Cassazione Civile, Ordinanza n. 13827/2026 del 12/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (passeggera)
La controversia
La lite trae origine dal trasporto aereo internazionale: una passeggera, partita da Roma Fiumicino su un volo diretto a Tokyo Narita, lamentava che il bagaglio non le fosse stato riconsegnato all’arrivo e che le fosse stato restituito solo dopo circa sei giorni, chiedendo il risarcimento dei danni. Il giudice di pace accoglieva la domanda, liquidando euro 500,00. La compagnia proponeva appello, ma il Tribunale lo dichiarava inammissibile perché l’atto di gravame risultava sottoscritto e proposto da soggetto indicato come legale rappresentante per l’Italia, senza che fosse stata prodotta la procura notarile estera dalla quale derivavano i poteri rappresentativi. In cassazione la società impugnava la decisione con due motivi, ma la Corte ha esaminato preliminarmente l’eccezione della controricorrente sulla nullità/inammissibilità del ricorso per difetto di prova dei poteri rappresentativi di chi aveva conferito la procura speciale al difensore. La ricorrente non aveva indicato né prodotto l’atto da cui il rappresentante traeva il potere di agire in nome della società; la sola visura camerale era ritenuta insufficiente. Per tale ragione la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso senza esaminare i motivi di merito, condannando inoltre la ricorrente alle spese e alla somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c., oltre all’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto l’eccezione preliminare della controricorrente e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non dimostrato il potere rappresentativo sostanziale del soggetto che aveva conferito la procura al difensore della società, poiché nel ricorso e nella procura non era indicata la fonte del potere e non era stata prodotta la documentazione idonea a provarla; la sola visura camerale non bastava. Conseguentemente la Corte non ha esaminato i motivi di ricorso nel merito. Ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento della somma di euro 900,00 ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., dando altresì atto della debenza dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso per cassazione
art. 372, secondo comma, c.p.c.
consente il deposito dei documenti necessari a dimostrare il potere rappresentativo anche in sede di legittimità
fondamento della condanna della ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
impone il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro per la quantificazione dell’ulteriore contributo unificato
evocato indirettamente nel principio sull’onere di allegare e dimostrare il potere rappresentativo quando non risultante da atti soggetti a pubblicità legale
Massime di principio
- Chi agisce in giudizio quale rappresentante di una persona giuridica deve indicare la fonte del proprio potere rappresentativo; se tale fonte non è desumibile da atti soggetti a pubblicità legale o non è altrimenti verificabile, su di lui grava l’onere di produrre il relativo titolo.
- La legittimazione processuale del rappresentante può essere contestata dalla controparte e il relativo difetto è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, anche in cassazione, salvo il giudicato sul punto.
- Quando il potere rappresentativo deriva da un atto non soggetto a pubblicità legale, la parte che lo spende deve fornire la prova documentale del titolo, specie a fronte di contestazione tempestiva; la semplice indicazione in una visura camerale non è sufficiente se non consente di risalire all’atto attributivo del potere.
- Se manca la prova del potere di rappresentanza sostanziale del soggetto che conferisce la procura al difensore, il ricorso è inammissibile perché difetta un presupposto della regolare costituzione del rapporto processuale.
- L’inammissibilità del ricorso per difetto di valida rappresentanza processuale rende superfluo l’esame dei motivi di impugnazione nel merito.
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