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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30554/2026 del 11/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che aveva confermato la sua condanna per evasione. Dal testo emerge che la difesa ha depositato memoria, ma il ricorso è stato ritenuto generico e sostanzialmente reiterativo di argomenti già esaminati nei gradi di merito. La sentenza impugnata aveva motivato in modo coerente che l'imputato, già beneficiario della sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, non aveva raggiunto il luogo di detenzione domiciliare e si era invece reso responsabile di un furto, circostanza ritenuta comprovata da filmati acquisiti. Il ricorso non si confrontava con questa ratio decisoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità e per mera riproposizione delle stesse doglianze già esaminate e disattese con motivazione ritenuta corretta e coerente dalla sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Norma incriminatrice dell'evasione, richiamata solo come titolo del reato per cui è stata confermata la condanna.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende non va applicata quando manchi la colpa del ricorrente nella causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile per genericità il ricorso per cassazione che si limiti a reiterare censure già esaminate e respinte dal giudice di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Nel giudizio di legittimità il ricorrente deve misurarsi con la ratio decidendi della pronuncia impugnata; la mancata confutazione puntuale delle argomentazioni decisive conduce all'inammissibilità.
  • In tema di evasione, la condotta è integrata quando il soggetto, pur essendo destinatario di una misura detentiva domiciliare sostitutiva, non raggiunge il luogo imposto e si sottrae al vincolo, secondo l'accertamento in fatto del giudice di merito.
  • Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiInutilizzabilità della prova

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