Cassazione Civile, Ordinanza n. 24165/2026 del 28/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (utilizzatrice)
La controversia
La controversia trae origine da un contratto di leasing immobiliare stipulato nel 2007 per un immobile sito in Roma, con prezzo di circa 5 milioni di euro e durata di 179 mesi. La società utilizzatrice, poi divenuta Global Data Services s.r.l., ha chiesto l'accertamento della nullità del contratto o, comunque, della clausola relativa agli interessi di mora, sostenendo che il rapporto prevedesse interessi indeterminati o indeterminabili, anatocistici e superiori alla soglia antiusura. Il Tribunale ha dichiarato nulla solo la clausola sul tasso di mora, ritenendo superata la soglia usura del 13,38% rispetto al 13,73% pattuito, e ha sostituito il tasso moratorio con quello corrispettivo. La Corte d'appello ha confermato, valorizzando la clausola di salvaguardia ma ritenendo gravante sulla concedente l'onere di provare la concreta applicazione della clausola e il rispetto del tasso soglia, prova non fornita. La concedente ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: omesso esame del fatto decisivo relativo alla mancata applicazione degli interessi moratori; violazione delle norme su nullità, onere della prova, usura e clausola di salvaguardia; difetto di interesse ad agire della controparte; violazione del giudicato interno e dei limiti del devolutum; nullità della motivazione per asserita contraddittorietà o mancanza di argomentazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché colpito dalla preclusione da doppia conforme, essendo le sentenze di primo e secondo grado fondate sulle stesse ragioni di fatto quanto alla nullità della clausola sugli interessi di mora. Ha respinto il secondo motivo osservando che la Corte territoriale si è correttamente attenuta ai principi sull'onere della prova e sulla clausola di salvaguardia: la mera presenza della clausola non basta a escludere l'usurarietà se vi è contestazione, e il motivo tendeva in realtà a una rivalutazione del merito. Ha ritenuto infondato il terzo motivo perché l'interesse ad agire sussiste anche in presenza di una clausola reputata nulla, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva; inoltre l'assorbimento operato dal giudice d'appello non è stato erroneo. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulato in modo meramente ipotetico e non censurante in modo specifico la ratio della decisione. Il quinto motivo è stato reputato manifestamente infondato, poiché la motivazione della sentenza di appello è stata considerata adeguata e coerente. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile quando opera la preclusione della doppia conforme e, comunque, non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito.
In presenza di doppia conforme sulle stesse ragioni di fatto, il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile.
La doppia conforme preclude il sindacato sul vizio di omesso esame dei fatti quando le decisioni di primo e secondo grado si fondano sulle stesse ragioni inerenti ai medesimi fatti.
La nullità della clausola di determinazione degli interessi di mora è confermata quando il tasso convenuto supera la soglia antiusura.
La violazione della norma sull'onere della prova sussiste solo se il giudice di merito distribuisce erroneamente il carico probatorio; la mera contestazione della valutazione delle prove è censura di merito.
legge n. 108/1996, artt. 1 e 2
La disciplina antiusura richiede il confronto tra tasso convenuto e tasso soglia determinato anche mediante i decreti ministeriali di rilevazione dei TEGM.
art. 1 del d.l. n. 394/2000, convertito dalla legge n. 24/2001
È richiamato quale norma del sistema antiusura applicabile alla verifica della pattuizione degli interessi.
La clausola di salvaguardia non elide il divieto di pattuire interessi usurari; essa non neutralizza, da sola, le conseguenze della violazione se non è provato il rispetto del limite.
L'interesse ad agire in una domanda di mero accertamento sussiste anche senza una lesione attuale, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sulla validità della clausola.
Il rilievo officioso della nullità non esclude la necessità di verificare l'interesse ad agire della parte che la deduce, ma tale interesse può essere ravvisato già nella pattuizione contestata.
Il giudicato interno può precludere la revisione di capi non impugnati, ma nel caso concreto la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità.
È richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e ai limiti del devolutum.
È evocato con riferimento al giudicato interno formatosi sulle statuizioni non impugnate.
L'appello deve specificare le censure; nel caso trattato la questione è richiamata nel contesto dei limiti devolutivi.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione della sentenza di merito è sufficiente quando espone in modo chiaro il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
La nullità per difetto di motivazione non sussiste se la decisione dà conto, in modo comprensibile, delle ragioni del convincimento.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di ricorso per cassazione, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando la sentenza d'appello conferma quella di primo grado sulle stesse ragioni di fatto, anche se aggiunge argomenti ulteriori: la c.d. doppia conforme preclude il sindacato ex art. 360, n. 5, c.p.c.
- La mera presenza di una clausola di salvaguardia negli interessi di mora non basta, da sola, a escludere l'usurarietà della pattuizione se la controparte contesta il rispetto concreto del tasso soglia: il concedente deve provare l'effettiva operatività della clausola e il rispetto dei limiti legali.
- La deduzione di violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo se il giudice abbia errato nella ripartizione dell'onere della prova; non basta contestare la valutazione del materiale istruttorio o chiedere una nuova lettura dei fatti.
- L'interesse ad agire in un'azione di mero accertamento sussiste anche in assenza di un pregiudizio già attuale, essendo sufficiente uno stato oggettivo di incertezza sulla validità o efficacia della clausola negoziale.
- In cassazione, i motivi devono confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata: censure ipotetiche, meramente dubitative o dirette a una diversa ricostruzione del fatto sono inammissibili.
- La motivazione della sentenza di merito è censurabile solo se il difetto emerge dal testo della decisione; non è consentito fondare il vizio motivazionale su letture extratestuali o su una diversa valutazione del fascicolo di causa.
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