Cassazione Civile, Ordinanza n. 30973/2023 del 07/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di appalto stipulato per la realizzazione di opere edili relative a un capannone. La committente aveva ottenuto in primo grado la condanna della società appaltatrice, del direttore dei lavori e dell'assicuratore di quest'ultimo al risarcimento dei danni, sostenendo che le fondazioni erano state eseguite in posizione difforme dal progetto e tali da non rispettare le distanze legali dal confine previste dal PRG comunale. La Corte d'appello ha invece escluso la responsabilità dell'appaltatrice per il posizionamento del fabbricato, ha negato che fosse provato il ruolo di direttore dei lavori del tecnico convenuto e ha ritenuto comunque insussistente un danno attuale risarcibile, revocando anche la condanna dell'assicuratore e accogliendo la domanda della società appaltatrice per il saldo lavori. In cassazione la committente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 1176 c.c., assumendo che l'appaltatrice avrebbe dovuto verificare il corretto posizionamento del capannone e segnalare la violazione delle distanze quale dovere di diligenza professionale; 2) violazione dell'art. 111 Cost. per motivazione apparente e contraddittoria sulla qualità di direttore dei lavori del tecnico; 3) omesso esame di fatti decisivi, sempre sul ruolo di direttore dei lavori risultante da atti e documenti; 4) violazione dell'art. 1218 c.c. e dell'art. 872, comma 2, c.c., sostenendo che il danno da violazione delle distanze sarebbe in re ipsa e non dipenderebbe dall'iniziativa del proprietario confinante, né dal successivo mutamento dell'assetto proprietario.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il quarto motivo, affermando che, pur essendo la violazione delle distanze generalmente fonte di danno in re ipsa, la legittimazione a chiedere la tutela in forma specifica e il risarcimento spetta al proprietario del fondo confinante che subisca la lesione, non al soggetto che lamenta in astratto la propria eventuale responsabilità. Ha quindi osservato che la sentenza impugnata era sorretta da una duplice autonoma ratio: una soggettiva, perché la Corte d'appello aveva escluso sia che l'appaltatrice fosse tenuta a curare il posizionamento rispetto alle distanze, sia che fosse provata la qualifica di direttore dei lavori; e una oggettiva, perché aveva negato l'esistenza di un danno attuale risarcibile. Poiché il quarto motivo è stato respinto e le altre censure non potevano comunque condurre alla cassazione per la presenza di una ratio autonoma non efficacemente aggredita, i primi tre motivi sono stati dichiarati inammissibili per difetto di interesse. La ricorrente è stata condannata anche alle spese del giudizio di legittimità e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
la ricorrente invocava la diligenza qualificata dell'appaltatore; la Corte non ha accolto la censura perché ha ritenuto assorbente la mancata incidenza della dedotta omissione sulla ratio decidendi della sentenza impugnata
art. 111 Cost.
è stata invocata per denunciare motivazione apparente e contraddittoria; la Corte non ha esaminato nel merito la censura per difetto di interesse, dato il rigetto del quarto motivo e la presenza di altra ratio autonoma
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a base delle censure per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
norma processuale invocata per omesso esame di fatto decisivo; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse
la Corte ha escluso che potesse fondare l'accoglimento del ricorso, poiché la sentenza era sorretta anche da una autonoma ratio relativa alla legittimazione e alla mancanza di danno attuale
la Corte ha ribadito che la violazione delle distanze può integrare un danno in re ipsa, ma la tutela spetta al proprietario confinante che subisce la lesione
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
richiamato solo indirettamente dal tema dell'onere probatorio, in particolare quanto alla dimostrazione del ruolo di direttore dei lavori e del danno
Massime di principio
- Nelle controversie per violazione delle distanze legali, il danno può presumersi in re ipsa, ma la domanda di riduzione in pristino e il risarcimento spettano al proprietario del fondo confinante che subisce la lesione, non a chi invochi in astratto l'esistenza dell'illecito.
- Quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes autonome e ciascuna idonea da sola a sorreggerla, il ricorso per cassazione deve investire con successo tutte le rationes; se anche una sola rimane ferma, il ricorso va respinto o le altre censure restano prive di interesse.
- La censura di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il fatto dedotto non è comunque idoneo a scalfire una ratio autonoma della decisione impugnata.
- In tema di appalto, la responsabilità dell'appaltatore per il corretto posizionamento dell'opera rispetto ai confini e alle distanze legali deve essere verificata in concreto sulla base del contenuto del contratto e dell'assetto delle rispettive competenze tra committente, impresa e direzione lavori.
- La prova della qualifica e delle funzioni del direttore dei lavori richiede riscontri istruttori specifici; la mera allegazione documentale non è sufficiente se il giudice di merito esclude, con accertamento di fatto non efficacemente censurato, che tale ruolo sia stato svolto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30917/2023 del 07/11/2023
- ordinanza_civile · 7 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30918/2023 del 07/11/2023
- ordinanza_civile · 7 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30920/2023 del 07/11/2023
- ordinanza_civile · 7 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30924/2023 del 07/11/2023
- ordinanza_civile · 7 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30931/2023 del 07/11/2023
- ordinanza_civile · 7 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30936/2023 del 07/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →