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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23189/2025 del 12/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Una lavoratrice assunta come operaia e poi licenziata per giusta causa contestava il recesso intimatole dalla società datrice di lavoro a seguito di una procedura di rimborso spese di trasferta. In primo grado il tribunale aveva escluso la giusta causa e il giustificato motivo soggettivo, dichiarando estinto il rapporto alla data del licenziamento e riconoscendo l’indennità prevista dal regime delle tutele crescenti; in appello, invece, la decisione era stata riformata, con rigetto delle domande della dipendente e accoglimento dell’appello incidentale della società. La Corte d’appello aveva ritenuto che la lavoratrice avesse chiesto, tramite il portale aziendale automatizzato, il rimborso di spese non rimborsabili secondo la policy aziendale e che, a fronte della contestazione della società, spettasse a lei provare specificamente l’inerenza delle spese alla trasferta; aveva inoltre qualificato la condotta come gravissima, assimilabile al furto ai fini dell’art. 32 del CCNL, e aveva ritenuto tempestiva la contestazione disciplinare. Nel ricorso per cassazione la lavoratrice articolava quattro motivi: violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 5 l. n. 604/1966 sull’onere della prova; violazione dell’art. 1455 c.c. e dell’art. 32 del CCNL sulla proporzionalità e sulla sussunzione del fatto; violazione dell’art. 7 l. n. 300/1970 sulla tempestività della contestazione e degli artt. 115 e 116 c.p.c.; omessa ammissione di istanze istruttorie, in particolare l’esibizione degli scontrini caricati nella piattaforma Concur. La società resistiva chiedeva il rigetto del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo, il terzo e il quarto motivo, ma ha accolto il secondo. Ha ritenuto infondata la censura sull’onere della prova perché la Corte d’appello aveva comunque accertato in fatto la non rimborsabilità di alcune spese; ha reputato inammissibile il motivo sulla tempestività della contestazione perché diretto a un riesame del merito e non confrontato con la ratio decidendi fondata sul CCNL; ha considerato infondata la doglianza sulle prove non ammesse perché non decisiva. Ha invece accolto la censura sulla proporzionalità e sulla qualificazione della condotta, affermando che la semplice richiesta di rimborso attraverso una procedura aziendale automatizzata, anche ove contenesse irregolarità o mancanza di giustificativi, non è assimilabile al furto, né implica di per sé sottrazione, frode o abuso tali da integrare automaticamente la giusta causa di licenziamento. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione per nuovo esame della causa e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato sul riparto dell’onere probatorio; la Corte osserva però che, nel caso concreto, il giudice di merito aveva già accertato in fatto la non rimborsabilità di alcune spese, sicché non vi è stata reale violazione della regola probatoria.

  • art. 5 L. 15 luglio 1966, n. 604

    È richiamato per affermare che l’onere di provare l’inadempimento del lavoratore grava sul datore di lavoro; la Corte chiarisce che il motivo sul punto è infondato perché la decisione di merito si è basata su un accertamento positivo dei fatti.

  • art. 1455 c.c.

    Usato come parametro della gravità dell’inadempimento; la Corte ribadisce che, per il licenziamento, occorre una valutazione più rigorosa della mera non scarsa importanza dell’inadempimento.

  • art. 2119 c.c.

    La giusta causa è clausola generale da integrare secondo i valori dell’ordinamento e le indicazioni della contrattazione collettiva; la sua applicazione concreta è sindacabile in cassazione per violazione dei criteri giuridici o della disciplina collettiva.

  • art. 3 L. 15 luglio 1966, n. 604

    Richiamato quale base legale del giustificato motivo soggettivo e della valutazione della gravità dell’inadempimento.

  • art. 12 L. 15 luglio 1966, n. 604

    È evocato per affermare che i contratti collettivi possono prevedere condizioni più favorevoli al lavoratore e che tali disposizioni vanno considerate nella valutazione del licenziamento.

  • art. 30, comma 3, L. 4 novembre 2010, n. 183

    "Nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento, il giudice tiene conto delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi"

    La Corte lo richiama per ribadire che il giudice deve tener conto delle tipizzazioni collettive nella verifica della legittimità del licenziamento.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato per l’interpretazione dei contratti collettivi secondo l’intenzione delle parti, non secondo criteri formalistici.

  • art. 1364 c.c.

    Citato per affermare che le esemplificazioni contenute nelle clausole collettive non hanno necessariamente carattere tassativo.

  • art. 1365 c.c.

    Richiamato per sostenere un’interpretazione estensiva e ragionevole delle previsioni collettive.

  • art. 7 L. 20 maggio 1970, n. 300

    Evocato nel motivo della ricorrente sulla tempestività della contestazione disciplinare; la Cassazione però dichiara inammissibile la censura perché non coglie la ratio decidendi fondata anche sul CCNL.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente in relazione alla valutazione delle prove, ma il motivo è dichiarato inammissibile perché sostanzialmente diretto a un riesame del merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato nel motivo sulle prove; la Corte non ravvisa un vizio censurabile in cassazione perché la doglianza non incide su un fatto decisivo.

  • art. 32 CCNL

    È usato dalla Corte d’appello per la tempestività della contestazione e per la tipizzazione delle sanzioni; la Cassazione censura però la sua applicazione nella parte in cui la condotta viene assimilata al furto e quindi alla sanzione espulsiva.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato come base formale dei motivi di ricorso per cassazione, nei diversi numeri dedotti.

  • art. 3 d.lgs. n. 23 del 2015

    Menziato nel primo grado quale base dell’indennità riconosciuta dal tribunale dopo aver escluso la giusta causa e il giustificato motivo soggettivo.

  • art. 32 lett. c) CCNL

    Richiamato come previsione che sanziona il furto con il licenziamento; la Cassazione ritiene errata la sua applicazione analogica alla mera richiesta di rimborso irregolare.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità sulla giusta causa di licenziamento, la valutazione di gravità dell’inadempimento è censurabile quando il giudice di merito si discosti dai criteri legali o dalle tipizzazioni collettive rilevanti, poiché la clausola generale dell’art. 2119 c.c. deve essere integrata secondo i valori dell’ordinamento e la contrattazione collettiva.
  • La richiesta di rimborso spese presentata tramite una procedura aziendale automatizzata, anche se accompagnata da irregolarità documentali o da voci non rimborsabili, non è di per sé assimilabile a furto, frode o sottrazione; per giustificare il licenziamento occorre una concreta valutazione della condotta e della sua effettiva incompatibilità con la prosecuzione del rapporto.
  • In materia di contestazione disciplinare, la verifica della tempestività va compiuta avendo riguardo alla conoscenza del fatto da parte del datore di lavoro e alle previsioni del contratto collettivo applicabile; la censura di cassazione non può risolversi in un mero riesame del merito.
  • L’omessa ammissione di prove è censurabile in cassazione solo se la prova dedotta è decisiva, cioè idonea a rovesciare con certezza l’esito della controversia; in mancanza, il motivo è infondato.
  • Nel valutare il licenziamento disciplinare, il giudice deve considerare le tipizzazioni collettive ma non può applicarle in modo estensivo in malam partem fino a equiparare condotte ontologicamente diverse da quelle espressamente sanzionate con la massima misura espulsiva.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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