Salta al contenuto
Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 29980/2022 del 13/10/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente, docente di scuola primaria inserita in graduatoria permanente e poi assunta come insegnante di sostegno, impugnava il decreto di dispensa dal servizio per "doppio esito sfavorevole della prova". Aveva proposto ricorso ex art. 700 c.p.c.; il Tribunale di Torino lo aveva respinto e, in sede di appello, la Corte d'Appello di Torino lo aveva dichiarato inammissibile ritenendo il provvedimento ex art. 700 non appellabile ma soggetto a reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. La ricorrente ha impugnato in Cassazione tale decisione con un unico motivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso per Cassazione. In udienza il Collegio ha preso atto del mancato deposito della sentenza impugnata da parte della ricorrente (e del controricorrente) e ha disposto l'improcedibilità. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002, del versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 700 c.p.c.

    Il provvedimento assunto in sede di urgenza ex art. 700 c.p.c. è stato ritenuto dalla Corte territoriale non appellabile; la Cassazione ha confermato la rilevanza della distinzione procedurale rispetto ai mezzi di impugnazione

  • art. 669-terdecies c.p.c.

    La Corte territoriale ha ritenuto che i provvedimenti ex art. 700 c.p.c. siano soggetti a reclamo al Tribunale, ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c., e non ad impugnazione tramite ordinario gravame d'appello

  • art. 13, comma 1 quater e comma 1 bis del D.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dell'applicazione delle norme sul contributo unificato, disposti i pagamenti aggiuntivi a carico della ricorrente qualora dovuti, conformemente a quanto previsto dall'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • I provvedimenti emessi in sede di urgenza ex art. 700 c.p.c. non sono impugnabili con il normale appello ma, salvo diversa previsione normativa, possono essere soggetti a reclamo al giudice che li ha pronunciati ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c.
  • Il mancato rispetto delle formalità procedurali richieste per il deposito degli atti o della documentazione impugnata può comportare l'improcedibilità del ricorso per Cassazione.
  • Prima di proporre gravami in Cassazione è necessario verificare la percorribilità del mezzo di impugnazione e che siano stati assolti tutti gli obblighi formali (es. deposito della sentenza impugnata); altrimenti il ricorso può essere dichiarato improcedibile e il ricorrente condannato alle spese.
  • Le questioni relative al pagamento del contributo unificato sono obbligatorie anche in sede di legittimità e la Corte può disporre l'integrale o il supplementare versamento a carico della parte soccombente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.