Cassazione Civile, Ordinanza n. 01602/2025 del 22/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
La controversia riguarda un giudizio di equa riparazione ex L. n. 89/2001 promosso da una società privata per la durata ritenuta irragionevole di un procedimento presupposto, composto da una fase di cognizione davanti alla Corte d'appello e da una fase di ottemperanza davanti al giudice amministrativo. La Corte d'appello aveva accolto la domanda e poi respinto l'opposizione del Ministero, ritenendo ammissibile la domanda anche senza la previa istanza di prelievo. Il Ministero ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 2, comma 1, e dell'art. 1-ter della L. n. 89/2001, sostenendo che, trattandosi di processo amministrativo, la domanda di equa riparazione doveva essere dichiarata inammissibile per mancata presentazione dell'istanza di prelievo almeno sei mesi prima della scadenza del termine ragionevole. In sostanza, il ricorrente ha sostenuto che l'istanza di prelievo costituisce rimedio preventivo effettivo e necessario anche nel giudizio di ottemperanza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura del Ministero, osservando che l'istanza di prelievo, quale rimedio preventivo introdotto dalla disciplina del 2015, è richiesta quando sia realmente idonea ad accelerare il processo; tuttavia nel giudizio di ottemperanza tale funzione acceleratoria manca, perché il rito è già strutturalmente connotato dalla trattazione in camera di consiglio e dalla decisione con sentenza in forma semplificata. Pertanto, in questo tipo di giudizio l'omessa proposizione dell'istanza di prelievo non rende inammissibile la domanda di equa riparazione. Il decreto impugnato è stato quindi confermato. Non sono state liquidate le spese per difetto di costituzione dell'intimata.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, L. 24 marzo 2001, n. 89
la disposizione, letta in combinato con l'art. 1-ter, prevede l'inammissibilità della domanda di equa riparazione quando non sia stato esperito il rimedio preventivo previsto, ma solo se tale rimedio è effettivamente funzionale ad accelerare il giudizio presupposto
art. 1-ter, comma 3, L. 24 marzo 2001, n. 89
l'inammissibilità della domanda per mancata istanza di prelievo opera nei processi amministrativi nei quali il rimedio abbia reale efficacia acceleratoria; non opera nei giudizi già strutturati come procedimenti celeri
art. 1-ter, comma 2, L. 24 marzo 2001, n. 89
richiamato in relazione alla disciplina dei rimedi preventivi e alla lettura costituzionalmente orientata della loro effettività
art. 2, comma 2-bis, L. 24 marzo 2001, n. 89
è il parametro del termine ragionevole rispetto al quale va verificata la tempestività del rimedio preventivo
art. 71, comma 2, cod. proc. amm.
prevede l'istanza di prelievo come rimedio sollecitatorio nel processo amministrativo
consente, a seguito dell'istanza di prelievo, la definizione del giudizio in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata
art. 87, comma 2, lett. d), cod. proc. amm.
nel giudizio di ottemperanza impone la trattazione in camera di consiglio, evidenziando la già elevata celerità del rito
art. 114, comma 3, cod. proc. amm.
nel giudizio di ottemperanza prevede la decisione con sentenza in forma semplificata
art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
norma processuale richiamata come parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge
Massime di principio
- L'istanza di prelievo integra un rimedio preventivo rilevante ai fini dell'ammissibilità della domanda di equa riparazione solo quando sia concretamente idonea a determinare una più rapida definizione del processo presupposto.
- Se il rito del processo presupposto è già per legge strutturato in modo celere, con trattazione in camera di consiglio e decisione in forma semplificata, la mancata proposizione dell'istanza di prelievo non può fondare l'inammissibilità della domanda ex L. n. 89/2001.
- La valutazione sull'obbligatorietà del rimedio preventivo va compiuta in concreto, verificando se il meccanismo normativo offra un effettivo modello procedimentale alternativo capace di accelerare la decisione.
- Nei giudizi di ottemperanza, la combinazione tra camera di consiglio e sentenza semplificata esclude che l'istanza di prelievo apporti un'ulteriore utilità acceleratoria apprezzabile.
- La disciplina dell'equa riparazione deve essere interpretata in armonia con il criterio di effettività del rimedio e con i principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale ed الأوروبية sulla rapidità della tutela.
- rami
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