Cassazione Civile, Ordinanza n. 12363/2023 del 09/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una società creditrice chirografaria, rimasta insoddisfatta per l'incapienza dell'attivo di una procedura fallimentare, aveva chiesto l'equa riparazione per la non ragionevole durata del procedimento concorsuale. La corte di merito aveva inizialmente liquidato un indennizzo e poi, in sede collegiale, lo aveva ridotto tenendo conto della complessità della procedura e del limite legale dell'indennizzo rispetto al credito azionato. Il Ministero della giustizia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto la violazione della disciplina sull'equa riparazione sostenendo che il danno non patrimoniale non potesse essere riconosciuto al creditore chirografario, il quale sin dall'inizio avrebbe saputo di non poter recuperare nulla e quindi non avrebbe subito alcun patema indennizzabile; con il secondo ha denunciato l'omesso esame di un fatto decisivo, cioè l'impossibilità di soddisfare il credito insinuato, deducendo che tale circostanza risultasse anche dalla relazione del curatore.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il complesso delle censure e, richiamando il proprio precedente orientamento, ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c. Ha osservato che l'assunto della consapevolezza certa dell'inutile esito della procedura era una deduzione apodittica, contraddetta dalla complessità del fallimento e dai tentativi di liquidazione dei beni; inoltre, la posizione del creditore ammesso al passivo e rimasto insoddisfatto non è assimilabile a quella di chi agisca con pretese originariamente o sopravvenutamente infondate. La controparte è rimasta intimata, sicché non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese.
Norme richiamate
art. 6 CEDU
richiamato quale parametro convenzionale del diritto alla ragionevole durata del processo e alla equa riparazione
art. 111 Cost.
richiamato quale fondamento costituzionale della ragionevole durata del processo
art. 1-bis, comma 2, L. n. 89/2001
richiamato nel quadro della disciplina dell'equa riparazione
richiamato per la quantificazione dell'indennizzo da irragionevole durata
art. 2, comma 2-quinquies, lett. a), L. n. 89/2001
ritenuto non applicabile in senso ostativo al creditore insinuato al passivo e rimasto insoddisfatto, perché la sua posizione non è equiparabile a quella di chi coltivi domande o difese consapevolmente infondate
la Corte richiama il filtro di inammissibilità quando il ricorso non si confronta con un orientamento di legittimità consolidato
menzionato nel passaggio che collega l'inammissibilità alle ricadute in tema di impugnazioni incidentali
richiamato in via analogica per spiegare la funzione di filtro della declaratoria di inammissibilità
richiamato in via analogica nel medesimo passaggio sulla funzione di filtro
richiamato nel motivo relativo all'omesso esame di un fatto decisivo
Massime di principio
- In tema di equa riparazione per irragionevole durata di una procedura fallimentare, l'ammissione del creditore al passivo costituisce un indice positivo della fondatezza della pretesa e, di regola, consente di ritenere sussistente il danno non patrimoniale, salvo che emergano circostanze concrete e particolari idonee a escluderlo.
- La mera qualifica di creditore chirografario e l'incapienza dell'attivo non bastano, da sole, a escludere il diritto all'indennizzo: occorre una prova specifica della sicura consapevolezza, in capo al ricorrente, dell'originaria o sopravvenuta infondatezza della domanda o dell'assenza assoluta di concreta possibilità di recupero.
- L'art. 2, comma 2-quinquies, lett. a), L. n. 89/2001 non si applica automaticamente al creditore insinuato al passivo fallimentare rimasto insoddisfatto, perché tale posizione non è assimilabile a quella di chi agisca con pretese ab origine o sopravvenutamente infondate.
- Nel giudizio di legittimità, il filtro dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c. opera quando il ricorso si risolva in censure incompatibili con un orientamento giurisprudenziale consolidato, consentendo la declaratoria di inammissibilità senza una compiuta riaffermazione del precedente.
- La deduzione di un omesso esame di un fatto decisivo richiede la puntuale indicazione di un dato storico effettivamente controverso e decisivo; non è sufficiente una mera affermazione apodittica, specie se smentita dal contenuto degli atti richiamati dallo stesso ricorrente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12242/2023 del 09/05/2023
- ordinanza_civile · 9 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12246/2023 del 09/05/2023
- ordinanza_civile · 9 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12247/2023 del 09/05/2023
- ordinanza_civile · 9 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12255/2023 del 09/05/2023
- ordinanza_civile · 9 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12259/2023 del 09/05/2023
- ordinanza_civile · 9 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12260/2023 del 09/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →