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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07799/2025 del 24/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il caso nasce dal controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973 su dichiarazioni Modello 730/2015 relative all’anno d’imposta 2014, presentate da contribuenti assistiti da un CAAF. Un professionista abilitato aveva apposto il visto di conformità sui documenti allegati; l’Agenzia delle entrate ritenne infedele il visto e iscrisse a ruolo a suo carico IRPEF, sanzione e interessi che sarebbero stati richiesti ai contribuenti. La cartella di pagamento fu impugnata dinanzi al giudice tributario. In appello l’Agenzia delle entrate sosteneva che non operasse il favor rei ex art. 3 d.lgs. n. 472/1997 rispetto alla disciplina previgente dell’art. 39 d.lgs. n. 241/1997; il resistente, con ricorso incidentale, deduceva invece l’incompetenza dell’ufficio che aveva formato il ruolo, sostenendo che la competenza spettasse alla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate competente per il domicilio fiscale del trasgressore, cioè del professionista, e non alla direzione provinciale competente per il domicilio del contribuente assistito. La Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo del ricorso incidentale, assorbendo il ricorso principale e il secondo motivo incidentale.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale, ha dichiarato assorbiti il ricorso principale dell’Agenzia delle entrate e il secondo motivo del ricorso incidentale, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso introduttivo del professionista. La ragione decisiva è stata l’incompetenza funzionale e territoriale della direzione provinciale che aveva proceduto all’iscrizione a ruolo e alla formazione della cartella, competenza che la Corte ha ritenuto spettare invece alla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate del domicilio fiscale del trasgressore. Le spese dei gradi di merito e di legittimità sono state compensate per la novità della questione e la formazione recente dell’orientamento giurisprudenziale.

Norme richiamate

  • art. 36-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Norma richiamata quale base del controllo formale sulle dichiarazioni dei contribuenti assistiti.

  • art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241

    Nella formulazione previgente prevedeva, per il visto infedele, il pagamento di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente; la Corte ne valorizza anche la funzione punitiva.

  • art. 39, comma 2, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241

    Attribuisce alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore la contestazione delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni, con competenza ritenuta inderogabile anche per l'iscrizione a ruolo delle somme dovute.

  • art. 13, d.m. 31 maggio 1999, n. 164

    Richiamato per individuare la fattispecie del visto di conformità relativo alle dichiarazioni presentate tramite CAAF.

  • art. 3 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Invocato dall'Agenzia delle entrate in tema di favor rei; la Corte non vi fonda la decisione, che viene risolta sulla questione di competenza dell'ufficio.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma processuale richiamata nei motivi di ricorso per denunciare violazione di legge.

  • art. 39 d.lgs. 241/1997

    Disposizione centrale nella controversia, interpretata in senso da attribuire la competenza alla direzione regionale del domicilio fiscale del trasgressore e non all'ufficio locale del contribuente assistito.

Massime di principio

  • Quando una disposizione tributaria attribuisce a un ufficio specifico una competenza funzionale e territoriale in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, tale competenza non è derogabile; l'atto compiuto da un ufficio diverso è illegittimo.
  • Le violazioni commesse dal professionista che appone un visto di conformità infedele su dichiarazioni presentate tramite CAAF possono essere sanzionate secondo la disciplina speciale dell'art. 39 d.lgs. n. 241/1997, la quale ha anche una funzione punitiva.
  • L'eventuale questione sulla misura della pretesa o sull'applicazione del favor rei può restare assorbita se l'atto presupposto risulta già invalido per incompetenza dell'organo che ha proceduto all'iscrizione a ruolo.
  • In presenza di un vizio originario dell'iscrizione a ruolo, la cartella di pagamento che ne deriva è a sua volta travolta, consentendo alla Corte di cassare la sentenza e decidere nel merito senza rinvio quando non occorrano ulteriori accertamenti in fatto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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