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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14204/2023 del 04/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Schiavello impugnava la sentenza di condanna per violazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno (art. 75 d.lgs. n. 159/2011), contestando che il reato non potesse ritenersi integrato da una singola trasgressione delle prescrizioni (ossia invocando che fosse necessario il requisito dell'abitualità) e lamentando inoltre l'assenza di pronuncia sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), atteso che il comportamento di allontanarsi da casa sarebbe stato determinato dall'urgenza di aiutare la sorella vittima di incidente stradale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che fosse infondato: la difesa aveva confuso una diversa prescrizione (il divieto di associarsi abitualmente) con la violazione dell'obbligo di soggiorno, per la quale è sufficiente anche una sola trasgressione; inoltre la giurisprudenza afferma che per questo reato è sufficiente il dolo generico (consapevolezza dell'obbligo e volontà di non osservarlo). Sul secondo motivo la Corte ha rilevato l'inammissibilità per carenza di tempestiva deduzione, essendo la questione della causa di non punibilità sollevata per la prima volta in Cassazione e non oggetto né dell'udienza davanti al GUP né dei motivi di appello. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare Euro 3.000 alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011

    Il reato consistente nella violazione delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno può realizzarsi anche con una singola violazione; non è richiesto il requisito dell'abitualità.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto deve essere adeguatamente dedotta e motivata nei gradi processuali opportuni; se sollevata per la prima volta in Cassazione, è inammissibile.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma a favore della cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 21284 del 19/7/2017 (Confortino, Rv. 270262)

    Per l'integrazione del delitto di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale è sufficiente il dolo generico: la consapevolezza degli obblighi e la volontà cosciente di non adempiere.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 183 del 13/6/2000

    Richiamata in relazione ai criteri per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie a fronte di un ricorso inammissibile e alla valutazione dell'eventuale assenza di profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • La violazione delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno può essere integrata anche da una singola trasgressione; non è necessario dimostrare l'abitualità.
  • Il dolo richiesto per tale reato è il dolo generico: è sufficiente la consapevolezza degli obblighi e la volontà di non osservarli, indipendentemente dalle finalità che abbiano ispirato la condotta.
  • Le istanze o le cause di non punibilità (es. art. 131-bis) devono essere sollevate e argomentate nei gradi di merito; se formulate per la prima volta in Cassazione sono, di regola, inammissibili.
  • In Cassazione non possono essere dedotte per la prima volta questioni essenziali già suscettibili di valutazione nei precedenti gradi, salvo eccezioni molto limitate; la mancata tempestività comporta l'inammissibilità del motivo.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versamento alla cassa delle ammende, a meno che non si dimostri l'assenza di profili colposi nella determinazione dell'inammissibilità.

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