Cassazione Penale, Ordinanza n. 30551/2026 del 11/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che lo aveva condannato per il reato di evasione. I motivi dedotti erano due: con il primo si contestava il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; con il secondo si lamentava il diniego delle circostanze attenuanti generiche, invocando una ulteriore mitigazione della pena. La Corte di cassazione ha rilevato che entrambi i motivi erano generici e sostanzialmente reiterativi delle doglianze già formulate in appello, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva escluso l'art. 131-bis in ragione delle modalità della condotta e della pluripregiudicatezza dell'imputato per delitti analoghi, nonché aveva negato le attenuanti generiche per assenza di elementi positivamente valutabili.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse generico e già disatteso in appello con motivazione completa, che aveva escluso la particolare tenuità del fatto valorizzando le modalità della condotta e i precedenti penali dell'imputato. Ha inoltre giudicato generico anche il secondo motivo, poiché non si confrontava con le ragioni espresse dalla sentenza impugnata sul diniego delle attenuanti generiche, le quali non costituiscono un diritto dell'imputato in assenza di elementi favorevoli. Conseguentemente, ha applicato le pronunce previste dall'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto può essere esclusa in considerazione delle modalità della condotta e della pluripregiudicatezza dell'imputato, specie per delitti di analoga natura.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce previste dalla norma.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre censure già dedotte in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere legittimamente negata ove la condotta presenti modalità non lievi e l'imputato risulti pluripregiudicato per reati analoghi.
- Le circostanze attenuanti generiche non costituiscono un beneficio dovuto di diritto, ma richiedono la presenza di elementi positivamente apprezzabili a favore dell'imputato.
- In sede di legittimità, la doglianza sulla dosimetria della pena o sul diniego delle attenuanti è censurabile solo se si confronta con la motivazione concreta della decisione di merito; altrimenti il motivo è generico.
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