Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 8/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (Sezione seconda) n.-OMISSIS-, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202300828

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordine comunale di ripristino dello stato dei luoghi relativo a opere qualificate come variazioni essenziali con aumento di volume urbanistico, nonché atti presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I proprietari hanno impugnato l'ordine di ripristino relativo al secondo e al terzo piano di un immobile, contestando la legittimità delle opere rispetto alla concessione edilizia del 1981. In primo grado avevano dedotto, tra l'altro, carenza di motivazione e di istruttoria, omessa indicazione dei riferimenti normativi, violazione degli artt. 33 e 34 del d.P.R. 380/2001, mancata applicazione della fiscalizzazione dell'abuso, violazione delle garanzie partecipative, irragionevolezza e sproporzione della demolizione, nonché l'esistenza di un affidamento derivante dal lungo tempo trascorso e dalla destinazione dell'immobile ad abitazione. Il TAR aveva respinto il ricorso. In appello gli interessati hanno sostenuto che il Comune non avesse accertato l'aumento di cubatura superiore al 20% necessario, secondo l'art. 12, lett. b), della l.r. Sicilia 16/2016, per qualificare l'intervento come variazione essenziale; hanno inoltre dedotto l'ineseguibilità materiale della demolizione, la necessità della fiscalizzazione, la violazione dell'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, la mancata considerazione della risalenza dell'abuso, del diritto all'abitazione e dell'art. 8 CEDU. Il CGARS ha rilevato che la censura relativa all'erronea qualificazione dell'abuso costituiva motivo nuovo, non dedotto in primo grado, e che la riproposizione non critica delle argomentazioni già svolte davanti al TAR non soddisfaceva l'onere di specificità dell'appello.

La decisione

Il CGARS ha respinto l'appello e confermato la sentenza breve del TAR. Ha dichiarato inammissibili, ai sensi dell'art. 104, comma 1, c.p.a., le censure con cui gli appellanti contestavano per la prima volta la qualificazione delle opere come variazioni essenziali e l'assenza dell'accertamento dell'aumento di cubatura, trattandosi di questioni nuove e non di mero sviluppo delle doglianze originarie. Ha ritenuto infondata la censura sull'ineseguibilità della demolizione, ribadendo che l'impossibilità tecnica di rimuovere l'abuso senza pregiudicare le parti legittime o i terzi riguarda la fase esecutiva e non incide sulla legittimità dell'ordine demolitorio. Ha escluso la necessità della comunicazione di avvio del procedimento, poiché la repressione degli abusi edilizi è attività vincolata e doverosa, salvo fattispecie di particolare complessità non ravvisata nel caso concreto; in ogni caso, ha ritenuto applicabile l'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, non avendo gli appellanti dimostrato che la partecipazione avrebbe potuto condurre a un esito diverso. Ha escluso l'obbligo di una specifica comparazione tra interesse pubblico e interessi privati e la configurabilità di un affidamento tutelabile alla conservazione di un abuso edilizio, anche in ragione del tempo trascorso. Ha inoltre dichiarato inammissibili le nuove questioni introdotte in appello e la mera riproposizione delle argomentazioni già dedotte in primo grado senza critica specifica alla sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 101, comma 1, c.p.a. L'appello è stato definitivamente respinto; nulla è stato disposto sulle spese del grado per la mancata costituzione del Comune.

Norme richiamate

  • art. 104, comma 1, c.p.a.

    immutabilità della causa petendi

    Vieta di introdurre per la prima volta in appello nuove domande o censure, salvo che si tratti di una diversa articolazione argomentativa di doglianze già ritualmente proposte in primo grado.

  • art. 101, comma 1, c.p.a.

    le specifiche censure contro i capi della sentenza gravata

    Impone all'appellante di formulare critiche specifiche all'iter argomentativo della sentenza impugnata; l'appello non può ridursi alla mera riproposizione delle difese svolte in primo grado.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    La violazione delle garanzie partecipative non determina l'annullamento dell'atto vincolato quando l'amministrazione dimostri, o risulti comunque evidente, che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso; nel caso concreto gli appellanti non hanno dimostrato l'utilità della partecipazione.

  • art. 7 l. 241/1990

    La previa comunicazione di avvio non è necessaria per l'adozione dell'ordine repressivo edilizio, avente natura vincolata e doverosa, salvo situazioni di particolare complessità non ravvisate nel caso concreto.

  • art. 3 l. 241/1990

    L'ordine di ripristino è sufficientemente motivato quando descrive le opere abusive e richiama per relationem il verbale di sopralluogo dal quale risultano consistenza e caratteristiche degli interventi.

  • art. 12, lett. b), l.r. Sicilia 16/2016

    È stato invocato dagli appellanti quale parametro per sostenere che la variazione essenziale richiederebbe un aumento della cubatura superiore al 20%; il CGARS non ha esaminato nel merito tale questione, ritenendola nuova e quindi inammissibile in appello.

  • artt. 31, 33 e 34 d.P.R. 380/2001

    Disciplinano i poteri repressivi edilizi e le conseguenze degli abusi; il giudice ha ribadito che l'eventuale impossibilità tecnica della demolizione è questione della fase esecutiva e non vizia l'ordine sanzionatorio.

  • art. 8 CEDU

    Il richiamo alla tutela della vita privata e familiare e dell'abitazione non è stato ritenuto idoneo a fondare la conservazione dell'abuso, in assenza di una critica specifica alle ragioni del TAR che avevano escluso l'applicabilità della giurisprudenza convenzionale invocata.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo d'appello non possono essere introdotte nuove censure che modifichino la causa petendi; è ammissibile soltanto una diversa articolazione argomentativa di doglianze già proposte in primo grado.
  • L'appello amministrativo è una revisio prioris instantiae e deve contenere specifiche critiche all'iter argomentativo della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle difese di primo grado, priva di una puntuale confutazione della decisione, è inammissibile.
  • L'impossibilità tecnica di demolire un'opera abusiva senza pregiudicare parti legittime dell'edificio o diritti di terzi attiene alla fase esecutiva dell'ordine di demolizione e non incide, di per sé, sulla sua legittimità.
  • L'ordine di repressione dell'abuso edilizio, in quanto espressione di attività vincolata e doverosa, non richiede di regola la previa comunicazione di avvio del procedimento, salvo fattispecie di particolare complessità; comunque, la violazione partecipativa non comporta annullamento se non è dimostrato che il contraddittorio avrebbe potuto determinare un contenuto diverso.
  • Il decorso del tempo non determina un affidamento tutelabile alla conservazione di un abuso edilizio e non impone all'amministrazione una specifica motivazione sull'interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione; il tempo non può legittimare una situazione abusiva.
  • La repressione dell'abuso edilizio non richiede una comparazione tra l'interesse pubblico al ripristino e gli interessi privati alla conservazione dell'opera, né consente di sostituire la demolizione con una sanzione pecuniaria sulla sola base della destinazione dell'immobile ad abitazione.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniAppelloPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneFiscalizzazione dell'abuso
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.