Cassazione Penale, Sentenza n. 14208/2023 del 04/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione (art. 297, comma 3 c.p.p.): il ricorrente deduceva che la seconda ordinanza di custodia cautelare (9 aprile 2022), relativa alla partecipazione al clan "Moccia" per fatti fino al 2019, dovesse vedere retrodata la decorrenza della custodia alla data della prima ordinanza eseguita il 20 novembre 2018 (provento di ordinanza del 2 novembre 2018), in quanto i fatti erano collegati e desumibili dagli atti precedenti (cd. "contestazione a catena"). Si contestava che il Tribunale del riesame non avesse adeguatamente motivato l'esclusione della retrodatazione e non avesse esaminato compiutamente gli elementi ritenuti dall'avvocato difensore desumibili alla data della prima ordinanza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti indicati e ha accolto la censura, disponendo l'annullamento con rinvio al Tribunale di Napoli in funzione di riesame affinché rivaluti, con piena autonomia e secondo i criteri giurisprudenziali richiamati, l'originaria richiesta di riesame senza dar corso all'ostacolo derivante dal giudicato intervenuto sulla prima ordinanza. La Corte ha richiamato i principi sulla nozione di "desumibilità dagli atti", la distinzione tra tipi di connessione (qualificata, rinvio a giudizio intervenuto, assenza di connessione) e l'effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2011. La decisione impone nuovo esame ma non determina la liberazione immediata: è disposta la trasmissione della pronuncia al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma I-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma applicata dal Tribunale in funzione di riesame per la conferma dell'ordinanza di custodia; la Corte ne rileva l'uso contestuale ma si concentra sui profili di retrodatazione disciplinati da art. 297 c.p.p.
art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
Norma centrale della controversia: disciplina la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare in presenza di contestazioni a catena. La Corte ricorda la sua interpretazione alla luce della giurisprudenza e della pronuncia della Consulta (n. 233/2011) e stabilisce i criteri per l'applicabilità (connessione qualificata; desumibilità dagli atti; momento del rinvio a giudizio).
art. 416-bis c.p.
Norma sostanziale sulla associazione mafiosa: i fatti contestati riguardavano l'operatività di un clan (Moccia) e sono stati valutati come rilevanti ai fini della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari.
art. 416-bis.1 c.p.
Richiamata come circostanza aggravante relativa all'agevolazione del clan; utilizzata per contestare l'esistenza e il disvalore delle condotte oggetto delle indagini.
art. 12, lett. b) e c) cod. proc. pen.
Richiamato per definire la connessione tra procedimenti e per valutare l'eventuale applicazione della retrodatazione in caso di reati connessi. La Corte ricorda le diverse regole a seconda della tipologia di connessione.
art. 94, comma I-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale che obbliga la cancelleria a trasmettere copia della pronuncia al direttore dell'istituto penitenziario; prevista dall'ordinanza di cassazione, senza effetto immediato di liberazione.
Corte Costituzionale, sent. n. 233/2011
Dichiarata l'illegittimità costituzionale di parte della disciplina di art. 297 c.p.p. nella parte in cui non consentiva la retrodatazione quando per i fatti della prima ordinanza fosse intervenuto giudicato; la Corte di Cassazione applica tale principio nel riesame degli effetti temporali della custodia.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U. e altre pronunce richiamate)
La Corte richiama orientamenti consolidati (es. distinzioni operative della Sezioni Unite) secondo cui la retrodatazione opera automaticamente per connessione qualificata, mentre in altri casi richiede che gli elementi fossero desumibili dagli atti al momento opportuno (anche al momento del rinvio a giudizio se intervenuto). Inoltre è sottolineato che la verifica della desumibilità è apprezzamento di merito riservato al giudice di merito, che deve motivare compiutamente.
Massime di principio
- La retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare (cd. contestazione a catena) si applica automaticamente quando le ordinanze riguardano fatti legati da connessione qualificata (concorso formale, continuazione, nesso teleologico) emesse nello stesso procedimento.
- Se per i fatti della prima ordinanza è intervenuto il rinvio a giudizio, la retrodatazione opera solo se gli elementi relativi ai fatti oggetto della successiva ordinanza erano desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio.
- La nozione di "desumibilità dagli atti" richiede la presenza di indizi univoci e idonei a fondare una convincente prognosi di responsabilità: non basta la mera conoscibilità storica dei fatti, ma un compendio documentale o dichiarativo che consentisse al PM un'apprezzabile valutazione probatoria.
- La sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2011 ha ampliato la tutela impugnatoria consentendo, in determinate ipotesi, la retrodatazione anche quando per i fatti della prima ordinanza sia intervenuto giudicato, imponendo di superare preclusioni ingiustificate.
- La valutazione sulla desumibilità degli elementi è, di regola, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione; tuttavia, se il giudice di merito non ha esaminato specifiche deduzioni della difesa (es. elementi indicati come conosciuti anteriormente), la Cassazione può disporre il rinvio per nuovo esame.
- L'accoglimento del ricorso per questioni di retrodatazione non comporta automaticamente l'immediata liberazione dell'interessato: la Corte può disporre il rinvio per nuovo esame e l'adempimento di comunicazioni procedurali (es. trasmissione al direttore dell'istituto penitenziario).
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