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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27920/2022 del 23/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio e ha rinviato la causa alla medesima CTR, in diversa composizione, affinché rivaluti l'appello della contribuente applicando i principi di diritto indicati in tema di operazioni soggettivamente inesistenti, prova presuntiva e reverse charge, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di PVC della Guardia di Finanza, l'Amministrazione finanziaria notificò a una società un avviso di accertamento per l'anno 2007, recuperando a tassazione costi ritenuti relativi a operazioni soggettivamente inesistenti ai fini Ires e Irap e negando la detrazione di Iva su tali operazioni. La CTP accolse parzialmente il ricorso della società, confermando però l'indetraibilità dell'Iva; la CTR del Lazio accolse l'appello della contribuente ritenendo che gli elementi prodotti escludessero il suo coinvolgimento nella frode. L'Agenzia ricorse per cassazione con due motivi: con il primo dedusse violazione delle norme sull'Iva, delle regole sulle presunzioni e dell'onere della prova, sostenendo che la CTR avesse errato nel governo degli indizi e nel ritenere insussistenti i presupposti dell'indetraibilità in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti; con il secondo dedusse violazione delle norme sul reverse charge, censurando l'affermazione secondo cui in tale regime sarebbero in radice escluse frodi e partecipazione consapevole del cessionario. La Corte ha ritenuto fondati i motivi: ha osservato che la CTR aveva valorizzato elementi idonei semmai a provare la realtà materiale delle operazioni, mentre in tema di operazioni soggettivamente inesistenti occorre verificare la corrispondenza tra soggetto fatturato e soggetto effettivo, nonché la consapevolezza o colpa del cessionario secondo la diligenza dell'operatore professionale; ha inoltre chiarito che il reverse charge non esclude di per sé il coinvolgimento in una frode né il diniego della detrazione quando il cessionario indichi consapevolmente un fornitore fittizio o non dimostri la qualità di soggetto passivo del vero fornitore. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione per nuovo esame e regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione

    è il vizio denunciato per censurare l'erronea applicazione delle norme sostanziali e delle regole probatorie da parte del giudice d'appello

  • art. 19, comma 1, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    norma richiamata come parametro del diritto alla detrazione Iva, negabile nei casi di operazioni soggettivamente inesistenti secondo i presupposti accertati

  • art. 54, comma 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    norma richiamata nel quadro della disciplina dell'accertamento Iva e della verifica della detraibilità

  • art. 74, comma 8, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    regola del reverse charge nei rapporti relativi ai rottami ferrosi, nella quale la fattura è emessa senza addebito d'imposta e con specifica indicazione del regime applicato

  • art. 21, comma 7, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    richiamato per la disciplina formale della fattura emessa nel regime Iva applicabile

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell'onere della prova: all'Amministrazione provare, anche per presunzioni, la consapevolezza della frode o l'aliunde conoscibile inesistenza del fornitore; al contribuente la prova contraria della diligenza massima esigibile

  • art. 2727 c.c.

    richiamato quale norma sulle presunzioni semplici, da valutare unitamente agli altri indizi in modo complessivo

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per il corretto governo delle prove indiziarie, che impone una valutazione globale, non atomistica, degli elementi presuntivi

Massime di principio

  • In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve provare, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza professionale, della sostanziale inesistenza del contraente o del suo inserimento in una frode Iva.
  • Quando l'Ufficio assolve il proprio onere probatorio, spetta al contribuente dimostrare di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto alle circostanze concrete.
  • La prova presuntiva deve essere apprezzata dal giudice di merito in modo globale e non atomistico: i singoli indizi vanno considerati nel loro complesso, poiché solo la loro valutazione sintetica consente di verificare se raggiungano la gravità, precisione e concordanza richieste dalla legge.
  • Nel processo tributario la prova indiziaria può essere sufficiente a fondare la pretesa fiscale, ma il giudice non può attribuire rilevanza decisiva a elementi che dimostrino soltanto la realtà materiale dell'operazione quando la contestazione riguarda, invece, l'identità soggettiva dei partecipanti.
  • Nel regime di reverse charge il diritto alla detrazione non è riconoscibile se il cessionario indica consapevolmente un fornitore fittizio nella fattura o se non sono forniti dati idonei a verificare che il vero fornitore sia un soggetto passivo Iva; il meccanismo dell'inversione contabile non esclude in radice la possibilità di frodi soggettive.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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