Cassazione Penale, Ordinanza n. 30549/2026 del 11/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la condanna per falsa testimonianza resa nell'ambito di un giudizio possessorio civile. Il ricorso articolava tre censure: la prima contestava la ritenuta rilevanza della dichiarazione mendace, sostenendo che essa non avesse inciso sull'oggetto del procedimento; la seconda invocava l'art. 384, comma 2, c.p. per escludere la punibilità, deducendo un proprio interesse alla deposizione; la terza contestava l'esclusione della particolare tenuità del fatto, nonché la liquidazione equitativa del danno morale in favore della persona offesa/parte civile. La Cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, il secondo reiterativo e infondato perché l'interesse dedotto era solo di mero fatto e non integrava una posizione giuridicamente tutelata che rendesse l'imputato incapace a deporre ai sensi dell'art. 246 c.p.c., il terzo anch'esso infondato perché la particolare tenuità era stata esclusa in ragione dell'intensità del dolo e della reiterazione delle dichiarazioni false, mentre la motivazione sul danno morale era sufficiente in via equitativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non illogica e conforme alla giurisprudenza la valutazione di merito sulla rilevanza della falsa testimonianza resa nel giudizio possessorio, ha escluso che l'interesse dell'imputato fosse un interesse giuridico idoneo a fondare la non punibilità ex art. 384, comma 2, c.p., ha condiviso l'esclusione della particolare tenuità del fatto per l'intensità del dolo e la ripetizione delle false dichiarazioni, e ha ritenuto congrua la liquidazione equitativa del danno morale. Conseguono le statuizioni ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La causa di non punibilità non opera in presenza di un mero interesse di fatto; è necessario un interesse giuridico personale, concreto e attuale che renda la persona incapace a deporre ai sensi dell'art. 246 c.p.c.
È richiamato come parametro per individuare l'interesse giuridico che determina incapacità a deporre; solo tale situazione può incidere sulla punibilità della falsa testimonianza in causa civile.
All'inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni previste dalla norma.
La particolare tenuità del fatto è stata esclusa per l'intensità del dolo e per la reiterazione delle false dichiarazioni, ritenute idonee a incidere sull'esito del giudizio.
Massime di principio
- La falsa testimonianza resa in un processo civile è punibile anche quando il dichiarante abbia un interesse di mero fatto all'esito della causa; l'esimente di cui all'art. 384, comma 2, c.p. richiede invece un interesse giuridico concreto e attuale, tale da integrare incapacità a deporre ai sensi dell'art. 246 c.p.c.
- Per escludere la punibilità della falsa testimonianza non basta allegare un generico coinvolgimento nella controversia: occorre verificare, in concreto, se il soggetto fosse titolare di una legittimazione primaria o secondaria a proporre domanda o a contraddire nel giudizio.
- La particolare tenuità del fatto può essere negata quando la falsità sia reiterata, sorretta da intenso dolo e potenzialmente idonea a incidere sull'esito del processo; la valutazione richiede un apprezzamento complessivo dell'offensività.
- La liquidazione del danno morale può essere effettuata equitativamente con motivazione sintetica, purché siano indicati i fatti materiali considerati e il percorso logico seguito, senza necessità di un calcolo analitico dell'importo.
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