Cassazione Penale, Sentenza n. 30333/2026 del 10/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Il Tribunale di Messina, quale giudice dell'esecuzione, aveva rigettato l'istanza presentata nell'interesse di un condannato volta ad ottenere una dilazione di sei mesi del termine per il pagamento della provvisionale di euro 30.000,00 dovuta alla parte civile, oltre alle spese, quale condizione posta dalla sentenza di appello per la conservazione della sospensione condizionale della pena. La difesa ricorreva per cassazione deducendo violazione di legge e motivazione apparente: sosteneva che il giudice dell'esecuzione non avesse spiegato perché il mantenimento della condizione non potesse essere regolato con modalità diverse, tenuto conto delle difficoltà reddituali documentate e della domanda di indennità di disoccupazione; inoltre, la motivazione impugnata veniva definita incomprensibile e meramente assertiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha osservato che, quando la sospensione condizionale è subordinata all'adempimento di obbligazioni risarcitorie o restitutorie entro un termine, tale termine è elemento essenziale del beneficio e la sua inosservanza può condurre alla revoca in sede esecutiva. Tuttavia, la nozione di inadempimento va letta secondo i criteri civilistici, con possibilità per il soggetto obbligato di provare l'impossibilità assoluta della prestazione non imputabile a lui. Nel caso concreto, il Tribunale si era limitato ad affermare che il termine richiesto non era comunque corrispondente alla dilazione chiesta, senza spiegare le ragioni del rigetto e senza confrontarsi con le allegazioni difensive sulle difficoltà economiche. Per questo l'ordinanza è stata annullata con rinvio al Tribunale di Messina per nuovo giudizio.
Norme richiamate
consente al giudice di subordinare la sospensione condizionale della pena all'adempimento delle obbligazioni restitutorie o risarcitorie nascenti dal reato, fissando un termine per l'adempimento, che costituisce elemento essenziale del beneficio.
prevede la revoca della sospensione condizionale in sede esecutiva quando la condizione apposta al beneficio non viene adempiuta nel termine.
è richiamato per definire l'inadempimento come mancata o inesatta esecuzione della prestazione, salvo prova dell'impossibilità assoluta non imputabile al debitore.
Massime di principio
- Quando la sospensione condizionale della pena è subordinata al pagamento di una somma o all'adempimento di un'obbligazione risarcitoria, il termine fissato dal giudice non ha natura meramente ordinatoria, ma integra una componente essenziale del beneficio.
- In sede esecutiva, la verifica dell'inadempimento della condizione apposta alla sospensione condizionale deve tener conto anche dei criteri civilistici sull'impossibilità della prestazione: il beneficio non può essere revocato se l'obbligato prova un'impossibilità assoluta non imputabile.
- Il giudice dell'esecuzione, quando respinge una richiesta di differimento o modulazione del termine di adempimento, deve fornire una motivazione effettiva e confrontarsi con le allegazioni difensive, specie se supportate da documentazione reddituale o da elementi indicativi di difficoltà economica.
- Una motivazione meramente assertiva o incomprensibile integra vizio censurabile in cassazione e comporta l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
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