Cassazione Penale, Ordinanza n. 30552/2026 del 11/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che lo aveva condannato per evasione. Dal testo emerge che i motivi erano due: il primo mirava a ottenere l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo implicitamente che la condotta fosse di minima offensività; il secondo contestava il mancato riconoscimento di una più favorevole valutazione del trattamento sanzionatorio, sia sotto il profilo della recidiva sia sotto quello delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi generici e sostanzialmente reiterativi di censure già svolte in appello, senza confronto effettivo con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato i precedenti penali dell'imputato, la sua pluripregiudizialità e il fatto che l'evasione dimostrasse indifferenza rispetto alle condanne precedenti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il primo motivo era generico e meramente riproduttivo di quanto già dedotto in appello, mentre il giudice di merito aveva escluso l'art. 131-bis c.p. con motivazione completa, valorizzando sia le modalità dell'accertamento del fatto sia la pluralità dei precedenti dell'imputato. Anche il secondo motivo è stato ritenuto generico perché non si confrontava con la motivazione sul punto della recidiva, fondata sui numerosi precedenti penali, né con l'esclusione delle attenuanti generiche, non essendo queste un diritto automatico in assenza di elementi positivamente valutabili. Conseguentemente, è stata pronunciata l'inammissibilità con le statuizioni ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto è stata esclusa in ragione della pluripregiudizialità dell'imputato e della valutazione complessiva della condotta; la censura sul punto è stata ritenuta generica perché non si confrontava con tale motivazione.
art. 616 c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenti pronunce previste dalla norma.
art. 61 c.p. (recidiva)
La recidiva è stata motivata alla luce dei numerosi precedenti penali e dell'evasione come indice di assoluta indifferenza alle precedenti condanne.
circostanze attenuanti generiche
È stato ribadito che non costituiscono un diritto dell'imputato in assenza di elementi positivamente valutabili.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già formulate in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la valutazione complessiva della condotta e dei precedenti dell'imputato ne dimostrino la non occasionalità o una significativa capacità offensiva/resistente alla norma.
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche non è automatico, ma richiede elementi positivamente valutabili; in mancanza, il giudice può motivatamente negarle.
- La recidiva può essere valorizzata in presenza di numerosi precedenti penali, specie quando il nuovo reato evidenzi indifferenza dell'imputato verso precedenti condanne.
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