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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22108/2023 del 24/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

La vicenda origina dall'emissione, nei confronti di un cittadino ecuadoriano, di un decreto prefettizio di espulsione e del conseguente ordine questorile di trattenimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Torino. L'interessato si è opposto sia alla convalida iniziale del trattenimento sia alla successiva proroga, deducendo di vivere in Italia sin dall'adolescenza, di avere in Italia il padre convivente e due fratelli cittadini italiani, di svolgere attività lavorativa stabile come operaio edile e di non avere legami con il Paese d'origine; ha inoltre sostenuto che l'Amministrazione non aveva valutato misure alternative al trattenimento. Nei ricorsi per cassazione avverso i due provvedimenti del Giudice di pace ha censurato, in sintesi, la motivazione solo apparente o mancante della convalida e della proroga, l'omesso esame dei legami familiari e della lunga permanenza in Italia, nonché l'omessa motivazione sul diniego delle misure alternative previste dalla disciplina dell'immigrazione e dalla direttiva rimpatri.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso avverso il provvedimento di convalida del 6.8.2021, ritenendo che il giudice di pace avesse reso una convalida priva di motivazione e, in ogni caso, successiva alla chiusura del verbale, quindi dopo il consumo del potere decisorio. Ha cassato senza rinvio il provvedimento di convalida, rilevando che il termine perentorio per provvedere era già decorso. Conseguentemente, venuto meno il presupposto del trattenimento, ha cassato senza rinvio anche il provvedimento di proroga dell'1.9.2021. Gli altri motivi del primo ricorso sono stati assorbiti. Non è stata disposta regolazione delle spese, in considerazione dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e della disciplina speciale applicabile.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato per il dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la Corte reputa nulla una convalida del tutto priva di motivazione.

  • art. 15, paragrafi 1, 2 e 4, direttiva 2008/115/CE

    richiamato come parametro della disciplina del trattenimento e della proroga in funzione del rimpatrio; la decisione va resa nel rispetto delle garanzie procedurali previste dalla direttiva.

  • artt. 13 e 14 d.lgs. n. 286/1998

    costituiscono il quadro normativo del decreto di espulsione e del trattenimento; il giudice della convalida deve verificare anche la manifesta illegittimità del provvedimento presupposto e la ricorrenza dei presupposti del trattenimento.

  • art. 19 d.lgs. n. 286/1998

    richiamato in relazione alle cause di inespellibilità e ai legami familiari e privati dedotti dallo straniero.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato dal ricorrente per lamentare l'omessa pronuncia o l'assenza di una reale risposta alle domande difensive.

  • art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.

    usato come base dei motivi di ricorso per denunciare nullità della motivazione e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 382, comma 3, ultima parte, c.p.c.

    utilizzato per la cassazione senza rinvio, poiché il termine perentorio per la convalida era già spirato.

  • art. 14, comma 1-bis, d.lgs. n. 286/1998

    richiamato dal ricorrente in relazione alla possibilità di misure alternative al trattenimento.

  • art. 14, commi 4, 5 e 5-bis, d.lgs. n. 286/1998

    richiamato nel ricorso avverso la proroga per contestare la motivazione e i presupposti della protrazione del trattenimento.

  • art. 13, comma 2-bis, d.lgs. n. 286/1998

    richiamato in relazione alla valutazione dei legami familiari e della permanenza in Italia ai fini dell'espulsione.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82, 83, 133, 13, comma 1-quater

    richiamato per la disciplina del patrocinio a spese dello Stato e delle spese processuali; la Corte esclude la regolazione delle spese in questa sede.

  • art. 5, paragrafo 1, CEDU

    richiamato in chiave di interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 14 d.lgs. n. 286/1998, a tutela della legalità della privazione della libertà personale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di convalida del trattenimento dello straniero, il giudice deve svolgere un controllo effettivo e non meramente formale, verificando non solo i presupposti immediati del trattenimento ma anche la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo presupposto, inclusa la possibile inespellibilità dello straniero.
  • La motivazione della convalida del trattenimento non può essere apparente: deve rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e confrontarsi con le specifiche allegazioni difensive e con i documenti prodotti, specie quando la misura incide sulla libertà personale.
  • La convalida adottata senza motivazione, o resa fuori udienza dopo la chiusura del verbale e quindi dopo il consumo del potere decisorio, è nulla e va cassata senza rinvio quando sia già decorso il termine perentorio per provvedere.
  • La cassazione della convalida del trattenimento travolge anche la successiva proroga, perché quest'ultima presuppone la validità del trattenimento originario.
  • Nei procedimenti relativi al trattenimento dello straniero, la valutazione dei legami familiari, della durata del soggiorno in Italia e delle eventuali condizioni di inespellibilità è rilevante ai fini del controllo sulla legittimità dell'espulsione e non può essere ignorata dal giudice.
  • In presenza di patrocinio a spese dello Stato e di soccombenza di un'amministrazione statale, la liquidazione del compenso e delle spese del difensore segue la disciplina speciale del d.P.R. n. 115/2002, senza la ordinaria regolazione delle spese in favore o contro lo Stato nel giudizio di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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