Cassazione Civile, Ordinanza n. 20416/2024 del 23/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di locazione stipulato nel luglio 2010 per locali destinati ad attività commerciale. La conduttrice ha convenuto la locatrice chiedendo, in via principale, la risoluzione del contratto per inadempimento della locatrice, assumendo che i locali fossero inidonei allo svolgimento dell'attività pattuita; in via subordinata ha chiesto la riduzione del canone, nonché il risarcimento del danno da mancato guadagno e la restituzione di somme asseritamente indebitamente percepite per errato aggiornamento ISTAT. La locatrice si è opposta, contestando l'inadempimento e richiamando una transazione intervenuta nell'aprile 2015 sulla determinazione del canone e sulle questioni ad esso connesse. Il Tribunale ha rigettato le domande; la Corte d'appello ha confermato. In cassazione la conduttrice ha articolato quattro motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente e omessa pronuncia, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe travisato il motivo di appello relativo all'inagibilità del locale e alla mancata prova dell'agibilità da parte della locatrice; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., con riferimento al dedotto vizio di inagibilità della cosa locata; 3) violazione degli artt. 1375, 1578, 2697 c.c. e 112, 115 c.p.c., per non avere accertato la violazione della buona fede contrattuale e per avere ritenuto insussistente la prova dell'inidoneità del locale, nonostante la dedotta mancata prova dell'agibilità gravasse sulla locatrice; 4) violazione degli artt. 1226 e 2697 c.c. e degli artt. 115 e 132 c.p.c., per non avere riconosciuto, anche in via equitativa o mediante CTU, il danno derivante dal mancato utilizzo di parte dell'immobile per la vendita al pubblico. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili: il primo e il terzo perché miravano, in sostanza, a contestare l'apprezzamento di merito e non denunciavano un reale vizio di omessa pronuncia o motivazione apparente; il secondo perché, in presenza di "doppia conforme", non era consentito il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. senza indicare la diversità delle ragioni di fatto tra primo e secondo grado, e comunque perché la doglianza si risolveva in una richiesta di rivalutazione delle prove; il quarto perché la sentenza impugnata era adeguatamente motivata e la censura tendeva ancora una volta a ottenere un nuovo giudizio sul merito e sulla prova del danno. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva già rigettato le domande della conduttrice. Ha rilevato che le censure erano tutte sostanzialmente dirette a sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio e dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità; inoltre, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. era inammissibile per la presenza di doppia conforme e per difetto di specificazione del fatto storico decisivo omesso. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della controricorrente.
Norme richiamate
Norma richiamata per il rito applicato alla controversia locatizia.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio di nullità della sentenza o del procedimento può essere dedotto solo se effettivamente vi sia una mancanza o apparenza di motivazione riconducibile ai limiti costituzionali dell'art. 132 c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il sindacato di legittimità riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la rivalutazione delle prove o degli elementi istruttori.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è censurabile in cassazione solo quando manchi materialmente, sia meramente apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.
La censura per omessa pronuncia richiede la mancata decisione su una domanda o un motivo; non basta contestare che il giudice abbia mal compreso o travisato la doglianza.
La violazione è deducibile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri consentiti; non quando abbia attribuito maggiore forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre.
La valutazione comparativa delle prove è rimessa al giudice di merito e non integra di per sé violazione denunciabile come vizio di legge.
Invocato dalla ricorrente in tema di buona fede contrattuale, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché volta a una nuova valutazione del merito.
Richiamato in relazione ai vizi della cosa locata; la Corte non ne ha fatto applicazione nel merito per l'inammissibilità delle censure.
La Corte ribadisce che la parte che allega il fatto costitutivo del proprio diritto deve fornirne la prova; la doglianza che mira a invertire o a riconsiderare tale giudizio è inammissibile.
La liquidazione equitativa del danno presuppone comunque la dimostrazione dell'an debeatur; non può essere chiesta per supplire alla mancanza di prova della pretesa risarcitoria.
In presenza di doppia conforme di merito, il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso salvo che il ricorrente indichi specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
Norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per gli effetti economici connessi al rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di nullità della sentenza in una richiesta di nuova valutazione delle prove o di diverso apprezzamento dei fatti di causa.
- Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice ometta di decidere su una domanda o su un motivo effettivamente introdotto; non è configurabile quando la censura, pur formalmente richiamando l'art. 112 c.p.c., contesti in realtà il modo in cui il motivo è stato esaminato o compreso.
- Il vizio di motivazione apparente è configurabile soltanto in presenza di una motivazione inesistente, meramente apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria, e il vizio deve risultare dal testo della sentenza, non dal confronto con gli atti di causa.
- L'omesso esame denunciabile ex art. 360, n. 5, c.p.c. deve riguardare un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non basta lamentare la mancata considerazione di singoli elementi istruttori.
- Quando vi sia doppia conforme di merito, il ricorso per cassazione fondato sul vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le ragioni di fatto diverse poste a base delle due decisioni.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è deducibile solo se il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio oltre i poteri consentiti, non quando abbia semplicemente selezionato e valutato in modo diverso le prove ritualmente acquisite.
- La liquidazione equitativa del danno non può supplire alla mancanza di prova sull'esistenza stessa del danno o del nesso causale, ma opera solo nella fase di quantificazione di un pregiudizio già dimostrato.
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