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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16228/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (preponente)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di agenzia intercorso per molti anni tra le parti. L'agente chiedeva il pagamento di differenze provvigionali, sostenendo che nell'imponibile su cui calcolare le provvigioni dovessero essere inclusi anche contributi promozionali e premi di fine anno indicati in fattura, oltre all'indennità sostitutiva del preavviso e a una maggiore indennità di cessazione del rapporto ai sensi dell'art. 1751 c.c. La Corte d'appello, in riforma del primo grado, aveva escluso sia il diritto alle maggiori provvigioni sia l'uso aziendale invocato dall'agente, ritenendo che il contratto del 2009 escludesse dal fatturato rilevante gli sconti promozionali; aveva inoltre negato la spettanza della massima indennità ex art. 1751 c.c. per difetto di prova dei presupposti e degli elementi ulteriori necessari alla quantificazione massima. Con il ricorso per cassazione l'agente deduceva: 1) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., per non avere la Corte considerato documenti e testimonianze che dimostrerebbero la prassi di includere i contributi promozionali e premi di fine anno nel calcolo provvigionale; 2) violazione dell'art. 1340 c.c., per avere negato che tale prassi integrasse un uso aziendale; 3) violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo di avere provato i requisiti per la massima indennità di cessazione ex art. 1751 c.c. e che spettasse alla società dimostrare l'insufficienza del maggiore importo richiesto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i primi due motivi relativi alle differenze provvigionali: il primo perché, in presenza di doppia conforme, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non era deducibile senza indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito; il secondo perché mirava sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio, preclusa in sede di legittimità. Ha poi respinto il terzo motivo, ritenendo corretta la regola applicata dalla Corte territoriale secondo cui la prova del diritto alla massima indennità ex art. 1751 c.c. incombe sull'agente, il quale deve allegare e dimostrare non solo i presupposti costitutivi dell'indennità ma anche gli elementi ulteriori utili a giustificare l'importo massimo; nel caso concreto, l'agente non aveva indicato circostanze idonee a dimostrare che l'indennità già corrisposta secondo AEC fosse, in concreto, deteriore rispetto a quella legale, né aveva provato il requisito dei sostanziali vantaggi ancora percepiti dalla mandante dopo la cessazione del rapporto. È stata quindi confermata la soccombenza dell'agente, con condanna alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile in cassazione contro sentenza d'appello resa in doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In caso di doppia conforme, il vizio di motivazione di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. non è deducibile, salvo che le basi fattuali delle decisioni di primo e secondo grado siano diverse.

  • art. 1340 c.c.

    La deduzione della violazione non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del compendio istruttorio e della ricorrenza di un uso aziendale, attività riservata al giudice di merito.

  • art. 1346 c.c.

    È valida la clausola contrattuale il cui oggetto sia determinabile mediante criteri concordati tra le parti, anche quando essa rinvii a elementi e modalità prestabiliti per distinguere le voci rilevanti ai fini del calcolo delle provvigioni.

  • art. 1751 c.c.

    L'indennità di cessazione del rapporto di agenzia spetta solo se l'agente prova i presupposti costitutivi previsti dalla norma; per ottenere la misura massima occorre inoltre allegare e dimostrare elementi ulteriori idonei a personalizzare il quantum. Non basta l'assenza di colpa nell'interruzione del rapporto.

  • art. 2697 c.c.

    La prova della spettanza dell'indennità e dei relativi elementi costitutivi grava sull'agente, salvi i temperamenti legati alla vicinanza delle fonti di prova per i fatti dimostrabili solo dal preponente.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile contro una sentenza di appello che confermi integralmente la decisione di primo grado, se il ricorrente non evidenzia specificamente la diversità delle basi fattuali delle due pronunce.
  • Non è consentito in cassazione ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una ricostruzione alternativa dei fatti sotto l'apparente deduzione di violazione di legge.
  • L'uso aziendale, per essere rilevante, richiede la prova di una pratica costante e generalizzata; la mera prospettazione di una diversa prassi contabile non basta se il giudice di merito ha escluso, con apprezzamento di fatto, la ricorrenza dei requisiti.
  • La clausola contrattuale che disciplina il calcolo delle provvigioni è valida quando consente di individuare con sufficiente determinabilità le voci da includere o escludere dall'imponibile.
  • L'indennità di cessazione del rapporto di agenzia ex art. 1751 c.c. richiede la prova dei relativi presupposti costitutivi da parte dell'agente; per conseguire la misura massima occorre anche allegare e dimostrare elementi ulteriori idonei a giustificare un incremento del quantum oltre il minimo o rispetto a importi già corrisposti secondo discipline collettive.
  • La sola allegazione di un incremento del fatturato non è sufficiente a fondare la liquidazione massima dell'indennità, se non risulta anche la persistenza di sostanziali vantaggi in capo al preponente dopo la cessazione del rapporto.

Come è indicizzato

MaterieAgenziaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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