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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30696/2026 del 11/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La condanna di merito è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che aveva confermato la condanna di primo grado alla pena, condizionalmente sospesa, di tre mesi di arresto ed euro 500 di ammenda per violazione della normativa sulle armi. I motivi dedotti erano due: violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., e vizio motivazionale per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto che entrambi i motivi fossero non consentiti perché sostanzialmente ripetitivi di censure già esaminate e disattese in appello, osservando che la sentenza impugnata aveva valorizzato la particolare offensività dell'oggetto detenuto, descritto come manganello in ferro, e la sua pronta disponibilità, desunta dal luogo in cui era stato riposto. Quanto alle attenuanti generiche, la motivazione di merito è stata ritenuta immune da manifesta illogicità, fondata sull'assenza di elementi positivi di valutazione, e quindi non sindacabile in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 4 l. n. 110 del 1975

    Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata; il testo non specifica oltre la fattispecie concreta, ma la Corte la richiama come titolo del reato contestato.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto è stata invocata dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito che ne ha escluso l'applicazione in ragione della particolare offensività dell'oggetto e della sua pronta disponibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo cause di esonero.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso che ripropone in cassazione censure già esaminate e confutate dal giudice di appello è inammissibile quando non introduce specifiche ragioni di critica alla motivazione impugnata.
  • La valutazione di particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere esclusa quando il giudice di merito evidenzi elementi di concreta offensività del fatto, come la natura e la pronta disponibilità dell'oggetto o dello strumento illecitamente detenuto.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non manifestamente illogica e basato sull'assenza di elementi positivi di valutazione; il giudice non è tenuto a confutare analiticamente ogni elemento allegato dalle parti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende, in mancanza di cause di esonero.

Come è indicizzato

RamiReati in materia di lavoro
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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