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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14073/2023 del 22/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti proponevano opposizione all'esecuzione sostenendo l'inesistenza, almeno parziale, del credito azionato dalla banca per illegittimità del computo degli interessi (ritenuti usurari), contestavano la capitalizzazione degli interessi e deducevano l'impignorabilità degli immobili realizzati in regime di edilizia convenzionata. In appello chiedevano anche la rinnovazione dell'istruttoria con consulenza tecnica d'ufficio e lamentavano la nullità della sentenza di primo grado per omissione del nome di una parte.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo (nullità per mancata indicazione del nome) inammissibile perché l'omissione è qualificabile come mero errore materiale emendabile quando dal contesto risulti l'identità delle parti. Il secondo motivo (richiesta di CTU e mancato esame della consulenza di parte) è inammissibile per vizio di specificità: la Corte d'appello ha motivato correttamente che la CTU richiesta aveva carattere esplorativo e che non può essere demandato al consulente d'ufficio l'accertamento di fatti decisivi come il superamento del tasso soglia; inoltre i ricorrenti non hanno specificato adeguatamente le deduzioni originarie. Il terzo motivo (impignorabilità degli immobili in edilizia convenzionata) è inammissibile per carenza di specificità e per la confusione tra impignorabilità e procedibilità: la Cassazione ha ricordato che l'immobile realizzato in edilizia popolare non è in via assoluta impignorabile e che la legge n.178/2020 (comma 376) impone obblighi procedurali di avviso/coinvolgimento di terzi ma non esclude la pignorabilità. Sono state condannate le parti ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore della resistente (liquidate in Euro 7.050,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie, Euro 200,00 esborsi e accessori di legge) e disposto l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 d.P.R. n.115/2002 se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 615 cod. proc. civ.

    Norma che disciplina l'opposizione all'esecuzione, invocata come titolo della domanda introduttiva; la Corte ha trattato il procedimento nei termini dell'opposizione ex art. 615.

  • art. 132, comma 2, cod. proc. civ.

    Richiamato dai ricorrenti nel motivo sulla nullità della sentenza; la Corte ha ritenuto che l'omessa indicazione del nome sia mero errore materiale quando l'identità delle parti risulti dal contesto.

  • art. 156, comma 2, cod. proc. civ.

    Richiamato assieme all'art. 132 dai ricorrenti; la Corte ha valutato la questione come connessa all'intendimento che la parte era comunque stata parte del giudizio.

  • art. 441 cod. proc. civ.

    Norma sul procedimento per la consulenza tecnica in appello; la Corte ha osservato che i ricorrenti non hanno specificato violazioni di norme sostanziali e che la CTU richiesta aveva carattere esplorativo, non idoneo ad assumere funzioni di accertamento decisivo.

  • art. 115 cod. proc. civ.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto la censura generica e priva di specificità rispetto alla motivazione di merito.

  • artt. 498 e 599 cod. proc. civ.

    Norme richiamate dai ricorrenti nel terzo motivo (sospetto relativo alla impignorabilità e procedura esecutiva); la Corte ha ritenuto che i motivi non mostravano in modo specifico violazioni e ha richiamato il principio secondo cui l'immobile in edilizia popolare non è automaticamente impignorabile.

  • art. 1, commi 376-378, legge n. 178/2020

    Norma che impone specifici obblighi procedurali (avvisi/coinvolgimento di terzi) in caso di espropriazione di immobili in edilizia agevolata; la Corte ha interpretato tali commi come prescrittivi di obblighi procedurali ma non come norma che escluda la pignorabilità.

  • art. 287 e 288 cod. proc. civ.

    Richiamate dalla Corte come strumenti per emendare errori materiali nelle sentenze (es. omissione del nome) quando l'identità delle parti risulti dal contesto.

  • art. 101 cod. proc. civ.

    Principio del contraddittorio: la Corte ha precisato che la nullità della sentenza deriverebbe dalla situazione in cui non si possa ricostruire che il contraddittorio sia stato regolarmente instaurato.

  • art. 13, comma 1 quater e comma 1 bis, d.P.R. n. 115/2002

    Norme sul contributo unificato: la Corte ha imposto, in caso di inammissibilità, l'ulteriore versamento del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • L'omissione o l'errata indicazione del nome di una parte in una sentenza è, di regola, un mero errore materiale ed è sanabile quando dall'insieme del provvedimento risulti con chiarezza l'identità delle parti; diventa invece causa di nullità se impedisce di accertare la regolarità del contraddittorio.
  • In sede di impugnazione e di legittimità è essenziale la specificità delle censure: i motivi generici o privi di indicazione delle norme sostanziali violate sono dichiarati inammissibili.
  • La consulenza tecnica d'ufficio (CTU) non può essere usata per demandare al consulente l'accertamento di fatti decisivi che costituiscono valutazione di merito riservata al giudice; le CTU di carattere 'esplorativo' non sostituiscono la prova e la valutazione del giudice.
  • La pignorabilità degli immobili realizzati in regime di edilizia convenzionata o popolare non è esclusa in assoluto: la normativa (es. legge n.178/2020) può imporre obblighi procedurali e di coinvolgimento di terzi, ma non determina automaticamente l'impignorabilità dell'immobile.
  • In cassazione è necessario riprodurre con chiarezza e precisione le deduzioni di fatto e di diritto svolte in primo grado e in appello affinché la Corte possa verificare la congruità dei motivi di ricorso; riferimenti generici a consulenze di parte o ad atti non sufficientemente descritti non soddisfano il requisito di specificità.
  • La soccombenza in cassazione comporta l'aggravio delle spese e, se il ricorso è inammissibile, l'eventuale obbligo di versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

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