Cassazione Civile, Sentenza n. 29967/2022 del 13/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso nasce dalla domanda del sig. Archetto di ottenere la pensione di vecchiaia nella gestione AGO e la "neutralizzazione" del periodo 1994-2000, risultante da riscatto di lavoro all'estero (per il quale aveva versato €117.601), perché tale periodo era meno favorevole (retribuzione estera inferiore) e, se computato, diminuiva l'importo della pensione. Tribunale e Corte d'appello avevano accolto la richiesta di neutralizzazione per l'intero periodo. L'INPS ha impugnato sostenendo che, per effetto dell'art. 3, comma 8, L. 29/5/1982 n.297 e della giurisprudenza costituzionale, la neutralizzazione può riguardare soltanto il periodo dell'ultimo quinquennio (ultime 260 settimane) e non può essere estesa oltre tale limite; inoltre l'INPS ha contestato l'applicabilità del principio di neutralizzazione ai periodi successivi alla riforma del 1992 salvo i limiti transitori.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso dell'INPS fondato nei limiti indicati. Ha affermato: (i) negativamente che il principio di neutralizzazione non può operare oltre l'ultimo quinquennio contributivo rilevante per la determinazione della retribuzione pensionabile (limite delle ultime 260 settimane) quando la neutralizzazione si fondi sulla disciplina previgente (L. n.297/1982); (ii) positivamente che il quinquennio di riferimento per la neutralizzazione deve essere valutato con riguardo alla specifica gestione di riferimento (cioè non si determina in base all'intera carriera attraversando gestioni diverse); (iii) che, per le pensioni liquidate dopo il 10/1/1993 e in generale nel quadro della riforma del 1992 (D.Lgs. n.503/1992) il meccanismo di neutralizzazione trova applicazione solo nei limiti in cui la pensione sia interamente o parzialmente calcolata con il sistema retributivo (quota A), con riferimento alle 260 settimane rilevanti per quella quota; per la parte calcolata con il sistema successivo (quota B) il rimedio della neutralizzazione non è estendibile come nei sistemi previgenti. Ne consegue che la sentenza impugnata è annullata nella parte in cui aveva disposto la neutralizzazione dell'intero periodo 1994-2000 senza rispettare i limiti normativi e giurisprudenziali; la Corte ha rinviato la causa per nuovo esame in conformità ai principi enunciati (ovvero per valutare la neutralizzazione solo entro i limiti temporali e di gestione indicati).
Norme richiamate
art. 3, comma 8, legge 29 maggio 1982, n. 297
Per le pensioni liquidate con decorrenza successiva al 30 giugno 1982, la retribuzione annua pensionabile per l'assicurazione generale obbligatoria ... e' costituita dalla quinta parte della somma delle retribuzioni percepite ... risultante dalle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione
La Corte ha richiamato la disciplina come fonte del principio di "neutralizzazione" per evitare il depauperamento della prestazione a causa di retribuzioni minori nell'ultimo quinquennio; ha però precisato che tale rimedio opera entro il limite delle ultime 260 settimane e non oltre
art. 13, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503
Per i lavoratori dipendenti ... l'importo della pensione è determinato dalla somma: a) della quota di pensione ... alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993 ... (periodo di riferimento 260 settimane) b) della quota ... relativa alle anzianità acquisite a decorrere dal 10 gennaio 1993, calcolato secondo le norme del presente decreto
La Corte ha evidenziato che la riforma del 1992 ha introdotto la sommatoria delle quote A e B; la neutralizzazione può oggi operare, se del caso, solo nei limiti in cui la pensione è ancora determinata con il sistema retributivo (quota A) e quindi con riferimento al quinquennio rilevante per tale quota
art. 1, commi 12 e 13, legge n. 335/1995
12. Per i lavoratori ... la pensione e' determinata dalla somma: a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata ... secondo il sistema retributivo ...; b) della quota ... calcolata secondo il sistema contributivo. 13. Per i lavoratori ... la pensione è interamente liquidata secondo ... il sistema retributivo
Richiamata per confermare che, anche dopo successive riforme, esistono quote di pensione calcolate con criteri diversi e che la neutralizzazione trova applicazione soltanto nella misura in cui permangono quote retributive tutelate in via transitoria
art. 2‑ter, legge n. 114/1972
Riferimento al principio di unità dell'assicurazione obbligatoria fra le gestioni, ma la Corte ha precisato che tale unità non estende il quinquennio di neutralizzazione oltre la specifica gestione: il periodo di riferimento per la neutralizzazione va valutato con riguardo alla gestione che liquida la pensione
Massime di principio
- La "neutralizzazione" dei periodi a retribuzione ridotta è finalizzata a non peggiorare in peius la pensione già virtualmente maturata e può essere accordata solo per i periodi che riducono il rateo pensionistico maturato anteriormente a quei versamenti
- Il limite temporale per la neutralizzazione tradizionalmente è l'ultimo quinquennio rilevante (ultime 260 settimane) e non può essere esteso oltre tale arco quando la richiesta si fonda sulla disciplina retributiva previgente
- Il quinquennio da considerare si determina con riguardo alla gestione che liquida la pensione: non si può estendere la neutralizzazione valutando l'intera carriera attraverso gestioni diverse
- Per le pensioni liquidate dopo la riforma del 1992 (D.Lgs. n.503/1992) il rimedio della neutralizzazione può operare soltanto nella parte di pensione ancora calcolata con il sistema retributivo (quota A, con riferimento alle 260 settimane); per la parte calcolata con il sistema successivo (quota B) il rimedio è, di regola, non estendibile
- L'acquisto volontario di periodi (riscatto) può comunque essere neutralizzato se è successivo alla maturazione del diritto e determina un effetto peggiorativo sulla misura della pensione, ma soggetto ai limiti temporali e di gestione sopra indicati
- In casi analoghi il giudice di merito deve verificare quali settimane ricadono effettivamente entro l'ultimo quinquennio rilevante per la gestione e, se la pensione è articolata in quote A/B, applicare la neutralizzazione solo alla quota A nei limiti transitori previsti
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