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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33816/2026 del 17/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la sua condanna per furto aggravato di energia elettrica, con le aggravanti della destinazione della cosa a pubblico servizio e della violenza sulle cose. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e vizi della motivazione quanto all'affermazione della sua responsabilità, sostenendo che mancasse la prova della stabile occupazione dell'immobile nel quale era stato realizzato il prelievo di energia. Con il secondo motivo ha censurato il giudizio di bilanciamento tra le circostanze e la determinazione della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato e privo di specificità, anche perché non si confrontava con la sentenza impugnata, la quale aveva indicato in modo logico e chiaro i criteri di individuazione dell'autore del fatto. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, rilevando che la concessione delle attenuanti e il giudizio di bilanciamento costituiscono valutazioni riservate al giudice di merito quando adeguatamente motivate, e che la determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nella sua discrezionalità, purché sorretta da motivazione congrua. Nel caso concreto, i giudici di merito avevano motivato sulla gravità del fatto, fissando inoltre la pena base in misura prossima al minimo e inferiore alla media edittale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato per difetto di specificità e per mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il motivo relativo al trattamento sanzionatorio, giudicando congrua la motivazione dei giudici di merito sul giudizio di bilanciamento e sulla gravità del fatto, nonché sulla pena fissata in misura prossima al minimo edittale. L'imputata è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    La disposizione è richiamata per delimitare l'esposizione dei motivi del ricorso nei limiti necessari alla motivazione.

  • art. 133 c.p.

    I parametri di gravità del reato e di capacità a delinquere possono essere valutati anche globalmente e sinteticamente dal giudice di merito ai fini del trattamento sanzionatorio; non è necessaria un'analitica esposizione di tutti i criteri considerati.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, quando l'inammissibilità dipende da profili di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità quando non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e non si confronta puntualmente con le ragioni poste a fondamento della decisione di merito.
  • Il giudizio sulla concedibilità delle attenuanti e sul bilanciamento tra circostanze appartiene alla discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo se la motivazione è mancante, apparente o manifestamente illogica.
  • La determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nella discrezionalità del giudice di merito; una motivazione sintetica e globale è sufficiente quando richiama congruamente la gravità del fatto e la pena è collocata in una fascia prossima al minimo edittale.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso determina la condanna al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa del ricorrente, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale

Testo integrale

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