Cassazione Civile, Ordinanza n. 21610/2024 del 31/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (socio)
La controversia
Un soggetto aveva agito in giudizio chiedendo la restituzione di somme che assumeva di aver versato a titolo di mutuo, in parte con denaro proprio e in parte anche per conto dell'altra socia, nell'ambito di rapporti finanziari con una società della quale entrambi erano soci. Dopo un primo accoglimento in primo grado, la domanda era stata rigettata in appello; la Cassazione aveva annullato la decisione di secondo grado per contraddittorietà della motivazione, rilevando che non erano state esaminate alcune istanze istruttorie e non erano stati valutati complessivamente diversi indizi. In sede di rinvio la Corte d'appello ha nuovamente rigettato la domanda, ritenendo che le risultanze offerte non dimostrassero né il titolo dell'erogazione né l'esistenza di un contratto di mutuo. Contro tale decisione il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione del vincolo derivante dalla precedente cassazione, lamentando errata valutazione delle prove e violazione degli artt. 384 c.p.c., 2729 e 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c.; con il secondo ha dedotto omesso esame di fatti decisivi e motivazione illogica, richiamando anche gli artt. 183, 115 e 116 c.p.c. Sosteneva che la Corte di rinvio avrebbe dovuto valorizzare la pretesa contraddittorietà del comportamento processuale della controparte, la mancata comparizione all'interrogatorio formale, la restituzione solo parziale e indiretta di somme e l'insieme degli indizi, per giungere all'accertamento del mutuo e quindi all'accoglimento della domanda restitutoria.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure perché la Corte d'appello, nel giudizio di rinvio, aveva effettivamente riesaminato le prove e le istanze istruttorie, dando risposta puntuale alle criticità evidenziate dalla precedente cassazione. In particolare, ha rilevato che gli elementi valorizzati dal ricorrente non dimostravano il titolo di mutuo: le causali dei bonifici erano neutre, le scritture contabili formate dall'attore come amministratore non erano opponibili ai terzi, la restituzione di una somma era avvenuta con bonifico della società privo di causale, la relazione ai bilanci non conteneva indici del mutuo, non vi era stata richiesta di interrogatorio formale con esito negativo, la mancata partecipazione all'interrogatorio libero era giustificata, l'ordine di esibizione era stato rivolto alla società e non alla convenuta, la prova testimoniale articolata era inammissibile perché valutativa, la c.t.u. richiesta era esplorativa e quella svolta in altro giudizio irrilevante. La Corte ha quindi confermato che il materiale probatorio era stato correttamente esaminato anche nel suo complesso. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto e ai limiti derivanti dalla precedente cassazione, ma nel caso concreto la Corte ha ritenuto che tali vincoli fossero stati rispettati mediante un nuovo esame delle prove e delle istanze istruttorie.
Gli indizi devono essere valutati complessivamente per fondare la prova presuntiva; nel caso concreto la Corte ha escluso che gli elementi addotti raggiungessero tale soglia dimostrativa.
L'onere di provare il titolo dell'erogazione e l'esistenza del mutuo gravava su chi chiedeva la restituzione delle somme.
La valutazione delle prove deve avvenire sulla base del materiale ritualmente acquisito; la censura è stata respinta perché la Corte di rinvio ha esaminato gli elementi dedotti.
La censura di errata valutazione probatoria è stata disattesa perché la Corte territoriale ha motivato logicamente sulla forza dimostrativa degli elementi raccolti.
Richiamato nel motivo di ricorso per sostenere l'ammissibilità delle istanze istruttorie e delle deduzioni processuali; la Corte non ha ravvisato violazioni decisive.
Richiamato ai fini della distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma a favore della controparte per lite temeraria/abuso del processo.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, il giudice deve rispettare il vincolo derivante dalla cassazione, ma può rigettare nuovamente la domanda se dà risposta effettiva e motivata ai rilievi della Corte di legittimità e riesamina compiutamente il materiale istruttorio.
- La prova del mutuo e, più in generale, del titolo dell'erogazione di somme non può fondarsi su meri indizi frammentari o su dati contabili interni privi di opponibilità ai terzi; occorre che gli elementi probatori, considerati globalmente, raggiungano una reale forza dimostrativa.
- Le presunzioni semplici richiedono una valutazione unitaria e convergente degli indizi; se i singoli elementi sono neutri, contraddetti o privi di specificità, la prova presuntiva del fatto costitutivo non è raggiunta.
- La mancata partecipazione della controparte a un interrogatorio non produce di per sé effetti decisivi se non risulta che sia stato validamente richiesto l'interrogatorio formale e se la mancata comparizione sia altrimenti giustificata.
- La consulenza tecnica d'ufficio non può essere utilizzata in funzione meramente esplorativa in assenza di un adeguato supporto documentale; parimenti, gli esiti di una consulenza svolta in altro giudizio non hanno autonoma efficacia probatoria se non possono essere valorizzati nel processo in corso.
- Le scritture contabili redatte unilateralmente da chi agisce, specie quando questi abbia operato quale amministratore della società, non sono di per sé sufficienti a provare nei confronti di terzi l'esistenza e il titolo del rapporto obbligatorio allegato.
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