Cassazione Penale, Sentenza n. 14214/2023 del 04/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Conflitto di competenza riguardante la domanda di ammissione al passivo di un credito di lavoro (dicembre 2009 - ottobre 2015) avanzata da Francesco Ferri, il quale chiedeva il riconoscimento della qualifica di "quadro A (preposto)" e dei relativi crediti nell'ambito del procedimento di prevenzione instaurato a carico di Angelo Capriotti. Il Tribunale del lavoro aveva dichiarato improcedibile la domanda ritenendo applicabili le procedure previste dal d.lgs. n.159/2011; la sezione misure di prevenzione si era a sua volta dichiarata incompetente ritenendo che, trattandosi di una controversia sulla sussistenza e sul quantum del rapporto di lavoro, fosse necessario un accertamento cognitivo non compatibile con la procedura semplificata di ammissione dei crediti in sede di prevenzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato ammissibile il conflitto e ha deciso che la competenza appartiene al Tribunale di Roma, sezione lavoro. Ha motivato che il giudice della prevenzione ha un potere limitato di verifica documentale (artt. 57-59 d.lgs. 159/2011) volto a controllare l'antecedenza documentale del credito e la sua eventuale strumentalità rispetto all'attività illecita, ma non può sostituirsi al giudice civile nel compito di accertare in via cognitiva l'esistenza e l'ammontare di un rapporto di lavoro controverso, attività che appartiene funzionalmente al giudice del lavoro (art. 409 e ss. cod. proc. civ.). Sono richiamate analogie con la giurisprudenza in tema di fallimento e il principio per cui, in assenza di titolo anteriore al sequestro, l'accertamento dello status e del quantum del credito deve essere rimesso al giudice civile. Gli atti sono trasmessi al Tribunale di Roma, sezione lavoro.
Norme richiamate
artt. 52 e ss.; artt. 57, 58, 59; art. 58, comma 2, lett. c
Regime delle misure di prevenzione patrimoniali: il giudice della prevenzione esercita un potere di verifica documentale sulle domande di ammissione al passivo basato su documenti giustificativi antecedenti al sequestro; non è attribuito un generale potere cognitivo per accertare ex novo esistenza e ammontare dei crediti controversi.
Disciplina del conflitto di competenza tra giudici: se il giudice che riceve gli atti si ritiene incompetente deve trasmetterli alla Corte di cassazione per la decisione del conflitto.
art. 409 e ss. cod. proc. civ.
Individuano la competenza funzionale del giudice del lavoro per l'accertamento delle controversie relative al rapporto di lavoro, allo status del lavoratore e alle questioni connesse allo svolgimento del rapporto, inclusa la determinazione dell'esistenza della prestazione e del relativo credito.
art. 2-ter legge n.575/1965
Indica che i terzi privi di titolo opponibile alla confisca non possono investire il giudice dell'esecuzione per la formazione del titolo; la formazione del titolo compete al giudice civile.
Richiamato per contrasto: nella procedura fallimentare esistono regole diverse che attribuiscono al giudice fallimentare poteri specifici in materia di ammissione dei crediti, a differenza della procedura di prevenzione dove il potere del giudice è più limitato.
Norma richiamata in relazione alla requisitoria del pubblico ministero nelle fasi del procedimento di prevenzione; qui citata come riferimento procedurale alla requisitoria presentata dal Procuratore generale.
Massime di principio
- Se il credito di lavoro non risulta già accertato da documenti o da una decisione anteriore al sequestro, la competenza per l'accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro e del relativo ammontare spetta al giudice del lavoro.
- Il giudice delle misure di prevenzione può soltanto verificare, in sede di ammissione al passivo, l'esistenza di documenti giustificativi antecedenti al sequestro e la strumentalità del credito rispetto all'attività illecita, non potendo svolgere un procedimento cognitivo completo.
- In presenza di una controversia sullo 'status' del lavoratore (qualificazione, subordinazione, potere gerarchico/disciplinare), prevale la competenza del giudice del lavoro anche se il datore è soggetto a procedura patrimoniale o concorsuale.
- Per ottenere ammissione diretta in sede di prevenzione è consigliabile produrre documentazione decisiva che dimostri antecedenza e ammontare del credito; in assenza di tali documenti, il ricorso va promosso davanti al Tribunale del lavoro.
- Se entrambi i giudici coinvolti si dichiarano incompetenti si forma conflitto che deve essere deciso dalla Corte di Cassazione; il giudice che riceve gli atti deve trasmetterli secondo l'art. 28 cod. proc. pen.
- Le soluzioni adottate in materia di misure di prevenzione sono distinte da quelle fallimentari: verificare sempre quale normativa e quale procedimento siano applicabili al caso concreto per individuare correttamente la competenza.
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