto possono risultare assorbiti
  • In casi simili conviene verificare preventivamente la natura del regime previdenziale (integrativo vs sostitutivo), la coincidenza dei periodi contributivi e l'onere della prova sulle conseguenze risarcitorie prima di proporre o resistere a domande di totalizzazione

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