Cassazione Penale, Sentenza n. 14210/2023 del 04/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano il decreto che ha confermato la confisca di beni nella disponibilità di Giuseppe Di Girolamo (pericolosità qualificata per appartenenza ad associazione camorristica, omicidio, tentata estorsione aggravata) e la confisca di immobili intestati al figlio Carmine. Denunciano violazione di legge (in particolare art. 24 d.lgs. n. 159/2011) e difetto di motivazione: contestano la dilatazione temporale della perimetrazione della "pericolosità qualificata" (i beni oggetto di confisca furono acquistati nel 2006, anni dopo la cessazione della pericolosità ritenuta dalla corte) e l'assenza di prove dell'illecita provenienza delle somme; inoltre viene censurata l'omessa valutazione degli esborsi al momento dell'acquisto e si eccepisce la mancanza di procura speciale per il terzo interessato Carmine.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità sulle misure di prevenzione patrimoniali sia limitato alla sola violazione di legge e che il giudice di legittimità non possa sindacare la motivazione salvo che sia totalmente assente o meramente apparente. Il decreto impugnato è stato considerato sufficientemente motivato: la Corte d'appello aveva adeguatamente indicato l'ampio arco temporale di pericolosità qualificata (anni '80-1997), la sproporzione tra redditi dichiarati e patrimonio, l'uso di capitale illecito derivante dalla Sogeas s.r.l. e gli indici che collegano gli acquisti al profitto dell'attività illecita. È stato inoltre rilevato che il difensore non risultava munito di procura speciale per il terzo interessato Carmine, con conseguente inammissibilità della sua impugnazione. Sono state condannate le parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice antimafia), art. 4, lett. a)
art. 4 lett. a) d. lgs. n. 159 del 2011
La norma relativa alla pericolosità qualificata è stata ritenuta applicabile: la Corte ha confermato che la pericolosità derivante dall'appartenenza ad associazione mafiosa può giustificare la confisca patrimoniale
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 24
art. 24 d. Igs. n. 159 del 2011
Richiamata dai ricorrenti come parametro di censura; la Corte ha precisato che l'art. 24 e il sistema normativo limitano il controllo della Cassazione sulle misure di prevenzione alla sola violazione di legge (non sindacato pieno di merito)
codice penale, art. 416-bis
Le condanne per associazione camorristica (art. 416-bis) sono state utilizzate come elemento probatorio della pericolosità qualificata; il giudizio di prevenzione può valorizzare elementi autonomi rispetto al processo penale
legge n. 203 del 1991, art. 7 (aggravante estorsione)
art. 7 legge n. 203 del 1991
Il reato di tentata estorsione aggravata è considerato nel quadro delle condotte illecite che comprovano la capacità di produrre provvista illecita
codice di procedura penale, art. 100
Applicato per affermare l'inammissibilità del ricorso del terzo interessato se proposto dal difensore privo di procura speciale
codice di procedura penale, art. 616
Consentita la condanna alle spese e al pagamento di una somma equa per colpa nella proposizione del ricorso inammissibile
leggi storiche sulla prevenzione (legge n. 1423/1956 e legge n. 575/1965)
art. 4, comma 11, legge n. 1423 del 1956; art. 3-ter, comma 2, legge n. 575 del 1965
Richiamate a supporto del principio che il controllo di legittimità sulle misure di prevenzione è ristretto e che la materia è stata disciplinata storicamente anche con norme precedenti al Codice antimafia
Massime di principio
- In materia di misure di prevenzione patrimoniali il sindacato della Cassazione è limitato alla verifica della violazione di legge; non è un sindacato di merito sulla motivazione se non quando questa sia del tutto assente o meramente apparente
- La confisca di prevenzione può riguardare beni acquistati anche dopo la cessazione formale della pericolosità, se esistono indici concreti che collegano tali acquisizioni a provviste illecite formatesi durante il periodo di attività delittuosa
- Il giudizio di prevenzione è autonomo rispetto al giudizio penale: può valorizzare elementi diversi o più ampi rispetto a quelli accertati in sede di cognizione per accertare la pericolosità qualificata
- La sproporzione tra redditi leciti denunciati e il patrimonio, unitamente ad indizi concreti di reimpiego di capitali illeciti, può legittimare la confisca anche in assenza di prova diretta dell'illecita provenienza di ogni singolo bene
- Il difensore che impugna provvedimenti in materia di prevenzione deve essere munito di procura speciale del soggetto interessato; l'assenza di tale procura comporta l'inammissibilità del ricorso del terzo
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