Cassazione Civile, Ordinanza n. 17724/2024 del 27/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietà)
La controversia
Due persone avevano convenuto in giudizio la società formalmente intestataria di un immobile sito in Roma, chiedendo che fosse dichiarato l'acquisto per usucapione della proprietà del bene. Nel giudizio erano intervenuti il condominio, che aveva spiegato di aver avviato una procedura esecutiva per il recupero di oneri condominiali non pagati, e un istituto di credito poi cessionario del credito, evidenziando che uno dei ricorrenti, socio e consigliere della società, aveva garantito un mutuo fondiario acceso dalla società e nel relativo atto la società aveva dichiarato di essere unica proprietaria dell'immobile. La Corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione, ritenendo che la firma del garante sul contratto di mutuo, insieme al ruolo societario e alle dichiarazioni contenute nell'atto, escludessero l'animus possidendi e che la posizione dell'altro ricorrente, convivente, non fosse stata dimostrata come autonoma e distinta. In cassazione sono stati proposti cinque motivi: 1) omessa pronuncia sull'eccezione di carenza di legittimazione della società cessionaria del credito e della sua rappresentante, con conseguente illegittimità anche della condanna alle spese del grado; 2) falsa applicazione delle norme sul possesso e sull'usucapione per avere la Corte d'appello escluso l'animus possidendi valorizzando solo la qualità di socio e la firma del mutuo; 3) nullità della sentenza e carente motivazione sulla ritenuta esistenza di un riconoscimento della proprietà altrui mediante la sottoscrizione dell'atto di mutuo; 4) falsa applicazione delle norme sul possesso e sull'usucapione quanto alla posizione della convivente, che sarebbe stata estranea alla società e agli atti negoziali; 5) nullità della sentenza per carente motivazione sul mancato riconoscimento di un compossesso della convivente sull'immobile per oltre vent'anni.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, rilevando che la sentenza d'appello non aveva esaminato l'eccezione, puntualmente proposta, di carenza di legittimazione e interesse della società cessionaria del credito e della sua rappresentante processuale; tale omissione era decisiva anche ai fini della regolazione delle spese del grado di appello. I restanti motivi sono stati rigettati: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale sull'assenza di animus possidendi, sottolineando che le censure miravano in realtà a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità; ha inoltre ribadito che la convivenza del coniuge o convivente non integra di per sé compossesso e che, in mancanza di prova di un utilizzo distinto del bene, la posizione del convivente resta collegata a quella del soggetto principale privo di animus possidendi. La causa è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per l'esame dell'eccezione di legittimazione e per il regolamento delle spese, incluse quelle del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
La sentenza di merito deve pronunciarsi su tutte le eccezioni ritualmente introdotte; l'omessa pronuncia integra vizio denunciabile in cassazione.
È mezzo di censura per nullità della sentenza, inclusa l'omessa pronuncia e i vizi di motivazione radicali nei limiti consentiti.
La regolazione delle spese processuali dipende anche dalla corretta individuazione delle parti legittimate e presenti nel giudizio.
art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002
La pronuncia sulle spese e sugli oneri processuali può risentire dell'accertamento sulla legittimazione della parte costituita.
Il possesso rilevante ai fini dell'usucapione richiede una signoria di fatto sulla cosa; le censure che contestano l'apprezzamento del materiale probatorio non integrano di per sé violazione di legge.
La presunzione di possesso non opera quando la relazione con il bene derivi non da apprensione volontaria, ma da un iniziale atto o fatto del proprietario-possessore.
L'usucapione richiede il possesso continuato per il tempo previsto dalla legge, con animus possidendi.
Le regole in tema di usucapione si coordinano con le norme sul possesso.
Richiamato dai ricorrenti nel quadro delle norme sull'usucapione, ma non decisivo nel caso concreto.
La violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o disposte fuori dei poteri officiosi; non quando valuti liberamente le prove ritualmente acquisite.
La motivazione è sindacabile in cassazione solo nei casi di anomalia motivazionale rilevanti come nullità della sentenza.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura per violazione di legge non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione dei fatti o delle prove, perché l'apprezzamento del materiale istruttorio è riservato al giudice di merito.
- L'omessa pronuncia su un'eccezione ritualmente proposta integra nullità della sentenza e impone la cassazione con rinvio affinché il giudice di merito la esamini, soprattutto quando l'eccezione incide anche sulla regolazione delle spese.
- Ai fini dell'usucapione, la sottoscrizione di un atto in cui il bene è dichiarato di proprietà di un terzo può essere valorizzata come elemento incompatibile con l'animus possidendi, se il giudice di merito lo accerta in modo logicamente coerente.
- La presunzione di possesso utile ad usucapionem non opera quando la disponibilità del bene deriva da un rapporto iniziale instaurato dal proprietario o dal possessore, e non da un'apprensione autonoma del bene.
- La posizione del convivente o coniuge che abiti l'immobile non è di regola autonomamente qualificabile come compossesso idoneo all'usucapione se non è allegato e provato un uso distinto e separato della res rispetto all'altro soggetto.
- Quando il soggetto principale non è titolare di animus possidendi, la posizione del convivente non può essere automaticamente considerata diversa ai fini dell'usucapione, in assenza di specifica prova di un possesso autonomo e distinto.
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