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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 29979/2022 del 13/10/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La Pavese chiedeva la declaratoria di illegittimità (nullità) dei contratti di somministrazione e dei successivi contratti a termine con cui aveva prestato servizio presso il Ministero dell'Interno e il risarcimento del danno (liquidato in primo grado in 15 mensilità). Il Ministero impugnava la sentenza di merito con due motivi: (1) le Ordinanze del Presidente del Consiglio (OPCM) emanate per l'emergenza immigrazione avrebbero legittimato l'uso di contratti di somministrazione e a termine anche se non richiamavano espressamente le causali previste dalla disciplina ordinaria; (2) contestava la quantificazione del risarcimento, chiedendo la correzione dell'applicazione dell'indennità sostitutiva prevista dall'art.18 L.300/1970

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (le OPCM non derogano automaticamente alle norme che richiedono l'esplicitazione delle causali nei contratti di somministrazione o a termine; le deroghe devono essere espresse) e ha dichiarato inammissibile l'eccezione di fatto sopravvenuto (presunta stabilizzazione) formulata in memoria. Ha accolto il secondo motivo: nella pubblica amministrazione privatizzata, in caso di illegittima successione di contratti di somministrazione o a termine non si può trasformare il rapporto in rapporto a tempo indeterminato, ma si produce la sostituzione soggettiva dell'utilizzatore che rende la P.A. responsabile e il lavoratore ha diritto al risarcimento parametrato all'art.32 L. n.183/2010 (danno presunto, determinato entro un minimo e un massimo, salvo prova del maggior danno). La sentenza impugnata è cassata limitatamente alla parte relativa alla quantificazione del danno e rinviata alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione per adeguare la quantificazione conformemente ai principi indicati; le altre statuizioni di merito sono confermate

Norme richiamate

  • Legge n. 225/1992 (Protezione Civile) / art. 5

    art. 5 legge n. 225/92 (ora art. 25 del Codice della Protezione Civile, d.lgs. n.1/2018)

    Le OPCM della Protezione Civile sono atti di natura amministrativa che possono derogare alla legge solo esplicitamente e nei limiti stabiliti dalla norma; non bastano previsioni generiche per ritenere derogata la disciplina sul lavoro a termine o sulla somministrazione

  • Decreto-legislativo n. 276/2003

    artt. 20 e 21 d.lgs. n. 276/2003

    Disciplina la somministrazione e il lavoro a termine; richiede l'indicazione delle causali e regole che non possono ritenersi automaticamente derogate da OPCM non esplicite

  • Decreto-legislativo n. 368/2001

    artt. 1, 4 e 5 d.lgs. n. 368/2001

    Stabilisce i requisiti e le causali per i contratti a termine; la mancata indicazione delle motivazioni rende i rapporti nulli ove non giustificati secondo la disciplina vigente

  • Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori)

    art. 18, comma 3 e comma 5, L. n. 300/1970

    Regola la reintegrazione e l'indennità sostitutiva nel caso di licenziamento illegittimo; la Corte ha ritenuto che per i casi di abuso nelle assunzioni a termine nel pubblico impiego privatizzato sia invece più appropriato il parametro risarcitorio previsto dall'art.32 L. n.183/2010

  • Legge n. 183/2010

    art. 32, comma 5, L. n. 183/2010

    Fissa il parametro generale per la quantificazione del danno in caso di abuso nei rapporti di lavoro a termine nel pubblico impiego privatizzato: danno presunto con valore sanzionatorio, determinato tra un minimo e un massimo, salvo prova del maggior pregiudizio

  • Decreto-legislativo n. 165/2001

    art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001

    Rilevante per la disciplina del pubblico impiego e per il rapporto con le norme sui contratti a termine nella P.A.; la normativa di settore non esclude l'applicazione del meccanismo di sostituzione soggettiva

  • Direttiva 1999/70/CE

    Quadro europeo che orienta la tutela contro l'abuso dei contratti a termine; usata come riferimento per l'interpretazione dei rimedi e della quantificazione del danno

  • Contratto collettivo nazionale (CCNL) dipendenti agenzie di somministrazione 28.5.98

    CCNL dipendenti delle agenzie di somministrazione del 28.5.98

    Normativa contrattuale richiamata ma non idonea a sostituire l'espresso requisito normativo della causale nei singoli contratti pubblico-privati

  • Decreto-legislativo n. 1/2018 (Codice della Protezione Civile)

    art. 25 d.lgs. n. 1/2018 (riferimento all'art. 5 L. 225/92 riformulato)

    Conferma che le ordinanze di Protezione Civile possono derogare alla legge solo nei limiti e con le modalità previste dalla legge stessa, e la deroga deve essere espressa

Massime di principio

  • Le OPCM/ordinanze di protezione civile non derogano automaticamente alla disciplina sul lavoro a termine o sulla somministrazione: le deroghe devono essere espresse e chiaramente previste
  • Per contratti a termine e di somministrazione è necessario che il contratto indichi espressamente le causali giustificative previste dalle norme (d.lgs. 368/2001, d.lgs. 276/2003); la mancata indicazione può comportare la nullità del termine
  • Nella P.A. privatizzata, in caso di abuso di contratti a termine o somministrazione è esclusa la trasformazione automatica del rapporto in tempo indeterminato, ma la P.A. utilizzatrice può essere considerata sostituta nell'obbligazione verso il lavoratore e responsabile del risarcimento
  • Il risarcimento in questi casi nel pubblico impiego privatizzato va parametrato all'art.32 L. n.183/2010 (danno presunto con limiti minimo-massimo), salvo che il lavoratore provi un maggior danno
  • In Cassazione non si possono introdurre fatti sopravvenuti nuovi (factum superveniens) tramite memoria quando ciò richiederebbe accertamenti di fatto; tali eccezioni dovrebbero essere dedotte e provate nei gradi di merito o, se ammessi, nel giudizio di rinvio
  • Autorizzazioni normative successive che prevedono future stabilizzazioni o proroghe non sanano retroattivamente la nullità di contratti che non rispettavano i requisiti normativi al tempo della stipula

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