Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27048/2021 del 06/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione per imposta di registro proporzionale emesso dall'Amministrazione finanziaria in relazione a una sequenza di operazioni: costituzione di una società immobiliare, apporto di un immobile e di somme da parte di due società, successiva cessione della partecipazione da una società all'altra. L'Agenzia ha ritenuto che la sequenza fosse in realtà strumentale a realizzare una cessione di ramo d'azienda, celata dietro la costituzione di una società rimasta inattiva. La CTP aveva accolto il ricorso dei contribuenti; la CTR aveva poi respinto l'appello dell'Agenzia. Nel ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. per non aver esaminato integralmente la domanda relativa al contenuto effettivo dei due atti funzionalmente collegati; 2) nullità della sentenza e motivazione apparente ex art. 132 c.p.c. per avere la CTR valorizzato l'attività svolta dalla società immobiliare e trascurato le difese sull'assenza di valide ragioni economiche e sull'intento elusivo; 3) violazione dell'art. 20 d.P.R. 131/1986, sostenendo che la norma consentirebbe di guardare alla causa reale e agli effetti giuridici complessivi degli atti, prescindendo dalla forma e dalla mancanza di una fattispecie di abuso del diritto.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, alla luce del testo vigente dell'art. 20 d.P.R. 131/1986 come modificato dalla L. 205/2017 e dalla L. 145/2018, l'interpretazione degli atti ai fini dell'imposta di registro deve avvenire sulla base del solo contenuto dell'atto presentato, senza fare riferimento ad atti collegati o elementi extratestuali. Ha richiamato la giurisprudenza costituzionale che ha escluso profili di illegittimità delle modifiche normative. Ha quindi confermato il dispositivo di rigetto della sentenza impugnata, pur correggendone la motivazione ai sensi dell'art. 384 c.p.c. Quanto alle spese, le ha compensate integralmente per l'evoluzione normativa e giurisprudenziale intervenuta.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Norma invocata per denunciare nullità della sentenza per omessa pronuncia e motivazione apparente.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro del dovere del giudice di pronunciare su tutta la domanda.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato ai fini della censura di motivazione apparente e nullità della sentenza.

  • art. 20 d.P.R. 131/1986

    Per l'imposta di registro, l'interpretazione deve avvenire in base al contenuto dell'atto presentato, senza riferimento ad atti collegati o elementi extratestuali; l'Amministrazione non può travalicare lo schema negoziale tipico in cui l'atto è inquadrabile.

  • art. 1, comma 87, L. 205/2017

    "Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro..."

    Ha modificato l'art. 20 precisando che l'interpretazione si fonda solo sull'atto presentato e sui suoi elementi testuali, prescindendo da atti collegati ed elementi extratestuali, salvo gli articoli successivi.

  • art. 1, comma 1084, L. 145/2018

    È stata richiamata come disposizione di interpretazione autentica dell'art. 20, comma 1, del d.P.R. 131/1986.

  • art. 384 c.p.c.

    Usato per correggere la motivazione della sentenza impugnata, mantenendone fermo il dispositivo.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato nella giurisprudenza costituzionale menzionata, ma le questioni di legittimità sono state ritenute non fondate.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato nella giurisprudenza costituzionale menzionata, ma le questioni di legittimità sono state ritenute non fondate.

Massime di principio

  • In materia di imposta di registro, l'art. 20 del d.P.R. 131/1986 va applicato guardando al solo contenuto dell'atto presentato alla registrazione, senza valorizzare atti collegati o elementi extratestuali, salvo diverse previsioni normative.
  • L'Amministrazione finanziaria non può, attraverso l'art. 20, superare lo schema negoziale tipico dell'atto registrato per ricondurre l'operazione a un diverso assetto economico-giuridico fondato su una valutazione complessiva di più atti.
  • Le modifiche dell'art. 20 operate dalla L. 205/2017 e la successiva legge interpretativa del 2018 impongono una lettura testuale della norma, e tale assetto è stato ritenuto conforme agli artt. 3 e 53 Cost.
  • Quando la motivazione della decisione di merito è non corretta ma il dispositivo è conforme a diritto, la Corte di cassazione può correggere la motivazione ai sensi dell'art. 384 c.p.c. mantenendo fermo l'esito del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.