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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12513/2025 del 11/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato dinanzi al giudice tributario la cartella di pagamento e il ruolo in essa contenuto, emessi in esecuzione di una precedente pronuncia della CTR di Salerno. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, la società ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dal d.l. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5-ter, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto non impugnato l'avviso di accertamento. La Corte rileva però che il motivo si limita a una generica esposizione delle norme sulla notificazione delle cartelle, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull'assenza di decadenza perché la pretesa derivava da una sentenza e sui rilievi circa la riferibilità delle censure a documenti non prodotti e diversi da quelli oggetto del processo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo di ricorso inammissibile perché non specificamente diretto contro la ratio decidendi della sentenza impugnata, ossia non contesta la duplice argomentazione della CTR circa l'assenza di decadenza e l'irrilevanza delle censure riferite a documenti non prodotti. Pur qualificando inammissibile il singolo motivo, il Collegio conclude per il rigetto del ricorso nel suo complesso. La società ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il motivo deve aggredire in modo specifico la ratio decidendi della sentenza impugnata: una censura che si limiti a richiamare in astratto norme o a prospettare questioni non decisive rispetto alla motivazione adottata integra un 'non motivo' ed è inammissibile.
  • L'errore denunciato deve essere concretamente individuato e rappresentato nel motivo di ricorso; non è sufficiente una critica generica o svincolata dalle ragioni poste a base della decisione di merito.
  • La censura che si riferisca a fatti, atti o documenti diversi da quelli considerati dal giudice di merito non è idonea a scalfire la decisione e determina l'inammissibilità del motivo.
  • Quando il giudice di merito fonda la decisione su una pluralità di rationes decidendi autonome, il ricorrente deve contestarle tutte o comunque quelle da sole sufficienti a sorreggere il decisum.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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