Cassazione Civile, Sentenza n. 29980/2022 del 13/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente, docente di scuola primaria inserita in graduatoria permanente e poi assunta come insegnante di sostegno, impugnava il decreto di dispensa dal servizio per "doppio esito sfavorevole della prova". Aveva proposto ricorso ex art. 700 c.p.c.; il Tribunale di Torino lo aveva respinto e, in sede di appello, la Corte d'Appello di Torino lo aveva dichiarato inammissibile ritenendo il provvedimento ex art. 700 non appellabile ma soggetto a reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. La ricorrente ha impugnato in Cassazione tale decisione con un unico motivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso per Cassazione. In udienza il Collegio ha preso atto del mancato deposito della sentenza impugnata da parte della ricorrente (e del controricorrente) e ha disposto l'improcedibilità. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002, del versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Il provvedimento assunto in sede di urgenza ex art. 700 c.p.c. è stato ritenuto dalla Corte territoriale non appellabile; la Cassazione ha confermato la rilevanza della distinzione procedurale rispetto ai mezzi di impugnazione
La Corte territoriale ha ritenuto che i provvedimenti ex art. 700 c.p.c. siano soggetti a reclamo al Tribunale, ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c., e non ad impugnazione tramite ordinario gravame d'appello
art. 13, comma 1 quater e comma 1 bis del D.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dell'applicazione delle norme sul contributo unificato, disposti i pagamenti aggiuntivi a carico della ricorrente qualora dovuti, conformemente a quanto previsto dall'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- I provvedimenti emessi in sede di urgenza ex art. 700 c.p.c. non sono impugnabili con il normale appello ma, salvo diversa previsione normativa, possono essere soggetti a reclamo al giudice che li ha pronunciati ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c.
- Il mancato rispetto delle formalità procedurali richieste per il deposito degli atti o della documentazione impugnata può comportare l'improcedibilità del ricorso per Cassazione.
- Prima di proporre gravami in Cassazione è necessario verificare la percorribilità del mezzo di impugnazione e che siano stati assolti tutti gli obblighi formali (es. deposito della sentenza impugnata); altrimenti il ricorso può essere dichiarato improcedibile e il ricorrente condannato alle spese.
- Le questioni relative al pagamento del contributo unificato sono obbligatorie anche in sede di legittimità e la Corte può disporre l'integrale o il supplementare versamento a carico della parte soccombente.
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