Cassazione Penale, Ordinanza n. 30556/2026 del 11/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibili i ricorsi, ritenendo che le censure siano non consentite in sede di legittimità perché generiche, meramente riproduttive di questioni già vagliate e disattese con argomenti giuridici coerenti nella doppia conforme. Di conseguenza, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., seguono le statuizioni conseguenti all'inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione esamina i ricorsi proposti nell'interesse di due imputati avverso la sentenza della Corte di appello che, in doppia conforme e con rito abbreviato, aveva confermato la condanna per i reati di oltraggio a pubblico ufficiale e rissa. Dal testo emerge che i ricorrenti contestavano, in sostanza, la ricostruzione fattuale e la qualificazione giuridica operate dai giudici di merito, nonché il trattamento sanzionatorio. La Corte rileva però che i motivi erano generici e sostanzialmente riproduttivi di censure già esaminate e disattese. In particolare, i giudici di merito avevano valorizzato le deposizioni di tre testimoni, secondo cui entrambi gli imputati avevano ingiuriato i Carabinieri con espressioni offensive e minacciato gli operatori del 118; avevano inoltre accertato che il fatto si era svolto su strada pubblica, nei pressi del mercato ortofrutticolo di Fasano, luogo aperto al pubblico e affollato, e che la rissa era scoppiata dopo un incidente stradale tra quattro occupanti, venendo sedata con difficoltà dagli operanti. Quanto alla pena, la doglianza è ritenuta del tutto generica perché la sentenza di merito aveva escluso elementi positivi idonei a giustificare riduzioni di pena o benefici, valorizzando invece condotta e personalità degli imputati.
Norme richiamate
Norma incriminatrice richiamata per qualificare il fatto come oltraggio a pubblico ufficiale; la Corte conferma la qualificazione operata nei giudizi di merito.
Norma incriminatrice richiamata per la contestazione del reato di rissa; la Corte ritiene corretta la qualificazione giuridica dei fatti.
In caso di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni previste dalla disposizione.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono consentite doglianze generiche o meramente reiterative di questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione congrua e coerente.
- In presenza di doppia conforme, la censura che si limiti a contestare la ricostruzione fattuale senza confrontarsi specificamente con l'apparato argomentativo della sentenza è inammissibile.
- La qualificazione del fatto come oltraggio a pubblico ufficiale e rissa può reggere quando la prova testimoniale descriva offese rivolte a pubblici ufficiali, minacce agli operatori intervenuti e una colluttazione avvenuta in luogo pubblico o aperto al pubblico.
- La doglianza sul trattamento sanzionatorio deve confrontarsi in modo puntuale con le ragioni poste a base della pena; se la sentenza di merito esclude elementi positivi per attenuazioni o benefici e valorizza la gravità della condotta e la personalità degli imputati, la censura meramente assertiva è inammissibile.
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